Misura interdittiva per direttore Ex-Onpi, indagato anche segretario generale comune

30 Settembre 2015   12:43  

Notificata all’ex Direttore dell’Istituzione C.S.A. - Ex ONPI, organo strumentale del Comune dell’Aquila, una ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio.

Indagato anche il Segretario Generale del Comune aquilano nonchè un imprenditore reatino.

Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, turbata libertà di scelta del contraente: questi i reati contestati dall’A.G..
Oltre all’ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità nei confronti del titolare della Ditta Logistica & Servizi (vedasi comunicato stampa nr. 1 delle ore 10.00) sono stati contestati all’attuale coordinatore della struttura, il reato di corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in un bando di gara; per i primi due reati è indagato anche il Segretario Generale del Comune, che verrà interrogato dal G.I.P., così come il Funzionario Comunale.

Si ritiene che i due abbiano tentato di condizionare, predeterminandone l’esito a loro favore, i contenuti del bando di concorso pubblico indetto dal Comune nel 2014 per la copertura del posto di Direttore del Centro Servizio Anziani, organo comunale.

In particolare, l’ex Direttore del C.S.A., in scadenza di incarico al 31.12.2014, volendo riassumere la Direzione della Struttura, predisponeva e consegnava al Segretario, Presidente della Commissione che avrebbe dovuto esaminare i concorsisti, un appunto, dalla medesima redatto in data 26.11.2014, sul quale era riportato un elenco di materie d’esame, confacenti alle sue conoscenze e al suo curriculum di studi e professionale, allo scopo di predeterminare e indirizzare a proprio vantaggio i contenuti del bando di concorso pubblico indetto dal Comune di L’Aquila, pubblicato il 03.12.2014, per la copertura dell’incarico a tempo determinato per anni due – 2015 e 2016 - di direttore dell’Istituzione C.S.A.

Tali materie sono state poi effettivamente inserite dal Presidente nel citato bando di concorso; inoltre suggeriva a quest’ultimo di nominare, quale membro della commissione di concorso, un professore presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi di L’Aquila, suo amico, che aveva già contattato e sul cui appoggio la medesima contava.

In tal modo, in violazione delle norme sull’evidenza e sui concorsi pubblici, in violazione del D.Lgs 150/2009, del D.Lgs 267/2000, dell’art.21 del Regolamento dell’Istituzione Centro Servizio per Anziani, dell’art.18 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e Servizi del Comune dell’Aquila, si procurava, compiendo un atto contrario ai doveri di ufficio, al funzionario comunale l’ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella redazione di un bando di concorso pubblico redatto in base alle sue aspirazioni e conforme al suo percorso formativo e professionale, ma anche nell’ammissione, insieme ad altri 3 concorrenti su 8 domande complessivamente presentate, alle prove orali; nonché si turbava il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare il Comune di L’Aquila circa le modalità di scelta del soggetto con cui contrarre il rapporto di lavoro dirigenziale.

 I due consumavano una ulteriore condotta: come contropartita ai suoi interessamenti, il Segretario Generale otteneva dal direttore pro-tempore della predetta Istituzione, che nominava se stessa responsabile del procedimento, la nomina di un collaboratore da impiegare in attività di natura giuridico–amministrativa, da assumere con contratto Co.co.co, c/o l’ex ONPI, per la durata di anni uno: in particolare trattavasi di un Avvocato. 

Secondo l’A.G. (PM e GIP) il fatto che l’ex direttore, unico concorrente a sostenere la prova orale il 23 marzo 2015, non abbia superato il concorso, non priva di disvalore penale la condotta contestata:

“al di là del malcostume che emerge da tutte le intercettazioni trascritte, di muoversi con abilità e disinvoltura; al di là dello scarso peso che in tale vicenda sembrano avere, per le persone coinvolte, i principi di trasparenza, equità e efficienza che dovrebbero sovraintendere all’azione amministrativa e ispirare l’azione di tutti i suoi componenti, deve rilevarsi, che anche se il concorso si concludeva con esito negativo per il mancato superamento della prova orale, dalla fraudolenta condotta contestata derivava una indubbia turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ma derivava, anche, per il Funzionario Comunale, un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella redazione di un bando di concorso pubblico fatto su misura, redatto in base alle sue richieste, conforme al suo percorso formativo e professionale, da cui conseguiva la sua ammissione alle prove orali insieme ad altri soli tre concorrenti, su otto domande complessivamente presentate.

Per la consumazione del reato non è bastata, però, la sola volontà del predetto: decisivo in termini di contributo causalmente rilevante è stata anche l’apporto del Segretario generale del Comune”, il quale, sebbene non abbia assecondato il richiedente su tutto e abbia alla fine cambiato i componenti della commissione esaminatrice, che poi non ha fatto vincere il concorso all’ex Direttore, accoglieva di buon grado le richieste in ordine alle materie d’esame e ad altro, salvo appunto poi cambiare di colpo e quasi inspiegabilmente indirizzo e programmi, facendo vincere il concorso ad altro candidato, ma facendo comunque sì che il funzionario comunale venisse poi nominato coordinatore della struttura dell’ex ONPI, incarico e mansione creato ad hoc, visto che era stato soppresso proprio dall’ex Direttore nella sua qualità pro tempore precedente.

Secondo l’attività della Squadra Mobile le indagini tecniche, in particolare alcuni dialoghi intercettati contengono molteplici indicatori per ritenere che la selezione dei concorrenti non sia avvenuta in maniera del tutto trasparente e che l’avviso pubblico sia stato confezionato e successivamente adattato “ad personam“ per favorire l’assunzione a tempo determinato dell’avvocato, su indicazioni/pressioni del Segretario Generale del Comune di L’Aquila: tale conclusione nasce dalla valutazione, in particolare, di due intercettazioni, entrambe riferibili a colloqui del funzionario comunale, che parla con una sua amica della vicenda, dai quali emerge, allo stato, un evidente collegamento tra i due episodi: per ricompensare la Direttrice pro tempore dell’appoggio ricevuto circa l’assunzione dell’Avvocato, il Segretario la compiace nella predisposizione del bando per la rinomina a direttore dell’ex ONPI.

Giuridicamente, formalmente e strumentalmente collegato, secondo l’A.G., Il rapporto tra i due reati l’art. 353 bis ed il 319 del c.p..

I fatti reato si sono svolti a L’Aquila nel periodo ricompreso tra novembre e dicembre 2014: nello specifico nel periodo ricompreso tra il 27.10.2014, data di assunzione del legale con contratto ed il 3.12.2014, data di pubblicazione del bando per la copertura dell’incarico a tempo determinato per anni due di direttore dell’istituzione ex ONPI.

L’attività investigativa, coordinata dal Procuratore della Repubblica Fausto Cardella e dai Sost. Proc.ri Dr. Fabio Picuti e Dr. Stefano Gallo, è stata svolta dalla Squadra Mobile della Questura dell’Aquila, collaborata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria - aliquota Polizia di Stato - presso la Procura.

 

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