Contratto per la ricostruzione tra Comuni e Provincia

05 Agosto 2010   13:25  

 

 

SCARICA IL TESTO DEL CONTRATTO - Tra i tanti problemi che i comuni terremotati devono affrontare, c'è anche quello della mancanza di personale, fondi e professionalità necessarie a smaltire una crescente mole di pratiche, di rendicontazione, a districarsi insomma nella selva oscura della burocrazia che separa i cittadini dalla ricostruzione della loro casa.

Sarà dunque la Provincia dell'Aquila, in virtù dell'intesa sottoscritta oggi con 35 sindaci, ( vedi oltre) a offrire il supporto dei propri uffici tecnici, amministrativi, contabili e giuridici.

La speranza insomma è che il processo di ricostruzione subisca un accelerazione ed esca dalla fase del rodaggio.

Per aprire i cantieri dei centri storici però bisogna aspettare l'approvazione dei piani di ricostruzione, e poi l'approvazione dei progetti. Le betoniere insomma cominceranno a girare e impastar calce non prima della primavera 2011.

Resta irrisolto il problema del pagamento dell'assegno dell'autonoma sistemazione, per mancanza di fondi. Ne hanno urgente diritto ad oggi oltre 25mila terremotati, che avrebbero gli stessi diritti e problemi di coloro che hanno ricevuto una casa prefabbricata.

Nel servizio interviste a Mimmo Srour - assessore provinciale alla ricostruzione, Antonio Del Corvo - presidente della regione, Pierluigi Biondi - sindaco Villa sant'Angelo, Antonio Menna – sindaco Poggio Picenze

 

“Contratto” per la Ricostruzione
Protocollo d’intesa per la ricostruzione del territorio della Provincia dell’Aquila


PREMESSA:
il 6 aprile 2009 un’ampia parte del territorio della Provincia dell’Aquila è stato colpito da un evento calamitoso che ha prodotto gravissimi danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato ed alle infrastrutture di numerosi Comuni;

la vastità e la gravità del sisma ha determinato un pesantissimo bilancio di vite umane, di distruzione e di disagio sociale ed economico ben lunghi dall’essere complessivamente considerato avviato a  soluzione.

l’emergenza abitativa è la principale esigenza delle popolazioni colpite a fronte della quale la realizzazione di Moduli Abitativi Provvisori (MAP) non costituisce certamente il processo di avvio alla fase ricostruzione;

anche gli interventi inerenti i servizi pubblici (moduli scolastici, messa in sicurezza degli edifici pubblici e di uso pubblico, ecc.) non possono concorrere al perseguimento di una nuova organizzazione urbana e sociale;

in dette iniziali  attività, peraltro, non sono state considerate tutta una serie di necessità che pure divengono fondamentali per il perseguimento di una fase di riequilibrio economico, produttivo, sociale e culturale che assume un rilievo fondamentale nella società colpita dagli eventi calamitosi;

il risultato di tali limiti è un fortissimo disagio che sta crescendo tra la popolazione dei Comuni colpiti nei confronti del quale è necessario intervenire con progetti e proposte concrete non più rinviabili.

CONSIDERATO:
che la ricostruzione dei Comuni colpiti dal sisma deve rappresentare l’impegno univoco di tutte le Amministrazioni degli Enti Locali ricompresi nella perimetrazione di cui art. 1 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, identificati con il  decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3 e successive integrazioni e di quelle che comunque sono state fatalmente coinvolte nell’evento distruttivo;

che deve essere compito primario di tutte le Amministrazioni locali fissare gli obiettivi da perseguire nella ricostruzione del proprio patrimonio immobiliare, del tessuto sociale e della propria identità culturale , della propria economia nel rispetto della qualità urbana ed ambientale del territorio;

che le disposizioni che si susseguono assumono contorni spesso di difficile interpretazione e che tale difficoltà non è certo mitigata dagli organismi che devono affrontare le problematiche di tutti gli operatori senza strutture né mezzi adeguati;
RITENUTO di dover individuare una metodologia diversa e più efficace per affrontare le diverse problematicità facendo assegnamento su forme di partecipazione ed affiancamento che unendo le risorse disponibili e le esperienze maturate anche in settori diversi da quelli oggi interessati consentano di affrontare le difficoltà operative con maggior efficienza, garantendo, al contempo, la concretezza e la speditezza dei procedimenti necessari per avviare la vera e propria fase di ricostruzione;

CONSIDERATO ancora che molti Comuni della Provincia dell’Aquila non espressamente inseriti nella perimetrazione delle c.d. aree del “cratere” ma ricompresi negli ambiti dei Centri Operativi Multifunzione (C.O.M) , sono stati oggetto di evidenti e consistenti danni e necessitano, al pari degli altri, di procedure certe e definite per la riparazione del proprio patrimonio immobiliare;

VISTO:
il Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, come convertito in Legge n. 77 del 24 giugno 2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" (G.U. n. 97 del 28/04/2009);

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, recante “Passaggio di consegne alla Regione Abruzzo e altre disposizioni in favore della popolazione abruzzese”;

il Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato per la ricostruzione e s.m.i.;

il Decreto n. 12 del 3 giugno 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato per la ricostruzione, recante “Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e ss.mm.ii.”;
PRESO ATTO  degli esiti della riunione del 20 maggio 2010 intercorsa tra i Comuni del “cratere” nella quale ogni Sindaco ha evidenziato specifiche problematicità ed ha individuato distinte priorità rispetto alle azioni da porre in essere per il futuro dei propri territori;

i Sig.ri Sindaci, il Presidente della Provincia e l’Assessore Provinciale delegato alla Ricostruzione sottoscrivono, per gli effetti dell’art. 15, Legge 7 agosto  1990 n. 241 , nel testo oggi in vigore, il presente Protocollo d’Intesa, definito  “Contratto” per il perseguimento delle finalità illustrate e per il concreto avvio della ricostruzione dei propri territori
“Contratto” per la Ricostruzione
Protocollo d’intesa per la ricostruzione del territorio della Provincia dell’Aquila


Art. 1 - Finalità

Il presente “Contratto” regola e disciplina i rapporti tra le Amministrazioni Comunali dei territori danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ricompresi nella perimetrazione di cui all’art. di cui art. 1 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, identificati con il  decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3 e successive integrazioni e nei Centri operativi Multifunzione e tra loro e l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila per la definizione di una mutua assistenza per tutte le attività connesse con il processo di ricostruzione del territorio provinciale, la riorganizzazione degli aspetti economici, sociali, strutturali e culturali, nonché dell’assistenza alle popolazioni colpite dal grave evento.

Con il “Contratto”, inoltre, si delineano le basi per una nuova e condivisa progettualità a favore dei soggetti destinatari della ricostruzione e si intendono sviluppare e consolidare i rapporti di collaborazione tra gli Enti firmatari per la realizzazione di utili interventi per il superamento dell’emergenza e per la promozione di una nuova fase di governo del territorio.


Art. 2 – Criteri generali.

I comuni riconoscono la Provincia come soggetto istituzionale di coordinamento per la attività connesse alla ricostruzione post sisma con il ruolo di Struttura di Supporto delle Amministrazioni e degli Uffici da loro rappresentate.

La Provincia si rende disponibile ad affiancare le strutture operative ed amministrative dei diversi Comuni tramite il costituito Provveditorato alla Ricostruzione della Provincia dell’Aquila e, nello specifico, con i tecnici ed i funzionari ivi assegnati.

I Comuni con i loro servizi e con l’ausilio della Provincia potranno essere mesi in condizione di garantire una maggiore assistenza alla popolazione, la basilare informazione circa tutti gli aspetti inerenti i processi di origine governativa e regionale, nonché la celerità di azione che il momento di disagio impone a tutti coloro chiamati a fornire le necessarie risposte.


