Accesso agli atti negato: il Difensore civico condanna il Comune di Guardiagrele

03 Agosto 2012   11:23  

Il Difensore Civico regionale, Nicola Sisti, ha dichiarato illegittimo l'atto con il quale, il Comune di Guardiagrele, ha negato al Segretario cittadino di Sel e Consigliere regionale, Franco Caramanico, il diritto di accesso agli atti contenuti in un procedimento amministrativo volto a realizzare opere pubbliche della citta'. 

Nell'istanza, l'esponente di Sinistra, Ecologia e Liberta', richiedeva, difatti,

il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di strade comunali e bagni pubblici;

la relazione tecnica, contenente il quadro economico dei lavori;

alcune delibere di giunta e determine dirigenziali.

Il Comune aveva negato il diritto di accesso; l'esponente politico, secondo il dirigente comunale, con questi atti, avrebbe esercitato "un controllo generalizzato dell'operato dell'Ente", attivita' non consentita dal comma 3 dell'articolo 24 della 241/90. 

Secondo il Difensore civico regionale, invece, "tra le varie finalita' di un movimento politico e' insita certamente anche quella di svolgere azioni dirette a verificare la corretta attivita' sia degli organi statali che locali allo scopo di portare all'attenzione dei propri associati e, piu' in generale della pubblica opinione, le relative considerazioni ed i rispettivi punti vista in merito.

 In questo caso, la richiesta avanzata dal Segretario cittadino di Sel e Consigliere regionale, Franco Caramanico, non puo' essere considerata un controllo generalizzato dell'operato dell'ente, poiche' lo stesso aveva chiesto, "non una miriade ed indefinita qualita' e quantita' di atti e documenti amministrativi, bensi' solo quelli riguardanti specifici interventi, con particolare riferimento alla realizzazione dei bagni pubblici".  

 Il diniego e' illegittimo, dunque, per alcuni punti giuridici. "Il Circolo cittadino di "Sinistra, Ecologia e Liberta'" - scrive nel provvedimento il Difensore Civico regionale - e' espressione di un movimento politico nazionale, che si identifica pienamente tra i soggetti privati portatori di interessi diffusi, di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) della 241/90".

Inoltre, "la legittimazione all'accesso - osserva l'Avv. Nicola Sisti - va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante all'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimamente riconosciuta nella impugnativa all'atto". 

In questo caso, il principio base giurisprudenziale sostenuto, e' composto dal "collegamento tra interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza - aggiunge nel provvedimento il Difensore Sisti - non puo' essere che inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n° 3309/2010, n°55/2007 e 5873/2004)"


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