Tartufi: per Febbo regolamento del comune di Pereto viola la Legge

03 Maggio 2013   10:55  

 In merito al provvedimento emanato dall'Amministrazione comunale di Pereto, in provincia dell'Aquila, per regolamentare la ricerca e la raccolta dei tartufi, l'assessore alle Politiche agricole, Mauro Febbo, rende noto che: "Gli Uffici competenti della Direzione Politiche agricole hanno inviato una comunicazione ufficiale al Prefetto dell'Aquila, al Corpo Forestale e allo stesso Comune di Pereto.
Nella missiva, si specifica che il testo dell'amministrazione comunale di Pereto presenta disposizioni chiaramente illegittime perche' in contrasto con la legge regionale n. 66 del 21 dicembre 2012, pubblicata sul BURA in data 28.12.2012, inerente "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo".
Nello specifico vengono evidenziate incongruenze articolo per articolo del Regolamento comunale di Pereto.L'articolo 1 che riguarda il campo di applicazione, e' in conflitto in quanto la Legge regionale riconosce si' ai Comuni la possibilita' di regolamentare e zonizzare ma cio' e' subordinato all'approvazione di linee guida da parte della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.
In sostanza la Regione deve prima stabilire le linee guida e soltanto dopo, ove ricorrano i casi previsti dalla legge (e nei casi di criticita' ambientale), i Comuni possono intervenire sulla materia. L'articolo 2 e' in palese conflitto con quanto stabilito dalla disposizione che recita: "I titolari di diritto di uso civico sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge per la ricerca e raccolta di tartufi". Articolo 3 (raccolta): la Regione su richiesta di coloro che ne hanno titolo rilascia l'attestato di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.
La normativa regionale indica anche la procedura amministrativa che porta al riconoscimento, dalla presentazione dell'istanza con i documenti da allegare, alla verifica dei requisiti ogni cinque anni, fino alla revoca del provvedimento di riconoscimento per mancanza dei requisiti. Articolo 4 (calendario e orario di raccolta): il calendario riconosciuto non puo' che essere quello previsto dalla Legge regionale ed e' del tutto superfluo ribadire nel regolamento quanto gia' previsto nella legge che disciplina il settore.


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore