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Il Consiglio di Stato ribalta quanto deciso dal Tar

17 Maggio 2016   11:54  

La lista 'Sinistra per Roma -Fassina sindaco' puo' partecipare alle prossime elezioni amministrative del 5 giugno.

Lo ha deciso la terza sezione del Consiglio di Stato ribaltando una pronuncia del Tar.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribaltando quanto deciso dal Tar anche in Lombardia, riammettendo la lista di Fratelli d'Italia alla competizione elettorale per le elezioni comunali di Milano.

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio e ha accolto l'appello proposto dalle liste "Sinistra per Roma Fassina Sindaco" e "Rete Liberale", di sostegno al candidato Sindaco Marchini, ammettendole a partecipare alla prossima consultazione elettorale per le amministrative.

La sentenza di merito e' stata resa dal Consiglio di Stato il primo giorno lavorativo successivo alla presentazione dell'appello.

Le liste erano state escluse per la mancata indicazione in alcuni atti della data di autenticazione delle sottoscrizioni ma il Consiglio di Stato - si legge in una nota - "ha ritenuto illegittima tale esclusione perche' nessuna disposizione di legge prevede, per la materia elettorale, la nullita' di tali autentiche quando siano prive di data, purche' risulti certo che l'autenticazione sia stata effettuata nel termine previsto dalla legge".

Il Consiglio di Stato ha sottolineato "l'importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali essenziali richiesti dalla legge".

I giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre, "riformato la sentenza del Tar Milano e ha accolto l'appello proposto dalla lista "Fratelli d'Italia", che era stata esclusa dalla competizione elettorale per l'elezione del Consiglio comunale di Milano per la mancata presentazione delle dichiarazioni di assenza delle cause di incandidabilita'.

Tale esclusione e' stata ritenuta illegittima in quanto e' risultato che tali dichiarazioni fossero state depositate, complete in tutti i loro elementi, il giorno successivo, e che il ritardo fosse addebitabile ad un comportamento tenuto dalla stessa amministrazione".

Il Consiglio di Stato "ha sottolineato, anche in questo caso, l'importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali essenziali previsti dalla legge".


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