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"Il problema del concorso per l’assunzione del personale al Comune dell’Aquila esige il massimo della chiarezza, soprattutto su alcuni aspetti che potrebbero inficiare le procedure e di conseguenza rendere inefficace il concorso."
Così Giorgio De Matteis, vice Presidenre vicario del Consiglio regionale esprime la sua posizione sul maxi concorso, che sta per essere bandito:"Propongo una riflessione nella quale sollevo alcune questioni che andrebbero rapidamente chiarite.
L’art. 67 ter, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n.83, come inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, dispone che “Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell’Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall’art. 76, commi 4 e 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2013, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. Omissis…..”
La disposizione in esame, dunque, nell’autorizzare il comune dell’Aquila e i comuni del cratere ad assumere dal 2013, fino a 200 unità di personale, deroga espressamente ai limiti di carattere finanziario del rispetto del patto di stabilità interno (art. 76, comma 4 del .L.112/2008) e del rapporto percentuale, nel limite del 50%, delle spese di personale sulle spese correnti (art. 76, comma 7, del D.L.112/2008). Tale deroga risponde alla ratio della norma di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, che nella valutazione e nel contemperamento degli interessi in gioco operata dal legislatore, prevale, per le aree coinvolte, sulle esigenze di equilibrio finanziario."
"In considerazione del tenore letterale della norma e del vigente quadro normativo in materia di assunzioni da parte degli EE.LL. - spiega De Mattesi - appare doveroso precisare che la disposizione in commento, nell’operare contestualmente la deroga espressa ai soli vincoli finanziari ed il richiamo al previo esperimento di procedure selettive pubbliche, lascia impregiudicata la cogenza delle ulteriori disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte delle PP.AA., subordinandone all’effettivo rispetto, il legittimo esercizio del potere straordinario di reclutamento con la stessa autorizzato.
Pertanto ai fini del corretto previo esperimento di procedure selettive pubbliche, richiesto dall’art. 67 ter del D.L. 83/2012, il comune dell’Aquila e i comuni del cratere dovranno:
Risulta evidente per tutto quanto sopra riportato che l’art. 67 ter del D.L.83/2012, rubricato “Gestione ordinaria della ricostruzione” nell’autorizzare il comune dell’Aquila e i comuni del cratere alla straordinaria assunzione fino a 200 unità, circoscrive la concreta esplicazione del potere ad agire in deroga ai soli limiti finanziari del rispetto del patto di stabilità interno, e del rapporto percentuale, nel limite del 50%, delle spese di personale sulle spese correnti, fermi restando i vincoli procedurali dell’obbligo di programmazione del fabbisogno di personale oggetto di concertazione con le OO.SS. e del previo esperimento della mobilità obbligatoria d’ufficio e della mobilità volontaria, di cui rispettivamente agli art. 34 bis e 30 del D.Lgs 165/2001. Con tutto ciò che ne consegue in termini di concreta possibilità di risposta occupazionale alle popolazioni colpite dal sisma.
Peraltro disattendere i surrichiamati vincoli procedurali esporrà il comune dell’Aquila e i comuni del cratere alla caducabilità degli atti posti in essere, con il risultato, anche nei confronti dell’opinione pubblica, di un’azione del tutto inefficace rispetto alla finalità di fronteggiare la ricostruzione delle zone terremotate."
"Per quanto precede è necessario che il legislatore torni nuovamente a ponderare attentamente gli interessi in gioco per valutare l’opportunità di riconoscere un più ampio regime derogatorio, rispetto al vigente quadro ordinamentale, alle possibilità assunzionale riconosciute alle aree colpite dal sisma."