Una sentenza a favore degli automobilisti.

Pioggia di ricorsi all’orizzonte.

15 Marzo 2009   19:33  
Una statistica pubblicata dal “Sole 24 Ore” il 9 febbraio 2009 evidenzia che le città con maggiore flusso di multe nel 2007-2008 sono state Caserta, Roma, Firenze. 
Nei primi nove mesi dell'anno il primo posto va al capoluogo campano nella graduatoria sui bilanci 2008.
Nelle parti alte della classifica spiccano anche il + 46,5% registrato a Roma nell'ultimo consuntivo chiuso dalla Giunta Veltroni e il + 74% realizzato a Rieti (ovviamente su importi complessivi assai più modesti), mentre a Firenze la crescita è in linea con la tendenza nazionale (+12%).
Nei casi di città con grande flusso turistico, come Firenze, Roma, Milano, Torino e nelle altre città maggiori, l'importo pro capite risulta maggiorato dalle decine di migliaia di city users, ossia turisti o pendolari che arrivano da fuori, visitano la città e naturalmente allargano la platea dei destinatari dei verbali.
Sempre più preoccupante appare questo illecito costume in uso nei Comuni Italiani di incrementare le proprie entrate di bilancio con multe “pazze”.
All’inizio di quest’ anno grande clamore hanno prodotto le vicende legate alla truffa dei semafori T-RED o PHOTORED, ossia «semafori intelligenti» dotati di telecamera, per cui passando con il rosso si era immediatamente soggetti a sanzione grazie alla duplice foto scattata alla targa. Fin qui niente di particolarmente strano, se non fosse che  questi semafori erano pensati ad hoc per truffare gli automobilisti. La durata del giallo, infatti, era manomessa a 2 secondi e così l’utente della strada cadeva costantemente nella folle “trappola”, contribuendo a rimpinguare le casse di circa 80 Comuni del Centro-Nord Italia..
Il 29 Gennaio 2009, l’inventore dei T-Red, Stefano Arrighetti, è stato arrestato e altre 108 persone indagate, tra cui 63 comandanti di polizia municipale come quelli di Perugia e di Mogliano Veneto Treviso, 39 amministratori pubblici e sette amministratori di società private.
Altra questione particolarmente sospetta è quella degli autovelox, basti pensare come solo nel 2008 gli utenti della strada, sorpresi da questi marchingegni, hanno versato ben 650 milioni di euro nelle casse dei Comuni e delle società private che hanno in appalto il servizio.
Finalmente anche tale problematica è approdata nelle aule della Corte di Cassazione che  venerdì 13 marzo ha definitivamente, si spera, messo  al bando i segnalatori di velocità non ben segnalati  e utilizzati dai Comuni solo ed esclusivamente  per “batter cassa”.
La sentenza in argomento è la n. 11131. Con essa la Cassazione afferma e ribadisce che le  postazioni di controllo della velocità attraverso autovelox devono essere segnalate almeno 400 metri prima del segnalatore e ben visibili. Va da sè che sarebbero annullabili tutte le multe elevate facendo riferimento ad autovelox che non rispettano questi requisiti.
Nella fattispecie concreta è stato confermato il sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari Di Paola e confermato dal tribunale del Riesame di Cosenza, di 7 autovetture e di diversi apparecchi autovelox di proprietà di una società utilizzati per la rilevazione della velocità dei veicoli in transito nei comuni di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi.
Secondo l'accusa, "le apparecchiature in questione erano state ben occultate in autovetture" in molti casi di proprietà del titolare della società, il quale "ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per cui era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni".
La seconda sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale rappresentante della società, rilevando che il tribunale del Riesame, nel confermare il sequestro, "sia pervenuto ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa". Infatti, proseguono i Giudici, l’attività di rilevamento svolta dalla Società “era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa diretto a reprimere gli incidenti”.
La disciplina degli autovelox è disciplinata nella legislazione italiana principalmente: - dall’art. 142 del Codice della Strada, comma 6-bis, secondo cui “ Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice…”; - dalla  Circolare del Ministero dell’Interno 3 Agosto 2007 che tra le altre cose al n. 4 prescrive le “Disposizioni in materia di velocità dei veicoli”.
In particolare:  “Il decreto legge interviene sulle disposizioni dell'articolo 142, Codice della strada, in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l'inasprimento delle sanzioni principali e accessorie per condotte particolarmente pericolose (……………….)” Ciò che nello specifico ci interessa riguarda le segnalazione delle postazioni di controllo della velocità. “(…) Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade e autostrade e avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di velocità» ovvero <<rilevamento di velocità>>. Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia”.
Dopo la pubblicazione della sentenza, immediati sono stati i commenti delle Associazioni dei consumatori.
Il Presidente della Codacons , Carlo Rienzi ha affermato che “ si tratta di una sentenza sacrosanta, perché limita il malcostume delle amministrazioni comunali di utilizzare tale strumento di controllo della velocità unicamente con lo scopo di fare cassa, e non con la finalità di garantire la sicurezza stradale. Ora i Comuni devono annullare d’ufficio tutte le contravvenzioni elevate con autovelox non segnalati almeno 400 metri prima . In caso contrario, si preannunciano migliaia di ricorsi, tutti accoglibili, che potrebbero mettere in crisi le casse comunali”.
Dello stesso avviso le Associazioni di Federconsumatori e Adusbef che affermano come “ la metà delle multe recapitate agli automobilisti con autovelox appaltati a ditte esterne, mediante la tecnica degli agguati da Far West e dei sistemi incentivanti, sono annullabili e i punti persi sulla patente sono recuperabili”.
Le Associazioni di consumatori metteranno nei prossimi giorni a disposizione dei consumatori dei legali affinché, secondo il dispositivo della sentenza della Cassazione n. 11131, si possa ottenere giustizia.
Le modalità  per esperire ricorso in tale materia sono previste dagli articoli 203 e ss. del Nuovo Codice della Strada, in particolare l’art. 203 per ciò che concerne il ricorso dinanzi al Prefetto e l’art. 204 bis per ciò che attiene il ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

Francesca Aloisi.


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