Decreto Gelmini: il Parlamento approva, gli studenti no

Monta la protesta. La Regione ricorre

29 Ottobre 2008   13:07  

Proseguono in tutta Italia le proteste del mondo della scuola contro il decreto Gelmini, in questi giorni all'esame del Parlamento. A L'Aquila numerose scuole sono autogestite dagli studenti che svolgono attività miste, assemblee ed approfondimenti sul tema della scuola anche insieme ai docenti. Nelle facoltà universitarie volantinaggi delle associazioni studentesche ed assemblee vivacizzano la quotidianità, che vede considerare i giovani d'oggi come apatici ed insensibili alle tematiche dell'attualità. Ci si prepara nel frattempo alla manifestazione di domani, quando il mondo della scuola e dell’università scenderà in piazza a Roma ma anche a L'Aquila attraversando le vie della città per urlare ancora una volta il proprio dissenso al decreto Gelmini.

(MS)

IL SENATO APPROVA: IL DECRETO GELMINI È LEGGE

Questa mattina il Senato ha approvato con 162 voti favorevoli, 134 contrari e 3 astenuti il provvedimento che porta il nome del ministro dell'Istruzione.

Ecco cosa prevede:

SCUOLA DELL'INFANZIA -aumento di alunni per sezione - ingresso a scuola dai 2 anni e mezzo 

SCUOLA PRIMARIA - abolizione del tempo pieno - chiusura di 1900 istituti comprensivi con meno di 300 alunni - istituzione del maestro prevalente - corso intensivo di 150-200 ore per la formazione i insegnanti di lingua inglese - riconversione del corpo docente - creazione di "classi ponte" per i bambini stranieri

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - riduzione del corpo docente - riconversione dei docenti - taglio di 7 miliardi di euro - riduzione degli indirizzi formativi - "classi speciali" per portatori di handicap - riduzione del personale ATA per un taglio di 44500 unità

UNIVERSITÀ - taglio dei fondi destinati alla ricerca - blocco delle classi di concorso

LA GIUNTA REGIONALE FARA' RICORSO CONTRO LA LEGGE GELMINI

La Giunta regionale abruzzese, anche su sollecitazione di numerosi consiglieri del centro sinistra, si appresta a deliberare l'avvio di un ricorso contro la cosiddetta Legge Gelmini. Parte integrante di questa vittoria - si legge in una nota - l'ha avuta il capogruppo dei Verdi alla Regione Walter Caporale. "Cio' - spiega lo stesso Caporale - sta a dimostrare quanto la volontà' di battersi per le cause giuste, per le categorie che rischiano di essere schiacciate e per coloro che non sanno difendersi davanti all'arroganza di alcune proposte di legge, sia ancora una prerogativa saliente della sinistra italiana. Cosi' come dimostra la storia, la sinistra nel nostro paese e' viva ed attiva contro ogni tipo di sopruso sociale e come sempre - conclude - in prima linea nella costruzione di valori umani e in difesa dei diritti di tutti".

I GIOVANI DEL PD CON GLI STUDENTI

La legge n. 133 del 26 agosto 2008 decreta la fine dell’ Università Pubblica in Italia. Le limitazioni poste al turn-over del personale docente e tecnico amministrativo per gli anni tra il 2009 e il 2012 saranno un grave impedimento per
chi vorrà intraprendere la carriera universitaria. Inoltre i tagli ai finanziamenti saranno una pesante scure pronta a scagliarsi contro il sistema – Università italiano.
Il decreto “Gelmini” costituisce l’inizio di un processo che invece di guardare verso ciò che sarà vede quello che è stato. Causerà la perdita di numerosi posti di lavoro e peggiorerà le condizioni di categorie sociali che già oggi non possono essere annoverate tra le privilegiate. Crediamo quindi opportuno sostenere quanto sarà espresso nella manifestazione che si terrà il 30/10/2008 nella nostra città.
Noi giovani democratici vogliamo essere vicini a tutti gli studenti, i professori e quanti hanno deciso o decideranno di battersi con tenacia per migliorare e garantire il proprio futuro. Non avremmo mai pensato di dover rimpiangere gli anni del Ministro Moratti ma, visto quanto accade, ci convinciamo che al peggio non c’è mai
fine.

 

Gli studenti aquilani: l’approvazione in Senato della Legge Gelmini non fermerà le proteste.

Così come per la legge 133, gli studenti non si fermano e troveranno le forme piu’ adatte per continuare le proprie mobilitazioni in difesa di Scuole e Università pubbliche, fino all’abrogazione dei provvedimenti, pronti anche al referendum.

Per questo domani, in occasione dello Sciopero Nazionale della Scuola, anche gli studenti delle scuole e dell’Università dell’Aquila sciopereranno e manifesteranno, in contemporanea alla grande manifestazione romana anche a L’Aquila, con un percorso assolutamente inedito per le manifestazioni cittadine.

Sarà un corteo assolutamente pacifico, ma determinato, a difesa del valore pubblico dell’istruzione e del diritto agli studi per tutti.

Per questo ci appelliamo a tutti, agli studenti di ogni ordine e grado che in questi giorni si stanno via via mobilitando, agli insegnanti che sciopereranno nella giornata di giovedì, all’intero mondo accademico, a tutte le forze sociali e politiche, all’intera cittadinanza a scendere in piazza e ad unirsi al Corteo di domani, Giovedì 30 Ottobre.

La manifestazione prenderà il via dalla Fontana Luminosa, si spiegherà alle 9.30 verso il Viale Duca degli Abruzzi, risalirà per Via Roma per passare davanti Palazzo Carli in contemporanea allo svolgimento del Senato Accademico dell’Ateneo, passerà davanti al Comune, confluirà nel Corso per proseguire verso Piazza Duomo ed arrivare a Piazza della Prefettura, simbolo del Governo, per ribadire ancora una volta, in maniera forte e chiara, il nostro no alla scure di Tremonti e della Gelmini.

SIT-IN A TERAMO, IL RETTORE INCORAGGIA LA PROTESTA

Sit in degli studenti universitari di Teramo nell'ambito delle proteste contro i tagli all'università previsti dalla legge 133. Le manifestazioni - cominciate ieri con alcune assemblee - proseguono oggi: gli studenti di Veterinaria indosseranno i camici bianchi e nella facoltà di Scienze Politiche ci saranno assemblee. All'assemblea di ieri per decidere le iniziative è intervenuto anche il rettore, Mauro Mattioli, il quale ha incoraggiato l'iniziativa dichiarando: "Penso sia sempre una buona idea quella di parlare per capire". Mattioli - secondo quanto riferisce Amater, Agenzia del master di giornalismo dell'ateneo - ha poi spiegato la situazione di sottofinanziamento degli atenei, definendo "scarso" l' impegno per la formazione da parte della politica. "I governi si sono alternati - ha spiegato il rettore - ma l'istruzione è rimasto un problema accessorio. Devono rendersi conto che non c'é futuro senza formazione: quello che sarà questa nazione tra vent'anni si decide oggi sui banchi di scuola". Stesso concetto espresso anche dal preside di Veterinaria, Fulvio Marsilio, che ha invitato gli studenti ad "uscire per strada e parlare con la società per far capire cosa sta succedendo", mantenendo però sempre il rispetto della legalità durante la protesta.

 

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI SULLE PROTESTE DELLA SCUOLA E DELLA UNIVERSITÀ 

 

IL TESTO DEL DECRETO APPROVATO

Ddl Senato 1108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8.

(Norme finali).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore