Ordinanza 3881: le novità per i non residenti e le case E

18 Giugno 2010   13:48  

L'ordinanza 3881 firmata da presidente del consiglio lo scorso 11 giugno contiene tra le altre misure, importanti novità che potrebbero finalmente sbloccare la ricostruzione delle case inagibili del cratere sismico aquilano, finora al palo.

Si aumenta infatti il finanziamento agevolato e a fondo perduto , che da 80mila euro sale  fino a un massimo di 200mila euro. E per le case classificate E il finanziamento può essere utilizzato anche per acquistare e costruire altrove una nuova abitazione in sostituzione della prima casa distrutta.

Si specifica inoltre che il contributo di ristrutturazione può essere aumentato del 20% per adeguare l’edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico. Per una migliore organizzazione del tessuto urbano, il Comuni potranno acquistare immobili distrutti o gravemente danneggiati inseriti nei piani di ricostruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro.

Disciplinando finalmente questi ed altri aspetti tecnici, l'ordinanza dunque rimuove gli ostacoli burocratici e normativi per la ricostruzione delle case "E" fuori dalle zone rosse.

L'articolo 9 mette poi fine ad un dubbio che attanagliava comuni e cittadini sulla corretta interpretazione del decreto Abruzzo: le seconde case danneggiate di non residenti, si dice a chiare lettere ora, potranno ottenere anche loro il contributo di ricostruzione. Misura importante per i piccoli borghi distrutti che vivono di turismo stagionale incentrato proprio sule seconde case.

Importante ai fini della ricostruzione, lo stanziamento di 800milioni di euro, immediatamente utilizzabili, con tra l'altro si potranno finalmente pagare pagare le aziende, che hanno finora lavorato nei cantieri della ricostruzione, alcune delle quali in forte sofferenza.

Al nostro microfono il presidente dell'Ordine degli ingegneri dell'Aquila Paolo De Santis afferma che l'ordinanza va approfondita vista la sua estrema complessità, e intanto avverte: il ritardo con cui si procede ala ricostruzione dipende anche e sopratutto dalla burocrazia complicatissima attraverso cui devono passare le pratiche.

 

 

Sostituzione edilizia per gli immobili E e tetto dei contributi, aumento dell'importo del finanziamento agevolato per gli edifici B, C ed E: le novità dell'ordinanza 3881

di Enrica D'Alfonso, Tiziana Tarquini - 16/06/2010

Mette un punto fermo la necessità di assicurare la disponibilità economico-finanziaria per gli interventi di ricostruzione e per tutte le attività necessarie al superamento della situazione emergenziale l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3881, firmata da Silvio Berlusconi lo scorso 11 giugno.

Il provvedimento fissa inoltre termini e modalità per la riparazione degli edifici inagibili e prevede la possibilità di accedere al finanziamento agevolato per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma con alcuni vantaggi rispetto alla normativa preesistente. Stabilisce, infine, che possono accedere al contributo di riparazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale anche i non residenti in Abruzzo.

Criteri per la ricostruzione e finanziamento agevolato

Le novità introdotte dall'art. 1 e dall'art. 5 chiariscono criteri e modalità di ricostruzione degli immobili classificati B , C ed E.

I proprietari possono ottenere un aumento del finanziamento agevolato, fino a un massimo di 200mila euro, con un contratto di durata ventennale.

Per le case classificate E il finanziamento può essere utilizzato anche per acquistare una nuova abitazione in sostituzione della prima casa distrutta.

L'ordinanza evidenzia che in caso di mancata redazione di un progetto d'intervento il contributo concesso ai proprietari di case E è valutato sulla base di costi forfettari.

Nello specifico, se tutti gli immobili dell'edificio sono prime case e classificate E, tali importi sono pari a 500 euro al metro quadrato nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura. Sono aumentati a 750 euro al metro quadro nei casi di danni strutturali più gravi.

Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, è relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale più la quota competente di parti comuni.

Per la seconda quota, il contributo per le unità immobiliari che sono seconde case è riconosciuto nella percentuale di copertura dell'80% delle spese per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e per un importo non superiore a 80mila euro.

L'ordinanza n. 3881 specifica che nel caso in cui il costo dell'intervento di miglioramento sismico, compresi i costi di adeguamento igienico-sanitario e riparazione di impianti strutturali e non strutturali, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l'edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20% per adeguare l'edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.

La perizia deve in ogni caso indicare:

  1. se l'edificio è interamente crollato;

  2. se ci sono crolli di muri portanti o di strutture orizzontali, che interessano almeno il 25% in  volume dell'edificio in muratura;

  3. se, nell'edificio in calcestruzzo armato, ci sono spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri pari o superiori all'1,5% dell'altezza d'interpiano e se interessano almeno la metà dei pilastri del piano;

  4. se la resistenza alla compressione media cubica del calcestruzzo, valutata su provini cilindrici con altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo, risulta inferiore a 8 mega Pascal.

È compito delle amministrazioni comunali verificare i presupposti per la sostituzione edilizia. Per una migliore organizzazione del tessuto urbano, il Comune può acquistare immobili distrutti o gravemente danneggiati inseriti nei piani di ricostruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro

 


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