Carceri, da braccialetto elettronico a Garante, le nuove norme

20 Febbraio 2014   09:33  

 Piu' diritti ai detenuti ma soprattutto misure per sfoltire le carceri. Queste le novita' del decreto carceri approvato dai due rami del Parlamento. 

 - BRACCIALETTI ELETTRONICI. Gli strumenti elettronici di controllo saranno la regola. Oggi, nel disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; da domani dovra' prescriverli in ogni caso, a meno che (valutato il caso concreto) non ne escluda la necessita'. Si rovescia cioe' l'onere motivazionale, con l'obiettivo di assicurare un controllo piu' costante e capillare senza ulteriore aggravio per le forze di polizia. 
- PICCOLO SPACCIO. L'attenuante di lieve entita' nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. Per il piccolo spaccio niente piu' bilanciamento delle circostanze, con il rischio (come e' oggi) che l'equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per piu' di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico-alcool dipendenti. Ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunita'. 
- AFFIDAMENTO IN PROVA. Arriva fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti piu' gravosi (periodo di osservazione) rispetto all'ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. Si rafforzano inoltre i poteri d'urgenza del magistrato di sorveglianza. 

- LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE. In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. L'ulteriore 'sconto', che comunque non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, e' tuttavia applicato in seguito a valutazione sulla 'meritevolezza' del beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per altri gravi delitti (come omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione). 
- DETENZIONE DOMICILIARE. Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Restano ferme, peraltro, le esclusioni gia' previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la possibilita' di fuga o la tutela della persona offesa).
-ESPULSIONE DETENUTI STRANIERI. E' ampliato il campo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo vi rientra lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi e' condannato per un delitto previsto dal testo unico sull'immigrazione purche' la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi e' condannato per rapina o estorsione aggravate. Oltre a meglio delineare i diversi ruoli del direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza, viene velocizzata gia' dall'ingresso in carcere la procedura di identificazione per rendere effettiva l'esecuzione dell'espulsione. 
- GARANTE DEI DETENUTI. Presso il ministero della Giustizia e' istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito del Garante nazionale e' vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Puo' liberamente accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione penitenziaria. Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta. 
 - RECLAMI E DIRITTI. Si va dall'ampliamento della platea di destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti. In particolare, e' prevista una procedura specifica a garanzia dell'ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell'amministrazione penitenziaria


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