Al via il piano assunzioni under 35

04 Gennaio 2018   10:45  

Sgravi contributivi fino a 3mila euro per assumere under 35. E' quanto prevede la Legge di Bilancio 2018 che, come si legge nel comma 100 dell'articolo 1, "al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile", riconosce "ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015" l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori "per un periodo massimo di 36 mesi".

Questo, si sottolinea, "con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

35 ANNI - Inoltre, nella legge 205 dello scorso 27 dicembre ('Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre e entrata in vigore dal 1 gennaio, ad eccezione di alcuni commi) viene stabilito che "l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103".

APPRENDISTATO - "Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato".

Il comma 102, inoltre, sottolinea che - "limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 - l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101".

ALTRI LAVORI - Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI - Infine, "fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva".



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