Approvato in Senato il processo breve

Possibile impunità per i reati del terremoto

25 Gennaio 2010   09:02  

Il progetto di legge "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi" (c.d. processo breve), presentato al Senato dal PDL e sottoscritto dalla Lega, prevedeva in origine solo tre articoli.

Nell'articolo 1 si fissavano le modalità per la durata «ragionevole» dei processi, oltre la quale il processo si sarebbe estinto. «Non sono considerati irragionevoli - si leggeva nel testo originario - i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma». Era inoltre previsto che superati i limiti di ragionevole durata il processo si estingueva (articolo 2), «nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione». L'articolo 3 conteneva, poi, «disposizioni relative all'entrata in vigore della legge e all'applicazione delle norme sull'estinzione processuale».

Passato al vaglio del Senato il progetto di legge è salito dagli iniziali 3 a 10 articoli.

Fra le modifiche più rilevanti si eleva la durata massima del giudizio penale. Infatti per ciò che attiene ai reati puniti fino a 10 anni, essa viene portata a tre anni per il primo grado, due per il secondo e 18 mesi per la Cassazione.

L'applicazione delle nuove regole sull'estinzione dei processi per violazione dei termini di durata ragionevole si estende anche ai procedimenti relativi agli illeciti amministrativi, dipendenti da reato di società, di persone giuridiche e di associazioni, di cui al Dlgs 231/2001.

La portata della norma è molto ampia considerato che dovrà trovare applicazione anche nei processi in corso.

In particolare saranno destinati all'estinzione tutti i processi, per reati coperti da indulto, con pene massime inferiori a 10 anni, che non arrivino a sentenza entro 2 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio.
Rimangono, invece, fermi i termini per ritenere "ragionevole" un giudizio; 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Superati questi limiti, lo Stato dovrà risarcire l'interessato. Ricordo che questo progetto di legge per essere definitivamente approvato deve passare ancora al vaglio dell'altra Camera.

Vediamo comunque gli argomenti principali previsti.

- Equo indennizzo. Il testo di legge prevede che per la domanda di equa riparazione sia necessaria un'istanza di sollecitazione, da presentare dalla parte nel processo (civile, penale o amministrativo), entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di ragionevole durata. Questa scadenza è funzionale alla norma per renderla da un lato riparatoria ma dall'altro, ed in via prioritaria, acceleratoria del giudizio stesso. Presentata l'istanza di sollecitazione i processi godranno di una corsia preferenziale.

La data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nella citazione, o la data del deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, determinano l'inizio del processo per ciò che attiene la richiesta di equa riparazione.

Si puntualizza che il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Dal computo dei termini sono esclusi i periodi relativi ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

Il Giudice dovrà decidere, riguardo la domanda di equa riparazione, con decreto da emettere entro e non oltre 4 mesi dal deposito della richiesta. Contro la stessa è ammessa opposizione entro 60 giorni.

- Spese di giustizia. In proposito si prevede che il procedimento per equo indennizzo è soggetto al pagamento del contributo unificato, fissato nella misura di 70 euro. Le nuove norme si applicano ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del testo di legge. Per tutti gli altri, invece, continua ad applicarsi l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

- Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto anticrisi 2009. Riporto letteralmente: «qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni sull'azione per danno erariale, salvo che sia stata già pronunciata sentenza di merito anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che decide nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito della richiesta».

- Responsabilità contabile. Si prevede la presentazione del giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti in due ipotesi. O quando dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione siano trascorsi tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio in primo grado. O quando dalla notifica o pubblicazione del provvedimento che chiude il primo grado siano decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce l'eventuale giudizio d'appello. Tali termini si sospendono nel caso in cui l'udienza o la discussione siano sospese o rinviate su richiesta del convenuto, o del suo difensore, per necessità di acquisire prove.

- Estinzione del processo . Si prevede l'estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo, per la violazione dei termini di ragionevole durata. Tale estinzione deve essere prevista con una sentenza specifica sull'argomento. Resta ferma, comunque, la possibilità dell'imputato di rinunciare all'estinzione. La dichiarazione (volontaria) deve essere formulata personalmente in udienza o presentata dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale.

Le nuove norme specificano, inoltre, che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo, una volta definitiva, produce l'effetto preclusivo del cosiddetto ne bis in idem.

- Incompetenza del giudice. Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento il giudice con sentenza dichiara l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza è tenuto a dichiarare la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede e a trasmettere gli atti al pm presso il nuovo giudice competente.
- Monitoraggio sui costi del nuovo "processo breve". La necessità di sicurezza, riguardo un argomento tanto delicato come la giustizia ed i suoi costi, hanno determinato i proponenti il testo di legge ad assegnare al Ministero dell'Economia il compito di provvedere a «conseguenti iniziative legislative» nel caso in cui si riscontri che dall'attuazione delle norme sul processo breve si rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

- Infine si precisa che le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Chiarito, per quanto possibile, le linee guida del progetto di legge della maggioranza, occorre ora vedere quali ripercussioni potrebbe avere sui processi in atto.

Se il testo rimanesse immutato la ricerca della verità e della giustizia relativamente ai grandi processi abruzzesi di Sanitopoli, delle tangenti al comune di Pescara, della discarica di Bussi, del crollo della discarica di Teramo, del processo Fira, della bancarotta della Del Verde e di molti altri sarebbero messi a rischio, con il conseguente pericolo di vanificare da un lato il duro lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura e dall'altro di lasciare impuniti personaggi corrotti.

Particolarmente agghiacciante potrebbe essere la ripercussione di queste nuove disposizioni per le indagini sul crollo della casa dello studente, del Convitto Nazionale e degli altri palazzi (via Campo di Fossa), accaduto dopo il sisma del 6 aprile a L'Aquila. Per questi eventi, infatti, si indaga per omicidio colposo (art. 589 c.p. che prevede una pena da 2 a 7 anni) e disastro colposo (art. 449 c.p. che prevede una pena da 1 a 5 anni), reati puniti dal codice penale con una pena fino a dieci anni e per questo perfettamente in linea con i termini stabiliti per l'applicazione del c.d. processo breve.

Se il ddl venisse approvato senza variazioni importanti, i responsabili delle tragedie accadute potrebbero rimanere impuniti con l'ulteriore beffa per i parenti delle vittime di restare senza il risarcimento per il drammatico ed incommensurabile danno subito.

Attenzione però, per poter parlare compiutamente di tali situazioni occorre attendere che si compia tutto l'iter costituzionalmente previsto per la valida promulgazione della legge.

La situazione che si prospetta non è assolutamente accettabile; ma non possiamo dimenticare che siamo ancora nella fase della probabilità di un progetto e non in quella della sicurezza di una legge.

 

 

Francesca Aloisi

 

 


 


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