Bollette rateizzabili anche dopo scadenza, a deciderlo è L'Autorità per l'energia

05 Giugno 2015   14:33  

 Possibilita' di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricita' e gas anche dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione, e rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora.

Sono le principali novita' in tema di morosita' approvate dall'Autorita' per l'energia (con delibera 258/2015/R/com). In particolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate ora potra' essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioe' entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali.

Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sara' obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui e' gia' in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potra' richiedere la sospensione della fornitura.

 Per i servizi di tutela elettricita' e gas - spiega l'Autorita' - viene quindi garantito piu' tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

Vengono poi rese omogenee le disposizioni sulla rateizzazione nei due settori. In generale le regole sulla procedura di messa in mora hanno l'obiettivo di evitare la sospensione della fornitura per morosita' qualora il cliente non abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con riferimento a ciascuna fattura non pagata.

Prima di richiedere la sospensione per morosita' in caso di conguagli o di importi anomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti.

Per garantire che le risposte in caso di contestazione degli importi siano pienamente esaustive circa la correttezza della fatturazione, con un lavoro congiunto con le Associazioni dei consumatori e degli operatori, verranno definiti nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte.

In caso di mancato rispetto delle regole - prosegue la nota dell'Autorita' - sono previsti indennizzi automatici per il cliente: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosita' nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosita' e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste.

In questi casi inoltre non puo' essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.

Inoltre, sempre in tema di tutele e trasparenza, dal 1° settembre il venditore, anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sara' obbligato a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del cliente e della continuita' del servizio2.

Nei casi di clienti con morosita' reiterata, se non hanno diritto al bonus sociale, si potra' invece prevedere la possibilita' di un incremento del deposito cauzionale, con una riduzione dei tempi obbligatori per il pagamento delle bollette dalla costituzione in mora (10 giorni circa rispetto ai 20 previsti per tutti).

Vengono infine riviste le procedure di switching, con la riduzione dei tempi per il gas (quest'ultime dal gennaio 2016) e allineate le tempistiche tra switching ordinario e quello 'con riserva'3, prevedendo che in questo secondo caso aumentino le informazioni a disposizione al venditore entrante.

L'Autorita' ha deciso di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione della nuova disciplina del sistema indennitario, per il quale si prevede l'estensione anche al settore gas, mentre si rinvia ad ulteriori approfondimenti ogni scelta sull'eventuale creazione o meno di un elenco morosi.

Per quanto riguarda il rapporto tra gli operatori - prosegue il comunicato - sono stati definiti in modo piu' puntuale diritti e doveri di venditori e distributori durante tutte le fasi di richiesta di sospensione della fornitura per morosita'.

Tra i principali interventi, la previsione di una disciplina per incentivare maggiormente l'impresa di distribuzione a una gestione efficiente delle proprie attivita' relative alla sospensione della fornitura, con l'introduzione di specifici indennizzi e con l'obbligo per l'impresa di distribuzione di sospendere la fatturazione o di stornare le fatture gia' emesse se in ritardo rispetto ai tempi previsti per la sospensione o interruzione della fornitura per morosita'.

A seguito dell'intervento di sospensione o interruzione al distributore e' dovuta solo la meta' degli importi relativi all'erogazione del servizio di trasporto con riferimento al periodo compreso tra il termine previsto dalla regolazione e l'intervento stesso.

Con successivi provvedimenti l'Autorita' provvedera' ad avviare un monitoraggio degli operatori sulle prestazioni previste dalla regolazione in tema di sospensione delle forniture.


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