Ricostruzione dei centri storici ecco il primo decreto dell'Ucr

22 Gennaio 2013   12:47  

Il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, Paolo Aielli, ha firmato il primo decreto attuativo della delibera con cui la Giunta comunale ha stabilito gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici dei centri storici della citta' e delle frazioni, danneggiati dal terremoto.

Lo ha reso noto l'assessore alla Ricostruzione, Pietro Di Stefano.

Il documento e' pubblicato nella nuova sezione del sito internet del Comune dell'Aquila (www.comune.laquila.it) riservata all'Ufficio speciale per la ricostruzione, che si trova nell'area "Il Sisma", raggiungibile dalla pagina iniziale del web.

Nella sezione e' contenuta una spiegazione sintetica delle funzioni dell'Ufficio Speciale, l'Intesa siglata ad agosto per la sua costituzione e la delibera della Giunta comunale con gli indirizzi per ricostruzione.

Nella pagina dedicata ai documenti del responsabile dell'Ufficio sono invece pubblicati la nuova procedura per il riconoscimento dei contributi per la riparazione di edifici e aggregati danneggiati dal terremoto, il decreto, la scheda di accompagnamento al progetto e il manuale di istruzioni per la compilazione della scheda stessa.

"Con questo provvedimento - ha dichiarato l'assessore Di Stefano - che anticipa un apposito Decreto ancora alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, si e' inteso semplificare le procedure per la ricostruzione riguardanti le concessioni di contributo che prima erano esclusivamente affidate all'esame della filiera".

"L'ammontare del contributo - ha proseguito l'assessore - sara' immediatamente e puntualmente determinato dal progettista e in seguito approvato dall'Ufficio Speciale. Tra gli indirizzi di Giunta emerge anche una particolare e dovuta attenzione ai livelli di sicurezza degli edifici poiche' i progetti potranno arrivare fino al 100% di antisismicita'". "E' con particolare soddisfazione - ha concluso Di Stefano - che do il benvenuto a Paolo Aielli nella squadra".

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DI L’AQUILA

DECRETO n.1

DISCIPLINA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PRIVATI, UBICATI NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 2009

ART. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in applicazione della Delibera della Giunta comunale di L’Aquila, richiamata in premessa, gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L’Aquila.

ART. 2

Determinazione dell’indennizzo

1. Il progetto è unico per U.M.I. (Unità Minima di Intervento) e va redatto in due momenti distinti (progetto ‐ parte prima e progetto ‐ parte seconda); in caso di più U.M.I. all’interno di uno stesso aggregato o porzione di aggregato è necessario garantire il coordinamento degli interventi.

2. Il progettista, all’interno di un percorso guidato, compila la scheda progetto ‐parte prima descrivendo il danno, la vulnerabilità e le caratteristiche costruttive rilevate; la scheda progetto parte prima determina in automatico il livello di danno e vulnerabilità e di conseguenza il livello di indennizzo, comprese le maggiorazioni, ove ricorrano, oltre iva e spese tecniche.

3. Le maggiorazioni per gli edifici di particolare interesse paesaggistico, di pregio o con vincolo diretto ai sensi del Dgls 42/2004 Parte II, sono determinate sulla base della tabelle parametriche riportate rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.

4. L’indennizzo base è determinato ai sensi di quanto disposto dall’art.4 dell’Allegato 1 alla citata ndeliberazione della Giunta comunale e non può essere superiore ai livelli definiti nella seguente

Tabella 1. Livelli di indennizzo unitario

A‐B‐C‐E0 L0 = 700
E1 L1 = 1000
E2 L2 = 1100
E3 L3 = 1270

5. Il livello di indennizzo unitario riportato in Tabella 1 per edifici con esito A è riferito ad edifici in aggregato.

6. Nel caso di U.M.I. in cui sono presenti Unità Strutturali (edifici) (U.S.) con livelli di indennizzo unitario differenti, l’indennizzo complessivo è pari alla somma degli indennizzi delle singole U.S..

7. I livelli di indennizzo unitario L0 per U.S. (edifici) in aggregato, in presenza di altri edifici con livelli di indennizzo unitario maggiori sono elevati al livello L1. Per i livelli di indennizzo unitzrio L0 e L1 sono ammissibili interventi locali.

8. Indipendentemente dai livelli di indennizzo unitario, il livello di sicurezza di cui all’art.4, comma 8 dell’Allegato 1 alla Deliberazione G.C. n.10/2013, dovrà essere garantito per l'intera U.M.I. secondo quanto previsto dalle NTC2008. Per gli edifici in muratura con vincolo diretto di cui al D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), vigono le Direttive di cui al D.M. 14 gennaio 2008, richiamate nel citato
art.4 comma 8.

9. L’importo complessivo dell’indennizzo deve essere utilizzato con le seguenti priorità:

a) riparazione del danno e miglioramento sismico;

b) finiture connesse agli interventi strutturali;

c) riparazione dei danni di elementi non strutturali e degli impianti;

d) messa a norma degli impianti e cablaggio;

e) adeguamento energetico e acustico conseguibile;

f) eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

g) adeguamento alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche;

h) finiture e impianti non connessi agli interventi strutturali appartenenti alle abitazioni principali;

i) finiture e impianti non connesse agli interventi strutturali appartenenti alle U.I. diverse dalle abitazioni principali.

10. Per quello che riguarda lo smontaggio di ponteggi o presidi di messa in sicurezza di proprietà del Comune di L’Aquila, se l’Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune con costo da riconoscere all’Impresa in sede di determinazione di contributo; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo
gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.

11. L’indennizzo relativo al costo per la esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti private è rilasciato per intero, a seconda dei casi, al proprietario dell’edificio, o all’amministratore del condominio o al Presidente del Consorzio o al delegato; nella definizione dell’indennizzo e nel computo metrico dovrà essere distinto l’indennizzo per le parti comuni e quello per le parti private
con indicazione delle somme attribuite a ciascuna unità immobiliare.

12. L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario.

13. L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale].

14. Per gli interventi di riparazione la qualità e il tipo delle finiture devono essere analoghe a quelle presenti, prima dell’evento sismico del 2009. In caso di ricostruzione si fa riferimento ai parametri dell’Edilizia convenzionata.

ART. 3

Maggiorazioni e ulteriori indennizzi

1. All’indennizzo base sono applicate, ove ricorrano le condizioni, le seguenti maggiorazioni per ciascuna U.S.:

a. per gli edifici con l’attestazione di particolare interesse paesaggistico, secondo le specifiche della Tabella di cui all’ Allegato 1 alla presente disposizione;

b. per gli edifici di pregio secondo le specifiche riportate nell’Allegato 2 alla presente disposizione;

c. per gli edifici con vincolo diretto ai sensi del D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), secondo le specifiche riportate nell’ Allegato 3 alla presente disposizione;

d. per gli edifici situati in zone soggette ad amplificazione locale da determinare in funzione del coefficiente S (in assenza di risultati delle indagini di amplificazione di III livello) o del coefficiente Fa, relativi alla caratteristiche del terreno di fondazione, variabile linearmente da 0 (per S o Fa <= 1,2) al 10 % (per S o Fa >= 2,0);

e. per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l’ausilio delle commissioni pareri, valuterà l’opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un’eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica;

f. maggiorazione, ai sensi dell’art.3 dell’Ordinanza n. 3396 del 17.01.2012, per gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza competente la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), del comma precedente non sono sommabili tra loro.

3. La maggiorazioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d), e), f) si applicano anche al di fuori delle aree perimetrale ai sensi del DCD n.3/2010.

4. Le maggiorazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) di cui al precedente comma 1 sono applicate anche nel caso di ripristino integrale di edifici crollati e/o demoliti.

5. All’indennizzo base, ove ricorrano le condizioni, si aggiungono gli ulteriori seguenti indennizzi per ciascuna U.S.:

a. per l’accessibilità degli spazi esterni ai sensi dell’art.5, comma 4 della OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27 del 02.10.2012;
b. per installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori ai sensi dell’art.5 comma 4 della OPCM 3881/2010 e DCD n.27 del 02.10.2012;
c. per la riparazione di elementi accessori al fabbricato ove presenti non facenti parte dello stesso ai sensi della Circ. 1713/STM del 28.04.2011;
d. per il costo di demolizione e smaltimento macerie, ove ricorra il caso calcolato ai sensi delle disposizioni vigenti .
6. Le maggiorazioni e gli ulteriori indennizzi di cui ai commi precedenti, da applicare all’indennizzo base, sono determinati dal progettista all’atto della presentazione del progetto parte prima.

ART.4

Sondaggi e prove sulle strutture

1. L’indennizzo massimo ammissibile per le indagini e le prove di tipo geologico‐geotecnico (GEO) e strutturali (STRU) è determinato nel limite di 12 €/mq iva inclusa per unità di superficie coperta lorda complessiva con i seguenti limiti:

a) per edifici singoli fino a 20.000,00 euro iva inclusa (STRU+GEO di cui alla lett.c );

b) ne caso di aggregati fino a 20.000,00 iva inclusa per UMI (STRU+GEO di cui alla lett.c );

c) fino a 6.000 euro iva inclusa per UMI per indagini sui terreni (GEO).

2. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati, dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione di cui al DCD n.97 del 29.02.2012

3. Sono raccomandati saggi e sondaggi diretti su tutte le tipologie di murature e di orizzontamenti, soprattutto al fine di riconoscere le caratteristiche del tessuto murario, delle tipologie di solai e copertura, la presenza di cordoli e la qualità dei collegamenti.

ART.5

Classificazione degli interventi

1. Gli interventi ai fini della redazione del computo metrico vanno così suddivisi:
a) interventi strutturali e finiture connesse e impianti : interventi necessari alla riparazione del danno e a conseguire un miglioramento sismico della costruzione nel suo complesso, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, a garantire la funzionalità e la sicurezza impiantistica e l’adeguamento energetico ed acustico
conseguibile nel rispetto delle norme vigenti. Per gli interventi di adeguamento energetico e acustico il progettista dovrà fornire dichiarazione documentata evidenziando che il risultato raggiunto è il massimo conseguibile.


b) interventi per le finiture e gli impianti non connessi agli interventi strutturali con le limitazioni previste dell’art.2 comma 14.

ART. 6

Tipologie degli edifici ‐ Demolizioni e ripristini

1. Nell'ambito delle aree come perimetrate ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 9 marzo 2010, in riferimento all’indennizzo e alle modalità di intervento, sono previste tre tipologie di edifici:
a) edifici ordinari;
b) edifici con attestazione di particolare interesse paesaggistico (L. 77/2009 Art. 14 co. 5 bis);
c) edifici di pregio (DCR n. 45/2011);
d) edifici con vincolo diretto ai sensi del D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a);

2. La demolizione e ricostruzione o ripristino, totale o parziale, per gli edifici (U.S.) di cui al precedente comma 1 è consentita nei seguenti casi, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) edifici distrutti ossia completamente crollati o demoliti per ordinanza sindacale;

b) edifici in muratura con crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume vuoto per pieno;

c) edifici in c.a.: in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità di pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1.5% dell'altezza di interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;

d) edifici in c.a. con resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata
su provini cilindrici con rapporto altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo, eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive, risulti inferiore a 8 Mega Pascal; nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti;

3. E’ consentita la sostituzione edilizia parziale in edifici con i piani superiori con struttura intelaiata e i piani inferiori in muratura e delle porzioni di unità strutturali intelaiate di estensione significativa da cielo a terra.

4. Per gli edifici di cui alla lettera b) e c) del precedente comma 1, le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

5. Per gli edifici di cui alla lettera d) del precedente comma 1 la competente Soprintendenza, nell’ambito
della commissione pareri, segue le procedure di cui al D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a).

6. A seguito dell’eventuale approvazione da parte delle commissioni pareri del progetto parte prima, si provvede alla redazione del progetto di ricostruzione, con indennizzo non superiore a quello massimo ammissibile, maggiorato dell’indennizzo di cui al precedente Art. 3 c. 5 lett d.

7. Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di
edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

8. Per gli edifici ordinari di cui al punto a) del precedente comma 1 e per quelli valutati e/o ritenuti
incongrui dall’Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile.

ART. 7

Contenuti del progetto parte prima e parte seconda e modalità di istruttoria

1. La decorrenza dei termini per la presentazione dei progetti non è legata alla pubblicazione degli esiti di agibilità; il Comune, con proprio provvedimento, è tenuto a fissare tali termini sulla base di criteri di priorità definiti a seguito delle risultanze dei progetti ‐ parte prima di cui ai commi successivi.

2. Il progetto è redatto in due fasi: progetto parte prima e progetto parte seconda.

3. Il progetto parte prima, deve essere presentato entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto e comprende gli elaborati di cui all’Allegato 4 e la scheda progetto parte prima di cui all’Allegato 5. I progetti parte prima presentati dopo tale termine verranno esaminati solo in ordine
cronologico senza tenere conto delle priorità fissate dal Comune.

4. Il progetto parte prima è sottoposto all’esame dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la verifica dell’indennizzo concedibile che non potrà superare i limiti definiti ai precedenti articoli.

5. A seguito di esame positivo di cui al precedente comma l’Ufficio Speciale:
a) emette a favore del beneficiario una anticipazione sull’indennizzo concedibile per spese tecniche pari al 2% e il rimborso per eventuali sondaggi e prove sulle strutture, ove già effettuate e consegnate contestualmente al progetto parte prima; tali importi saranno detratti in sede di emissione del buono contributo definitivo;

b) in base alle risorse disponibili, al piano di cantierizzazione e ad eventuali priorità, autorizza la redazione del progetto parte seconda.

6. Il progetto parte seconda, deve essere presentato a seguito di comunicazione del Comune di cui al comma precedente, lettera b) e comprenderà gli elaborati che saranno definiti con successivo provvedimento.

