Ricostruzione: gli ingegneri e gli architetti vogliono più soldi

22 Agosto 2012   13:22  

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Pierluigi De Amici fa chiarezza sulla questione dei compensi professionali per il ripristino dell’agibilità sismica degli immobili danneggiati dal sisma del 06 aprile 2009 e chiede che i professionisti vengano pagati a tariffa piena, abolendo la riduzione degli onorari minimi del 30% decisa (opoortunamente) a seguito di una convenzione col la protezione Civile del luglio 2009.

''Si ricorda che in data 21 luglio 2009, a meno di quattro mesi di distanza dagli eventi sismici che hanno tragicamente colpito il c.d. “cratere”, pur nella complessità dovuta alla prima gestione dell’emergenza, stante la necessità di provvedere con urgenza alla ricostruzione ed al recupero delle opere danneggiate, è stato firmato il protocollo di intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della Regione Abruzzo, sottoscritto anche dai Consigli Nazionali e dalle Federazioni Regionali.

Il protocollo disciplina i compensi spettanti agli Ingegneri ed agli Architetti per le prestazioni richieste per il ripristino dell’agibilità sismica degli immobili danneggiati dal sisma del 06 aprile 2009, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata.

In particolare si conveniva sull’applicazione della Legge 143/49 e del D.M. 04 aprile 2001 con una riduzione degli onorari minimi del 30% con un rimborso spese conglobato nel 20% dell’onorario.

Gli aspetti di dettaglio del protocollo venivano esplicitati nello schema di convenzione allegato al protocollo stesso con la lettera B.

Nella fase iniziale i contenuti dello schema di convenzione erano finalizzati agli interventi sugli edifici non gravemente danneggiati e non riuniti in aggregato.

Successivamente atti normativi hanno disciplinato quelle che sono anche le prestazioni richieste per gli edifici classificati con esito di agibilità E e per quelli riuniti in aggregato, senza però normare sui rispettivi compensi professionali.

Nelle more di un aggiornamento dello schema di convenzione onde poter tener conto dei compensi spettanti per le ulteriori prestazioni comunque richieste ed obbligatorie, i professionisti incaricati hanno redatto i progetti prima per gli edifici singoli classificati E, con l’assurda scadenza del 31 agosto 2011 poi eliminata con successive O.P.C.M. e con molti contributi ancora non rilasciati forse anche per mancanza di disponibilità di risorse economiche, e poi anche per quelli riuniti in aggregato, senza alcuna certezza sui compensi.

Ad oggi molti cantieri sono in essere anche per gli edifici gravemente danneggiati. La necessità dell’aggiornamento dello schema di convenzione è stata condivisa e ritenuta anche non procrastinabile.

A tal proposito questa Federazione nel 2010 ha istituito un tavolo di lavoro per la definizione dei contenuti della convenzione oggetto di integrazione, ma, ad oggi, si è ancora lontani dall’avere una condivisione con i soggetti da Lei delegati.

Le principali prestazioni richieste, e per cui si ritiene di dover condividere il corrispettivo onorario, e non previste nello schema di convenzione possono essere sinteticamente elencate:

• precisazioni su quanto già previsto per le prestazioni di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione, oltre che di Responsabile dei lavori;

• precisazioni su quanto già previsto per la redazione di relazione geotecnica e di relazione di indagine geotecnica, idrologica e di indagine sismica;

• redazione di piano di manutenzione dell’opera – si ricorda l’obbligatorietà non solo per le opere pubbliche;

• rilievi anche in condizioni di estrema difficoltà (ad esempio edifici pericolanti e puntellati);

• precisazioni su quanto già previsto per la misura e contabilità dei lavori;

• precisazioni su quanto già previsto per i collaudi strutturali;

• verifica del livello di sicurezza sismica alla situazione del 05 aprile 2009 dell’immobile;

• verifiche contenimento energetico e certificazione energetica degli edifici;

• determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e verifiche isolamento acustico;

• progetto di demolizione in caso di sostituzione edilizia;

• progetto delle nuove opere in caso di sostituzione edilizia;

• nuove tabelle millesimali e regolamento condominiale;

• acquisto abitazione equivalente;

• attestazione o certificazione di agibilità per reingresso;

• relazione inserimento urbanistico – proposta di aggregato – proposta di consorzio.

Ovviamente nel corso dell’aggiornamento dello schema di convenzione si deve intervenire anche su alcuni articoli non contestualizzabili.