Art. 3 – Attività ed Impegni


La Provincia del’Aquila si impegna:
a)a richiedere al Commissario Delegato alla Ricostruzione la costituzione di un Tavolo Di Concertazione costituito dalla stesso Commissario, dai vice Commissari, dai rappresentanti del Governo, della Regione e della Provincia anche in rappresentanza dei Comuni sottoscrittori del presente “Contratto”;
b)a farsi promotrice di azioni, proposte ed ordinanze per la soluzione delle problematiche inerenti la ricostruzione e la ripresa socio economica dei territori;
c)a rappresentare le Amministrazioni locali sui tavoli tecnici attualmente operativi ed i quelli che si costituiranno, riportando con costanza e decisione le aspettative, le difficoltà, gli obiettivi e proponendo soluzioni efficaci ed adeguate;
d)a mettere a disposizione di tutte le Amministrazioni partecipanti al “Contratto” le proprie strutture tecniche ed amministrative ed in particolare il costituito Provveditorato alla Ricostruzione composto da figure professionali tecniche (Ingg., Arch. e Geom. ) e da profili amministrativi, legali, contabili ed esperti in pianificazione sociale;
e)a provvedere, nei limiti delle disponibilità garantite dalle  Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad integrare la dotazione organica del Provveditorato e quindi quella messa a disposizione dei Comuni con ulteriori professionalità a sostegno delle iniziative che verranno intraprese o richieste;
f)a mettere a disposizione dei Comuni le competente tecniche in materia ambientale per la ricerca delle migliori soluzioni delle problematiche comunali inerenti gli aspetti connessi con il sisma: gestione  e trattamento delle macerie, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione degli scarichi e acque reflue   e degli impianti di depurazione, ecc.;
g)a contribuire al supporto interpretativo dei provvedimenti normativi e regolamentari;
h)a fornire la necessaria consulenza tecnico-giuridica nei contenziosi, nelle attività espropriative, nella consulenza, nella gestione del personale, nell’organizzazione, ecc.;
i)a supportare le strutture comunali  per tutte le esigenze evidenziate anche affiancandole, su specifica richiesta, nelle procedure ritenute indispensabili a giudizio dell’Amministrazione Comunale medesima;
j)ad istituire a livello comprensoriale presidi informativi tecnico-gestionali per l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, affiancando gli uffici comunali, operando con essi e garantendo il necessario flusso di informazioni tra i livelli centrali (stato, Regione e Strutture commissariali) ed i livelli locali;
I Comuni si impegnano:
a)a considerare la Provincia quale soggetto istituzionale di coordinamento per la attività connesse alla ricostruzione post sisma con il ruolo di Struttura di Supporto delle Amministrazioni e dei propri Uffici;
b)a costituire con le proprie strutture una vera e propria “rete” di informazione a  sostegno delle popolazioni colpite dal sisma e per la ricostruzione del patrimonio urbano ed ambientale pre-esistente. Il raccordo tra la Provincia ed i Comuni garantirà un continuo flusso di informazioni che potranno risultare utili al processo di ricostruzione;
c)a garantire, come avviene, il servizio di front-office nei confronti degli utenti e dei professionisti;
d)a raccordarsi con la Provincia per ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento delle condivise finalità;
e)a costituire un tavolo di coordinamento e condivisione insieme alla Provincia per il governo delle iniziative ritenuti utili;
f)a fornire tutta la documentazione in loro possesso ivi inclusi piani regolatori ed atti emanati dal Comune medesimo ritenuti utili ai fini dell’attuazione del “Contratto”;

Art. 4 - Ambiti di attività


La Provincia garantisce il supporto tecnico, amministrativo, contabile  e giuridico per le tutte le attività che i Comuni dovranno porre in essere per l’attuazione della ricostruzione ed in particolare:
1)perimetrazione dei centri storici e relative modifiche;
2)definizione di linee guida di intervento sui centri storici, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia o all’uopo emanata;
3)predisposizione dei piani di ricostruzione delle zone perimetrale;
4)pianificazione, varianti ai piani regolatori vigenti, piani di recupero e quant’altro attinente alle discipline di riprogettazione del territorio alla luce delle modificazioni intervenute nel contesto socio-economico e territoriale a seguito del sisma;
5)pianificazione territoriale ed economica a sostegno dello sviluppo sociale, produttivo e culturale dei territori interessati;
6)pianificazione delle iniziative necessarie per il rispetto delle norme in materia ambientale ed in particolare in materia di gestione dei rifiuti e delle acque;
7)assistenza e  sostegno per le attività progettuali con particolare riferimento alle norme antisismiche;
8)assistenza e sostegno tecnico per le attività inerenti il patrimonio stradale comunale, le opere d’arte relative e, più in generale, la mobilità di primo e secondo livello;
9)affiancamento giuridico amministrativo per le eventuali procedure di evidenza pubblica, per gli appalti di opere e per la fornitura di servizi;
10)supporto per le attività di contabilizzazione e rendicontazione dei contributi e acquisizione  di ulteriori finanziamenti;
11)definizione di progetti di sviluppo dell’imprenditorialità e per la ricostituzione del tessuto produttivo;
12)definizione di progetti  per la ricostituzione del tessuto sociale;
13)servizio di supporto sulla progettazione sociale e possibili canali di finanziamento;
14)coordinamento degli interventi di natura sociale su ambiti sovracomunali e di area vasta;
15)servizio di supporto per l’accesso al microcredito per attività e sociali e per lo sviluppo dell’economia sociale;
16)eventuale attivazione di sportelli per il cittadino e per le imprese
17)assistenza e consulenza per l’accesso al microcredito per le imprese, gli artigiani o professionisti anche a seguito di iniziative già attivate sul territorio provinciale.
Sono comunque fatte salve tutte le specifiche competenze attribuite ai singoli Enti dalla legge o da norme e provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal Commissario Delegato alla Ricostruzione.


