Contratti di compravendita: i più utili da conoscere

01 Settembre 2016   10:51  

Fare impresa in Italia è diventato progressivamente più difficoltoso, a causa della crisi che attanaglia il paese e di una pressione fiscale che spesso soffoca gli imprenditori. Gli italiani non hanno ancora ritrovato quella fiducia che è la chiave per l’aumento dei consumi e le imprese devono adottare nuovi accorgimenti per evitare che la mancanza di liquidità porti a problemi d’inadempimenti con creditori e fisco.

Per questo motivo diventa importante studiare quelle soluzioni che possano aiutare l’impresa a dilazionare i pagamenti e dunque mantenere un flusso di cassa che permetta di far fronte a tutte alle diverse esigenze contabili. Uno degli strumenti che tantissime aziende stanno sfruttando sono i differenti contratti di compravendita, utili sia per chi deve acquisire beni e servizi che saranno poi utilizzati per la produzione, sia per chi vuole incentivare i partner commerciali ad acquistare i propri prodotti.

Vi proponiamo quindi alcuni esempi di contratto che possono rendere più snello e meno oneroso nell’immediato il processo di compravendita.

Contratto di leasing

Benché il nome di questo contratto sia per certi versi “famoso”, grazie alla sua applicazione nel mondo dell’automotive, il leasing è applicabile a diverse fattispecie aziendali, non ultima quella dei macchinari. Disciplinato dall’articolo 1523 del Codice Civile con il nome di “Vendita con riserva di proprietà”, questo tipo di accordo permette alle aziende di acquisire subito dei beni durevoli (a lento rigiro) pagando delle rate al venditore. Dopo un concordato periodo di tempo, l’azienda può decidere se finalizzare l’acquisto a titolo definitivo o se invece restituire il bene al venditore, pagando a seconda degli accordi una penale concordata per il mancato acquisto. È proprio questo fattore che distingue il leasing dal normale contratto di locazione, nel quale non si parla di rate ma bensì di canone di locazione per lo sfruttamento del bene e non attesta il passaggio della proprietà da un soggetto a un altro.

Contratto di consignment stock 

Questo tipo di contratto si avvicina a quello riconosciuto dal nostro ordinamento con la locuzione di “contratto estimatorio”. Questo contratto ha valenza sia per i rapporti tra aziende della UE che con partner extra UE, per la cui disciplina vi rinviamo a questo articolo che spiega bene il contratto di consignement stock in ambito extracomunitario. In questo tipo di accordo la cessione fisica del bene si realizza in modo anticipato rispetto al pagamento, che avviene solamente al momento dell’utilizzo del bene stesso da parte dell’acquirente. Solitamente questo tipo di contratto tutela maggiormente chi deve acquistare un bene, visto che ne acquisisce la proprietà solamente al momento del suo utilizzo, evitando dunque di dover pagare per qualcosa di cui non ha realmente bisogno. Al contempo però, questa soluzione permette a al proprietario del bene di aumentare la possibilità di finalizzare la vendita, soprattutto per quei beni non deperibili che possono facilmente essere allocati presso i magazzini del potenziale cliente.

Contratto rent to buy

Questo tipo di contratto riguarda l’acquisizione di beni immobili ed è utile soprattutto alle aziende che devono acquisire o cedere magazzini, depositi o sedi aziendali. In questo tipo di soluzione contrattuale, introdotta col decreto Sblocca Italia, si fissa un canone di locazione di poco superiore a quello di mercato, con la clausola che entro un determinato lasso di tempo il locatario possa procedere all’acquisto del bene per un prezzo concordato, cui verranno scalate quote del canone di locazione versate fino al momento dell’acquisto.

Questa soluzione è ideale per le aziende che hanno necessità di utilizzare beni immobili ma non hanno la possibilità di procedere nell’immediato all’acquisto né hanno la volontà o la possibilità di stipulare un mutuo. Con questa soluzione si paga comunque un canone d’affitto, di solito percepito come una spesa non recuperabile, ma lo si fa in un ottica d’investimento futuro e dunque con una spesa che verrà poi recuperata al momento dell’acquisto del bene.


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