È da tener presente che l’evoluzione normativa per la redazione dei progetti all’interno dei centri storici che si sta portando avanti impone nuove incombenze sui professionisti che devono anche esse essere adeguatamente compensate.

I continui incontri con personale e rappresentati prima dell’S.T.M. e poi dell’U.C.R. non hanno sortito ancora effetti definitivi.

Se da un lato è vero che su molti aspetti si è giunti ad una proposta condivisa, dall’altro vi è una caparbia resistenza a non voler riconoscere i compensi per la verifica del livello di sicurezza sismica allo stato attuale nonostante le motivazioni addotte e anche contenute nella precedente nota del 14 marzo 2012 Prot. n. 11 / FR / AQ.

Tale ritrosia non trova alcun supporto normativo e continua a ledere la professione dell’Ingegnere. In via preliminare si richiamano i principi generali contenuti nel Codice Civile all’art. 2233:

“Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’Ordine professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”

Nel merito si rileva che su tutto il territorio nazionale si continuano a pubblicare bandi ed avvisi per il conferimento di incarichi inerenti la verifica del livello di sicurezza sismica di edifici pubblici.

Ultimo esempio locale è l’avviso pubblicato il 02 agosto 2012 dal Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato per la “Verifica tecnico sismica degli edifici assegnati al Corpo Forestale dello Stato in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, del 17 settembre 2004 n. 3376, del 06 agosto 2005, del 23 maggio 2007 e del 15 aprile 2010, pubblicate sulla G.U. nr 144 del 23 giugno 2010.”

Precedenti sul territorio si possono riscontrare anche nei due bandi datati 07 settembre 2006 e pubblicati dalla Regione Abruzzo rispettivamente per:

• “Individuazione di tecnici per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati all’esecuzione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali ai sensi dell’O.P.C.M. 08 luglio 2004 n. 3362 e ss.mm.i.. – Incarichi di importo inferiore a € 100.000,00”;

• “Procedura di individuazione di tecnici per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati all’esecuzione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali ai sensi dell’O.P.C.M. 08 luglio 2004 n. 3362 e ss.mm.i.. – Incarichi di importo superiore a € 100.000,00”.

L’aspetto che più lascia attoniti è il riconoscimento del compenso al Consorzio ReLUIS per la “progettazione e supervisione delle prove strutturali e geognostiche e valutazione della capacità” degli edifici scolastici provinciali di Avezzano e Sulmona come da convenzione sottoscritta il 19 novembre 2009 con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

I compensi per tale prestazione nella convenzione risultano essere quelli previsti nell’O.P.C.M. 3362/2004, a meno di un ribasso del 10% sempre al netto dell’I.V.A..

Ribasso che si rileva decisamente inferiore a quello concordato nel protocollo d’intesa del 21 luglio 2009 con gli Ordini professionali della Regione Abruzzo. Singolare che le richieste nel merito inoltrate, anche in maniera informale, dal Coordinatore dell’S.T.M. al Consorzio ReLUIS ed ai vertici del Dipartimento di Protezione Civile abbiano avuto risposte a dir poco evasive.

La citata convenzione è stata già trasmessa informalmente all’Ufficio Coordinamento Ricostruzione.

Si significa che gli importi di cui all’allegato 2 dell’O.P.C.M. 3362/2004 rappresentano “la quota percentuale assegnabile in ragione della zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento” con “l'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiano”.

È evidente che le precedenti disposizioni normative nazionali davano il giusto peso, anche con un riscontro nei compensi, alle prestazioni richieste. Ad oggi tali diritti vengono negati nonostante l’importanze che tali prestazioni rivestono ancor più in un territorio gravemente danneggiato dagli eventi sismici.

A più di 41 mesi dall’evento sismico è ormai fuori luogo e fuori tempo continuare a richiedere prestazioni professionali – imponendo continue scadenze, penali e sanzioni – negando però il relativo giusto compenso per le prestazioni effettivamente necessarie, richieste e rese.

Sempre continuando a ritenere che nessuna disparità di trattamento può essere effettuata, ancor più quando è direttamente coinvolto lo Stato, si chiede di voler definitivamente sancire il giusto riconoscimento dei compensi spettanti ad ogni singolo professionista anche e non solo per le prestazioni inerenti la valutazione del livello di sicurezza sismica degli edifici esistenti.''

 


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