Art. 5 - Attività progettuali

E’ parte integrante del “Contratto” per la ricostruzione la possibilità di costituire staff specifici di progettazione, formati con i funzionari della Provincia, per aderire a specifiche esigenze delle Amministrazioni che hanno condiviso le finalità dell’iniziativa.

I progetti potranno riguardare qualsiasi attività ricompresa negli ambiti sopra elencati ed in particolare:
1)progettazione dei piani di ricostruzione;
2)redazione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e delle eventuali varianti ritenute utili, eventuali Piani di Recupero del patrimonio Edilizio e quant’altro attinente alle discipline di riprogettazione del territorio;
3)redazione di strumenti di pianificazione territoriale, economica e sociale anche settoriali;
4)redazione di progetti in materia ambientale, di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e degli scarichi;
5)elaborazioni progettuali strutturali in conformità alle norme antisismiche;
6)redazioni di perizie inerenti il patrimonio stradale comunale e le opere d’arte relative.
 
Art. 6 – Tavolo di Coordinamento.

Anche per gli effetti dell’art. 9 della Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 3 del 9 marzo 2010 è costituito un Tavolo di Coordinamento per assicurare l’organizzazione delle attività della ricostruzione.

Il Tavolo di coordinamento, istituito presso la Provincia dell’Aquila, è formato da tutti i Comuni coinvolti nel “Contratto” rappresentati dai rispettivi Sindaci o loro delegati.

Al tavolo sono assegnate le seguenti funzioni:
1)verifica, coordinamento e promozione degli interventi strutturali;
2)la definizione delle scelte pianificatorie della ricostruzione nei comuni interessati;
3)la definizione di eventuali ambiti omogenei se ritenuti utili per le attività da pianificare;
4)la collaborazione alla formulazione delle linee di indirizzo strategico di cui all’articolo 1 Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 3 del 9 marzo 2010.
Il Tavolo può coinvolgere, oltre alle strutture della Provincia e dei Comuni anche altri soggetti pubblici o privati, associazioni, ordini  e gruppi per qualsiasi ragione coinvolti nei processi posti in essere, dei quali si ritenga utile o opportuna la collaborazione o l’intervento.


Art. 7 – Oneri e doveri.

La presente collaborazione non comporterà in nessun caso trasferimento di personale o di risorse tra gli Enti locali e con la Provincia dell’Aquila, né trasferimenti economici o strumentali, salvo che non sia diversamente disposto con specifici atti di impegno tra no o più soggetti partecipanti al “Contratto”.

Le eventuali intese, se finalizzate alla copertura di spese connesse alla progettazione, potranno gravare su specifici fondi mesi a disposizione dal Commissario, dalla Regione, o dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e saranno concordate e sottoscritte  al di fuori del presente “Contratto”.


Art. 8 – Variazioni, Integrazioni e validità del “Contratto”.

Qualunque variazione o integrazione del presente “Contratto” dovrà essere concordata con tutti i firmatari e formalizzata con analogo atto tra le parti.

Il presente Protocollo d’Intesa regolarmente sottoscritto da tutti i partecipanti, avrà durata illimitata e cesserà al momento della conclusione delle iniziative pianificate o allorquando le parti contraenti lo riterranno necessario e lo formalizzeranno con specifico atto.

Qualunque Ente sottoscrittore, fatta eccezione per la Provincia  dell’Aquila, potrà rescindere il “Contratto” previa segnalazione motivata inviata a tutti i partecipanti.

La sottoscrizione da parte dei partecipanti avverrà i forma collegale e della stessa sarà data adeguata informazione al Commissario Delegato per la Ricostruzione, al Governo, alla Regione ed agli organi tecnici del Commissariato.

 

 

 

 


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