Concorsone, De Matteis: "Il legislatore torni a riflettere sulle necessità del territorio"

11 Settembre 2012   12:45  

"Il problema del concorso per l’assunzione del personale al Comune dell’Aquila esige il massimo della chiarezza, soprattutto su alcuni aspetti che potrebbero inficiare le procedure e di conseguenza rendere inefficace il concorso."

 

Così Giorgio De Matteis, vice Presidenre vicario del Consiglio regionale esprime la sua posizione sul maxi concorso, che sta per essere bandito:"Propongo una riflessione nella quale sollevo alcune questioni che andrebbero rapidamente chiarite.

L’art. 67 ter, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n.83, come inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, dispone che “Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell’Aquila e i comuni del cratere  sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall’art. 76, commi 4 e 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2013, complessivamente 200 unità di personale,  previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. Omissis…..

La disposizione in esame, dunque, nell’autorizzare il comune dell’Aquila e i comuni del cratere ad assumere dal 2013, fino a 200 unità di personale, deroga espressamente ai limiti di carattere finanziario del rispetto del patto di stabilità interno (art. 76, comma 4 del .L.112/2008) e del rapporto percentuale, nel limite del 50%, delle spese di personale sulle spese correnti (art. 76, comma 7, del D.L.112/2008). Tale deroga risponde alla ratio della norma di favorire e garantire il  ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, che nella valutazione e nel contemperamento degli interessi in gioco operata dal legislatore, prevale, per le aree coinvolte, sulle esigenze di equilibrio finanziario."

"In considerazione del tenore letterale della norma e del vigente quadro normativo in materia di assunzioni da parte degli EE.LL. - spiega De Mattesi - appare doveroso precisare che la disposizione in commento, nell’operare contestualmente la deroga espressa ai soli vincoli finanziari ed il richiamo al previo esperimento di procedure selettive pubbliche, lascia impregiudicata la cogenza delle ulteriori disposizioni  in materia di assunzioni di personale da parte delle PP.AA., subordinandone all’effettivo rispetto, il legittimo esercizio del potere straordinario di reclutamento con la stessa autorizzato.

Pertanto ai fini del corretto previo esperimento di procedure selettive pubbliche, richiesto dall’art. 67 ter del D.L. 83/2012, il comune dell’Aquila e i comuni del cratere dovranno:

  • In primis  formalizzare ed approvare il programma triennale del fabbisogno di personale, così come previsto dall’art. 39 della legge 449/97 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, in cui dettagliare per il miglior funzionamento dei servizi  categorie di inquadramento  e profili professionali del personale da reclutare. Il programma triennale del fabbisogno di personale è oggetto di concertazione con le OO.SS., la cui omissione integra gli estremi della condotta antisindacale di cui è passibile di condanna l’amministrazione negligente. La mancata approvazione del programma triennale è sanzionata, dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001, con il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
  • Esperire la mobilità obbligatoria d’ufficio prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs.165/2001, ai sensi del quale prima di avviare le procedure di assunzione di personale, occorre comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- la categoria di inquadramento, la professionalità e la sede di destinazione per cui si intende bandire il concorso, onde consentire su tali posti la prioritaria assegnazione di personale che, dichiarato in esubero nelle amministrazioni di appartenenza, risulti iscritto in appositi elenchi di disponibilità. Per espressa previsione legislativa le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34 bis sono nulle di diritto.
  • Esperire, nel caso in cui la mobilità obbligatoria d’ufficio abbia avuto esito negativo, la mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali è fatto obbligo alle PP.AA., compresi gli enti locali, di rendere pubblici (mediante avviso che fissi preventivamente i criteri di scelta) i posti da ricoprire, onde consentire il passaggio diretto, mediante cessione del contratto di lavoro, di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni  che facciano domanda di trasferimento. Sull’obbligatorietà  del previo esperimento della procedura di mobilità si è più volte espresso il Consiglio di Stato annullando le procedure di concorso non precedute da avviso di mobilità. (Cfr. per tutte Sez. V sent. 5830 del 18.8.2010).

 

Risulta evidente per tutto quanto sopra riportato che l’art. 67 ter del D.L.83/2012, rubricato “Gestione ordinaria della ricostruzione” nell’autorizzare il comune dell’Aquila e i comuni del cratere alla straordinaria assunzione fino a 200 unità, circoscrive la concreta esplicazione del potere ad agire in deroga ai soli limiti finanziari del rispetto del patto di stabilità interno, e del rapporto percentuale, nel limite del 50%, delle spese di personale sulle spese correnti, fermi restando i vincoli procedurali dell’obbligo di programmazione del fabbisogno di personale oggetto di concertazione con le OO.SS.  e del previo esperimento della mobilità obbligatoria d’ufficio e della mobilità volontaria, di cui rispettivamente agli art. 34 bis e 30 del D.Lgs 165/2001. Con tutto ciò che ne consegue in termini di concreta possibilità di risposta occupazionale alle popolazioni colpite dal sisma.

Peraltro disattendere i surrichiamati  vincoli procedurali esporrà il comune dell’Aquila e i comuni del cratere alla caducabilità degli atti posti in essere, con il risultato, anche nei confronti dell’opinione pubblica, di un’azione del tutto inefficace rispetto alla finalità di fronteggiare la ricostruzione delle zone terremotate."

 

"Per quanto precede è necessario che il legislatore torni nuovamente a ponderare attentamente gli interessi in gioco per valutare l’opportunità di riconoscere un più ampio regime derogatorio, rispetto al vigente quadro ordinamentale, alle possibilità assunzionale riconosciute alle aree colpite dal sisma."

 

                                                                                                                      

 


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