Commercialisti aquilani su zona franca che non c'è e beghe tributari

09 Novembre 2010   13:53  

Ettore Perrotti, presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L'Aquila su zona franca che non c'è e problemi sugli accertamenti fiscali nel'area sismica.

''In ordine alla questione relativa agli avvisi di accertamento in corso alla data 6 aprile 2009, si evidenzia che alla luce delle notizie apprese, ci sia una possibilità più che probabile, di eventuali iscrizioni a ruolo per gli avvisi non definiti e per i quali alla data del sisma erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso o per definire l'accertamento con adesione.

L'Unione stessa ha presentato in data 29 Ottobre 2010 istanza di accesso agli atti per valutare un documento elaborato dalla Direzione Regionale Abruzzo che comporterebbe, se messo in atto, gravi pregiudizi per l'economia locale.

Ciò al fine di valutare la posizione della stessa Agenzia e se necessario chiedere un riallineamento di tutti gli accertamenti ancora non definiti così come evidenziato e previsto nelle norme che riguardano i soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dal sisma.

In merito alle ipotesi in cui, alla data del 6 aprile, erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso o appello innanzi alle Commissioni tributarie, la circolare 41/E dell'Agenzia delle Entrate, contiene una evidente distinzione sulla base della residenza o della sede operativa delle
parti processuali.

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dal sisma, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto dispone, dal 6 aprile al 31 luglio 2009, la sospensione dei termini "...sostanziali e processuali...", compresi quelli relativi alla "... presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali", nei confronti di coloro "...che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 ...".

Per l'applicazione della sospensione è sufficiente che ne abbia diritto una delle parti, a prescindere dalla sede dell'ufficio giudiziario. Ne beneficiano, fra gli altri, la Direzione Regionale dell'Abruzzo e l'Ufficio di L'Aquila.

La disposizione va però esaminata congiuntamente all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3780 del 6 giugno che dispone la proroga al 31 dicembre 2010 dei "termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all'attività di interpello da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alla stessa data nei medesimicomuni, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010".

Tale proroga è disposta a beneficio degli uffici dell'agenzia delle Entrate aventi sede nei comuni interessati dal sisma, ovvero di uffici diversi dai precedenti operanti nei confronti dei contribuenti domiciliati nei medesimi comuni, e ciò indipendentemente dalla sede dell'ufficio giudiziario.

L'articolo 15 della successiva ordinanza 3784 del 25 giugno, stabilisce poi che "Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli...4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata". .

Ovviamente, chiosa ancora la circolare, nei casi in cui si applica quest'ultima proroga, la stessa assorbe gli effetti delle sospensioni dei termini prima commentate anche per la promozione di ricorso o per la definizione di accertamento con adesione; pertanto i termini per proporre ricorso o per definire l'accertamento con adesione sono sospesi fino al 31 dicembre 2010.''


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