7. Il progetto parte seconda è sottoposto alla verifica, in modo contestuale, delle Commissioni Pareri dell’ Ufficio Speciale alle quali partecipano tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per l’esame e l’approvazione/autorizzazione definitiva degli stessi progetti. L’Ufficio speciale può procedere, su richiesta motivata degli interessati e se ritenuto necessario, all’esame approfondito di casi e situazioni particolari.

8. L’Ufficio Speciale Ricostruzione stabilisce tempi di risposta e modalità del funzionamento delle commissioni pareri.

9. L’Ufficio Speciale, in caso di esito positivo dell’istruttoria, a seguito del parere formale delle Commissioni pareri di cui al comma precedente, rilascia l’autorizzazione/concessione alla esecuzione dei lavori e l’indennizzo definitivo ovvero un documento attestante il diritto all’indennizzo definitivo, detratti gli importi di cui al precedente comma 5, lettera a).

10. Ferma restando la valutazione sulla qualità degli interventi:
a) nel caso in cui l’importo del progetto, come da computo metrico, è minore o uguale dell’indennizzo concedibile è sottoposto ad istruttoria semplificata, fatti salvi gli aspetti tecnici; tale istruttoria è prioritaria rispetto ai casi di cui alla successiva lett. b);

b) per i casi di cui all’art. 4, comma 6 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta comunale n.10/2013, il progetto è sottoposto a un’istruttoria analitica da parte dell’Ufficio Speciale con tempistiche commisurate al livello di approfondimento necessario alla verifica puntuale della effettiva necessità e dei benefici connessi agli interventi proposti, a fronte dei relativi costi aggiuntivi.

11. Nel caso in cui il costo dell’intervento superi l’indennizzo concedibile, dovrà essere accesa polizza fideiussoria per la parte eccedente, inoltre:

a) se ritenuto ammissibile dall’Ufficio Speciale, la quota eccedente è riconosciuta fino al limite dell’indennizzo massimo ammissibile; la parte eccedente tale limite va in accollo spesa dei proprietari;

b) se non ritenuto ammissibile dalla commissione pareri, la quota eccedente va in accollo di spesa dei proprietari.

12. L'attività delle Commissioni pareri avviene presso la sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, ed è garantita la disponibilità ad incontri con i progettisti.

13. Le pratiche sono esaminate, eventualmente integrate ed approvate con unico e contestuale esame degli elaborati e del calcolo per la determinazione dell’indennizzo definitivo in osservanza dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Dei casi e delle risultanze dell’esame dei casi più complessi o particolari, che possano costituire precedente per gli esami successivi, il Comune può tenere
memoria agli atti della Ricostruzione con la pubblicazione aggiornata di un Massimario di facile consultazione.

ART. 8

Modalità di erogazione dell’indennizzo e interventi in anticipazione

1. Le erogazioni delle quote di indennizzo per i lavori e per le relative spese tecniche vengono effettuate per stati di avanzamento vistati dall’Ufficio Speciale.

2. Il saldo dell’indennizzo e delle spese tecniche definitive avviene solo a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori, che deve contenere anche la dichiarazione di aver ottemperato a tutti gli adempimenti necessari e alle eventuali prescrizioni date, secondo uno “schema‐tipo” che verrà fornito dall’Ufficio speciale.

3. Sono consentiti interventi in anticipazione da parte dei soggetti titolari dei benefici di cui alle presenti disposizioni a condizione che vengano comunque rispettate tutte le procedure di presentazione ed approvazione dei progetti e le prescrizioni previste dalla presente disposizione e dalle altre norme vigenti.

4. A tal fine il Comune rilascia oltre all’autorizzazione/concessione, un documento attestante il diritto all’indennizzo.

5. I soggetti interessati ad eseguire i lavori in anticipazione, dovranno consegnare tutta la documentazione contabile e fotografica degli interventi eseguiti per poter ottenere l’indennizzo spettante; tali interventi saranno comunque soggetti ai controlli previsti dalle presenti disposizioni,compresa la possibilità di garantire la riattivazione dei servizi a rete;

ART. 9

Controlli sui progetti ed in corso d’opera

1. L’Ufficio Speciale provvede all’attività di controllo in fase di esame dei progetti e attraverso controlli puntuali in corso d’opera, fino a completamento degli interventi eseguiti.

2. I controlli in corso d’opera ed a fine lavori devono essere almeno pari almeno al 30 %, sia per gli interventi in corso d’opera, sia per quelli ultimati.

3. I controlli vengono effettuati a seguito di estrazione mensile sul complesso degli interventi avviati alla data dell’estrazione.

4. E’ comunque facoltà dell’Ufficio Speciale effettuare controlli anche al di fuori delle previste estrazioni.

 

 


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