Rinnovo Cda dell'Aca: l'associazione Codici presenta esposto

06 Novembre 2012   16:29  

L'associazione Codici ha oggi inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Pescara relative al rinnovo della carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’ACA Spa. A seguire il documento. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA

ESPOSTO-DENUNCIA

Ill.mo Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Pescara

L’Associazione di Consumatori ed Utenti in epigrafe, legittimata ad agire ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 del D.Lgs 206/05 ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. nr. 53/2010 che testualmente recita che “le Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro regionale di cui all’art. 4 possono promuovere azioni giudiziarie a tutela dei diritti di consumatori ed utenti secondo quanto previsto nelle norme costituzionali e da disposizioni nazionali”,

premesso

  • che in data 03.08.2012 alle ore 16.00 si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’ACA;

  • che al punto 2) dell’o.d.g. era prevista la “nomina componente del C.d’A. Esame e provvedimenti” e al punto 6) la “nomina Presidente del Consiglio d’Amministrazione”;

  • che per la carica di Presidente del C.d’A. veniva riconfermato a maggioranza il presidente uscente Sig. Ezio Di Cristoforo;

  • che il Sig. Ezio Di Cristoforo è coniuge della Sig.ra Silvina Sarra, Sindaco del Comune di Bolognano (PE), comune socio dell’ACA Spa, la quale è dipendente della stessa ACA Spa e riveste all’interno della stessa mansioni di responsabilità nel laboratorio chimico;

  • che l’attuale terzo membro del C.d’A. di ACA Spa è l’Avv. Concetta Di Luzio, attuale Sindaco di Casalincontrada (PE), comune socio dell’ACA Spa;

considerato

  • che la materia delle incompatibilità per gli amministratori delle società che gestiscono servizi pubblici locali è attualmente disciplinata dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, che ai commi 19-21 disciplina, per l’appunto, il regime delle incompatibilità tra ruoli politici e di amministrazione;

  • che, secondo il succitato art. 4, “gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi degli enti locali nonché degli altri organismi, in qualunque modo qualificati, che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati nello stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano o hanno prestato nel triennio, a qualsiasi titolo, attività di consulenza e collaborazione a favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. Non possono poi essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore di cui all’art. 77 del d.lgs. 267/2000 sugli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società”;

  • che, inoltre, come previsto dall’art. 15, comma 3 dello statuto di ACA Spa, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa prima della scadenza del mandato coincidente con la originaria durata dell’intero consiglio di amministrazione, la metà o più della metà degli amministratori in carica o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l’intero consiglio;

  • che, nel caso dell’ACA Spa, l’originario consiglio nominato nel mese di novembre 2008 ha subito nel corso degli anni ripetute sostituzioni: le dimissioni dell’allora Presidente Bruno Catena, avvenute appena dopo l’insediamento del Consiglio, nonchè la scadenza del Vice Presidente Di Michele, avvenuta all’approvazione del bilancio 2010 in sede di assemblea 2011, per avere lo stesso approvato tre esercizi consecutivi, hanno determinato la decadenza dell’originario consiglio, composto da Catena, Di Cristoforo e Di Michele, essendo venuti a mancare più della maggioranza dei consiglieri;

  • che, non vi è stata in sede di assemblea dei soci il rinnovo dell’intero C.d’A. (come si sarebbe dovuto stante la decadenza del precedente) bensì il rinnovo del Presidente lasciando invariata la posizione del Consigliere d’amministrazione nonché sindaco di Casalincontrada Avv. Di Luzio, che continuerà a ricoprire l’incarico nel C.d’A.;

  • che l’Ente d’Ambito Pescarese, con nota del 2.12.2011 prot. n. 2709, nota del 11.1.2012 prot. nr. 55 e nota del 28.6.2012 prot. n. 1089, chiedeva informazioni circa il rispetto dell’art. 15, comma 2 e succ, dello statuto dell’ACA spa ed intimava alla stessa il rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 138/2011 convertito il legge n. 148/2011 in materia di incompatibilità degli amministratori, note rimaste tutte prive di riscontro;

  • che in data 16.7.2012 la scrivente associazione inoltrava formale diffida a tutti i sindaci soci dell’ACA Spa intimando loro:

  1. di astenersi dal prendere parte al rinnovo del C.d’A. dell’ACA Spa così come proposto dalla convocazione ufficiale;

  2. di far dichiarare decaduto il Consiglio ai sensi dell’art. 15 c. 3 statuto ed a far riproporre la votazione per il rinnovo di tutti i membri del consiglio, nessuno escluso;

  3. di astenersi dal votare eventuali membri del C.d’A. che si trovino nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall’art. 4 del d.l 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, commi 19-21;

  4. di far adottare dall’assemblea dei soci ogni opportuno provvedimento atto a stigmatizzare ed a sanzionare eventuali situazioni di incompatibilità elencate nei citati articoli venutesi a creare e perdurate negli anni.

  • che i menzionati sindaci, ad eccezione dei rappresentanti dei Comuni di Pescara, Montesilvano, San Giovanni Teatino e Spoltore, che in parte si sono astenuti ed in parte hanno votato contro, non si sono astenuti dal prendere parte alla votazione e non hanno fatto dichiarare decaduto il Consiglio d’Amministrazione, come invece avrebbero dovuto fare, ed anzi hanno proceduto al solo rinnovo della carica di presidente lasciando invariate le altre posizioni.

P.Q.M

ritenendosi sussistente gravi profili di irregolarità e di illegittimità sia nel rinnovo del Consiglio che nelle cause di incompatibilità dei membri esistenti l’associazione CODICI Abruzzo - Centro per i Diritti del Cittadino- con sede in Pescara alla via C.A. Dalla Chiesa n.15, nel denunciare i sopra esposti fatti, sporge formale esposto-denuncia nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili dei reati che saranno eventualmente ravvisati nei fatti su narrati; chiede la punizione del colpevole, con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni, morali e materiali, opponendosi sin d’ora all’emissione di decreto penale di condanna.

Chiede, inoltre, di essere avvertita in caso di richiesta di archiviazione e/o proroga delle indagini preliminari ex artt. 408 e 405 c.p.p..

Con osservanza

Domenico Pettinari

Segretario Provinciale CODICI


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