Tasse sospese dopo il sisma: in Sicilia si ridà il 10 per cento

Terremotati di serie A e di serie B

26 Gennaio 2011   15:36  

Una lettura interessante  soprattutto per i presunti difensori dei diritti dei terremotati aquilani in materia fiscale.

E' la  sentenza n. 24/31/09 dell’8.1.2009 della Commissione Tributaria Regionale Sicilia Sezione Staccata di Catania che interviene sulla questione del pagamento dei tributi per le vittime del sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Ai terremotati siciliani dopo otto anni si riconosce il rimborso del 90% delle somme versate. ovvero il pagamento del 10% e basta delle tasse sospese a seguito del sisma.

''il legislatore - si legge nella sentenza - ha voluto stabilire un principio di carattere generale in base al quale tutti i contribuenti interessati dal sisma del 1990 debbono pagare soltanto il 10% del relativo debito tributario.''

E ancora:

'' Secondo i Giudici di secondo grado, al fine di evitare disparità di trattamento tra il contribuente, che ha versato una somma notevolmente superiore alla percentuale del 10% stabilita dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e coloro che si sono limitati, addirittura entro il 31 marzo 2008, dopo ben oltre 17 anni dall’evento sismico, appena il 10% calcolato, oltretutto, sulla sorte capitale dei tributi dovuti per i periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992, è giusto riconoscere il diritto al rimborso nella misura del 90% e rigettare l’eccezione di irripetibilità della maggiore imposta versata formulata dall’Ufficio.''

Non sfugge l'abisso con il trattamento che questo governo intende riservare ai terremotati aquilani che hanno subito una catastrofe umana, economica e sociale neanche lontanamente paragonabile a quella siciliana (nessuna vittima, 1500 appartamenti inagibili). E che già pagano le tasse, e da giugno dovranno restituire quelle sospese al 100% subito e a rate.

Sisma ‘90: Riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso del 90% delle somme versate (nota a : Commissione Tributaria Regionale Sicilia Sezione Staccata di Catania sent. n. 24/31/09 dell’8.1.2009).

“La sentenza in commento interviene su un aspetto molto dibattuto nell’ambito della ben nota questione relativa alla definizione dei debiti tributari per gli anni 1990, 1991 e 1992 nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 1990.

L’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 21 dicembre 1990 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, potessero definire in materia automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

La definizione si perfezionava versando, entro il 16 aprile 2003 (in prima versione 16.3.2003), l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi , diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comportava gli effetti di cui al comma 10 della medesima legge. 

Il termine del 16 aprile 2003, dopo vari slittamenti, è stato definitivamente prorogato al 31 marzo 2008. 

Nel caso affrontato dalla sentenza in esame, il ricorrente, nella qualità di soggetto rientrante nell’agevolazione per il sisma 90 di cui al citato art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, ha presentato, nell’anno 2005, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l’istanza di rimborso della differenza tra le imposte versate per l’anno 1992 ed il 10% da pagare in base alla norma agevolativa. 

I Giudici di secondo grado hanno ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di rimborso presentata richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20461 del 27.6.2007 (depositata l’1.10.2007) secondo cui spettava al contribuente il riconoscimento della riduzione ad un decimo del carico fiscale (risultando tale importo parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente nel contesto di un indebito sorto ex lege), in quanto, diversamente operando, discenderebbe una diversa misura dell’obbligazione fiscale e, quindi, un’ingiusta, illogica ed illegittima sperequazione di trattamento tra contribuenti che si fossero trovati nelle stesse condizioni di svantaggio, in palese violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione.

Secondo i Giudici di secondo grado, al fine di evitare disparità di trattamento tra il contribuente, che ha versato una somma notevolmente superiore alla percentuale del 10% stabilita dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e coloro che si sono limitati, addirittura entro il 31 marzo 2008, dopo ben oltre 17 anni dall’evento sismico, appena il 10% calcolato, oltretutto, sulla sorte capitale dei tributi dovuti per i periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992, è giusto riconoscere il diritto al rimborso nella misura del 90% e rigettare l’eccezione di irripetibilità della maggiore imposta versata formulata dall’Ufficio. 

Dal principio espresso dai Giudici di secondo grado e dalla Corte di Cassazione, si può ricavare che, con la disposizione di cui al comma 17 dell’art. 9 della legge n. 289/2002, il legislatore ha voluto stabilire un principio di carattere generale in base al quale tutti i contribuenti interessati dal sisma del 1990 debbono pagare soltanto il 10% del relativo debito tributario.

Se così è, allora, è consequenziale che l’unica pretesa che l’Agenzia delle Entrate può far valere nei confronti dei suddetti contribuenti è la richiesta di pagamento del 10% del debito, oltre ovviamente la relativa sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento di tale 10%, nonché gli interessi per omesso pagamento.

In altri termini, anche nei confronti di coloro che non si sono avvalsi della definizione di cui al più volte citato art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, al massimo può essere iscritto a ruolo il 10% del debito non versato, con i relativi interessi e sopratasse per omesso o tardivo versamento. 

Invero la disposizione in esame (art. 9 comma 17) è stata inserita “forzatamente all’interno di una norma di condono ma che tale non è poichè le somme sanate nella fattispecie non riguardano comportamenti omissivi, evasivi o illegittimi; infatti tutti i contribuenti che hanno usufruito dell’art. 9 comma 17 erano, all’epoca del caso del provvedimento, debitori nei termini e come tali sono stati destinatari da parte del legislatore di un contributo a fondo perduto sotto forma di cancellazione del debito tributario”. 

La fattispecie in esame, pertanto, è del tutto estranea alla tecnica ed alle finalità del “condono fiscale” che, lungi dal rendere non dovuti (o dovuti in misura inferiore) i pagamenti effettuati, si limita in via eccezionale, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, a collegare il pieno effetto liberatorio dell’obbligazione all’adempimento anche solo parziale (10% del debito originario). 

In sostanza il legislatore dell’art. 17 comma 9 accordando la riduzione al 10% del debito tributario, non ha inteso incentivare i pagamenti dei tributi dovuti e non ancora effettuai (il pagamento dei tributi era regolarmente sospeso) ma soltanto stabilire per il passato una più favorevole agevolazione per tutti i contribuenti interessati dal sisma del dicembre 1990 disponendo, in considerazione anche dei gravi danni derivanti dal sisma 90 in termini economici e per uniformità di regolamentazione, che tutti i contribuenti sono tenuti ad effettuare solo il pagamento del 10% dei tributi dovuti. 

La prova e valida conferma che la definizione del 10% non ha nulla a che vedere con il vero e proprio “condono fiscale”, si rinviene anche nella circostanza che i contribuenti non erano tenuti a presentare alcuna istanza o comunicazione di “condono”, né, tantomeno, tale incombenza è stata prevista in via amministrativa. In altri termini mentre per i veri e propri “condoni fiscali” (art. 7, art. 8, art. 9, comma 1 art. 9/bis, art. 15, art. 16) il legislatore ha previsto espressamente la presentazione di apposita istanza mediante cui il contribuente era obbligato, a pena di inefficacia, a manifestare espressamente la propria volontà di definizione, nulla, invece, è stato previsto per il sisma ’90 se non il mero pagamento del 10% del debito tributario residuo.

Sembra, pertanto, condivisibile la motivazione della decisione in commento che, però, data la annosa problematicità della questione e la sua marcata incisività sulle finanze pubbliche, dovrà essere valutata nella sua futura evoluzione.


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