Nessun piano di rientro messo in campo dalle Regioni per contenere la spesa sanitaria, compresi i provvedimenti dei commissari ad acta, puo' tagliare le indennità di reperibilità domiciliare - anche in gruppo o in rete, superfestivi e servizio Adi e Pip - previste dagli accordi collettivi nazionali e integrativi in favore dei pediatri di libera scelta e dei medici di famiglia.
Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso della Regione Abruzzo che insisteva nel sostenere che le delibere con misure di risparmio adottate dai direttori generali delle Asl e quelle del Commissario ad acta "hanno natura autoritativa ed inderogabile" in quanto perseguono "l'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria e dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza".
Si possono tagliare invece gli emolumenti previsti a 'pioggia' ma legati a rischi specifici. In particolare, con il verdetto 29137 depositato oggi dalla Sezione lavoro della Suprema Corte, gli 'ermellini' hanno respinto il ricorso della Asl di Avezzano Sulmona l'Aquila contro la decisione della Corte di Appello aquilana che il primo ottobre 2020 ha dato ragione alle proteste di Marco I., medico convenzionato di continuità assistenziale, contro la riduzione dei suoi guadagni prodotta dalla 'tagliola' caduta sulle indennità.