E' reato far pesare a moglie che non ha lavoro

17 Ottobre 2012   15:40  

Va condannato per maltrattamenti chi offende la propria moglie perche', non avendo un lavoro, non contribuisce al menage familiare. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni di reclusione (pena sospesa) inflitta a un uomo dalla Corte d'appello di Lecce per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

L'imputato era finito sotto processo per le "continue vessazioni", avvenute fin dall'inizio del matrimonio, che rivolgeva alla moglie, la quale veniva spesso apostrofata "con epiteti offensivi" dal coniuge che le faceva "pesare il fatto di non contribuire al menage familiare e di essere a suo completo carico in quanto ancora impegnata negli studi universitari".

Al centro del processo, inoltre, anche un tentativo di rapporto sessuale a cui la donna riusci' a sfuggire solo chiudendosi in bagno. La Suprema Corte (terza sezione penale, sentenza n. 40845) ha confermato la responsabilta' dell'uomo (il quale, nonostante le attenuanti riconosciutegli dai giudici d'appello, voleva l'assoluzione), condividendo le motivazioni delle sentenze di merito, soffermandosi su "quei caratteri di ripetitivita' degli episodi di violenza morale e fisica" integranti il reato di maltrattamenti: l'imputato, si sottolinea nella sentenza, "era solito offendere la moglie rivolgendosi a lei con epiteti infamanti ed umilianti, facendole pesare di essere a suo carico non percependo un proprio reddito, si' da instaurare un regime di vita logorante, volto al continuo discredito della moglie, annientandone la personalita'".

Quanto all'episodio di violenza sessuale, la Cassazione ricorda che "cio' che rileva ai fini della configurabilita' del reato in esame e 'la sussistenza di un'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, cioe' la liberta' di autodeterminazione in ambito sessuale", e non puo' "ritenersi rilevante, ai fini dell'esclusione dell'antigiuridicita' della condotta, il particolare contesto in cui e' stata posta in essere, caratterizzata dall'esistenza di un rapporto coniugale fra la vittima e l'imputato, da poco tempo naufragato, e le motivazioni del tentativo di recuperare il rapporto matrimoniale, prese in considerazione dai giudici di appello per riconoscere l'attenuante".


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