Cassazione, dare un bacio sulla guancia forzatamente, è violenza privata non violenza sessuale

05 Maggio 2016   16:11  

Un "semplice e fugace" bacio sulla guancia "dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima" - nel caso in esame una 15enne - non puo' essere "considerato come un 'atto sessuale'".

Lo rileva la terza sezione penale della Cassazione, che, per questo, ha riqualificato il reato di violenza sessuale, contestato ad un 45enne, in quello di violenza privata.

L'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - a un anno e 3 mesi di reclusione perche', con una condotta "insidiosamente rapida e tale da superare l'altrui contraria volonta'" aveva costretto una 15enne a "subire atti sessuali consistiti in ripetuti tentativi, a volte riusciti, di baciarla sulla guancia dopo averla reiteratamente seguita all'uscita del liceo" che la giovane frequentava.

I giudici del merito avevano ritenuto la "valenza sessuale" del gesto, anche sulla base del fatto che l'uomo aveva ammesso "attrazione per la ragazza", con la quale non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto, neanche di fugace conoscenza, e che al momento del fermo avesse aperta la cerniera dei pantaloni.

Per i giudici d'appello, la "parziale incapacita' di intendere e volere" dell'uomo non aveva escluso del tutto "la consapevolezza della valenza sessuale della condotta". -

La Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato fondato il ricorso della difesa, osservando che "a parte la natura repentina dell'azione, che non qualifica l'atto come sessuale, ma solo la 'violenza' del gesto e l'irrilevante attrazione nutrita nei confronti della ragazzina, rimane il dato della cerniera aperta dei pantaloni che tuttavia costituisce elemento estrinseco - scrivono gli alti giudici - e non contestuale all'azione, rilevato solo successivamente quando l'imputato fu rintracciato dai Carabinieri, senza alcuna certezza di un collegamento con l'azione delittuosa".

Dunque, si legge ancora nella sentenza, "resta solo il bacio sulla guancia, la cui natura di atto sessuale non e' affatto scontata, che anzi il bacio sulla guancia e', secondo consuetudine, percepito come manifestazione di affetto o dato in segno di saluto".

Una cosa, conclude la sentenza, "e' baciare repentinamente ma puramente e semplicemente una persona sulla guancia, altra e', per esempio, baciare un'alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole di essere baciati e rivolgendone apprezzamenti per il suo aspetto fisico (come in un altro caso trattato dalla Corte nel 2014, ndr) o il bacio sulla guancia dato nel tentativo di raggiungere la bocca".

La condotta dell'imputato integra dunque "il reato di violenza privata": la Corte d'appello di Lecce dovra' per questo rivedere il trattamento sanzionatorio.


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