Nocerina deferita per illecito sportivo per il derby farsa. Rischia la radiazione

Deferitila società e 17 tesserati tra giocatori e dirigenti

27 Dicembre 2013   18:01  

Diciassette tesserati della Nocerina di cui sei tra dirigenti, allenatori, medici, undici giocatori e la stessa società sono stati deferiti dal Procuratore federale alla Commissione Disciplinare Nazionale in merito alla gara Salernitana-Nocerina del 10 novembre 2013 per violazione del codice di giustizia sportiva “con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara”.

Un deferimento che, al di là dello sconforto per un calcio sempre più lontano da quello che aveva fatto sognare milioni di tifosi, in Abruzzo potrebbe significare una buona notizia per L'Aquila, che proprio a Nocera aveva perso venti giorni fa. 

Di seguito il comunicato integrale emesso dalla FIGC con le motivazioni del deferimento:

"Per violazione dell’art. 7, commi  1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, sono stati deferiti i seguenti tesserati dell’A.S.G. NOCERINA S.R.L.:
• BENEVENTO Luigi, Presidente, CITARELLA Giovanni, Amministratore Unico, PAVARESE Luigi, Direttore Generale e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della squadra, FONTANA Gaetano, allenatore, FUSCO Salvatore allenatore in seconda sedente in panchina, ROSATI Giovanni, medico sociale, nonché dei calciatori CREMASCHI Carlo, DANTI Domenico, EVACUO Davide, FICARROTTA Luca, HOTTOR Edmunde Etse, JARA MARTINEZ Celso Daniel, KOSTADINOVIC Iuzvisen Petar, LEPORE Franco,  MALCORE Giancarlo, POLICHETTI Carmine e  REMEDI Lorenzo, per avere, prima e durante la gara SALERNITANA – NOCERINA disputatasi presso lo stadio Arechi di Salerno il 10.11.2013, valevole per il Campionato di 1^ DIVISIONE, girone “B”, della corrente stagione sportiva, in concorso fra loro, ciascuno con le rispettive condotte a loro di seguito contestate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, concordando artatamente la sostituzione di tre calciatori al 1° minuto di gioco e simulando, nel breve volgere di 16 minuti (tra il 4’ e il 19’), 5 infortuni al fine di determinare il venir meno del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita. In particolare, BENEVENTO Luigi, CITARELLA Giovanni,  PAVARESE Luigi, FONTANA Gaetano, FUSCO Salvatore per aver concordato, prima della gara, i modi e i tempi delle sostituzioni dei calciatori nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione, EVACUO Davide, FICARROTTA Luca  e POLICHETTI Carmine per aver accettato di prendere parte alla combine facendosi sostituire quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, CREMASCHI Carlo, MALCORE Giancarlo  e JARA MARTINEZ Celso per aver accettato di prendere parte alla combine sostituendo i compagni scesi in campo come titolari quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, DANTI Domenico, HOTTOR Edmunde Etse, KOSTADINOVIC Iuzvisen Petar, LEPORE Franco e REMEDI Lorenzo per aver simulato infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara, ROSATI Giovanni per aver partecipato all’accordo illecito avallando l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori che avevano simulato gli infortuni;
- ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, stesso codice:
l’A.S.G. NOCERINA S.R.L. in ordine agli addebiti contestati al Sig. BENEVENTO Luigi, Presidente della Società, e al Sig. CITARELLA Giovanni, Amministratore Unico della stessa; 
- ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, stesso codice l’ A.S.G. NOCERINA S.R.L. in ordine agli addebiti contestati a tutti gli altri tesserati.


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