Di Pierantonio e Del Vecchio, "PP2: colossali mistificazioni per coprire cosa"

Basta mistificazioni e bugie

28 Febbraio 2013   16:04  

Esattamente 20 giorni fa uscivamo sulla stampa con un comunicato che aveva questo identico titolo ed incipit con la finalità di comprendere cosa realmente si celasse dietro questo accordo di programma così straordinariamente atteso per lo sviluppo di quella area su cui sono riposte grandi prospettive di crescita della Città.

Il tempo è trascorso ma nessuna risposta è venuta in soccorso dei consiglieri comunali, di maggioranza ed opposizione, e della stessa cittadinanza pescarese.

Invece, in queste ore abbiamo appreso, direttamente dall’amministrazione comunale e dalla stessa Camera di Commercio della assoluta mancanza di un progetto su quelle aree e la notizia viene data come se si trattasse della cosa più insignificante e banale di questo mondo e come se le leggi, le normative ed il diritto di una comunità di conoscere come viene utilizzato il proprio territorio sia un fatto assolutamente marginale.

Il fatto che venga utilizzata una procedura giuridica impropria e quindi illegittima riguardante l’istituto dell’accordo di programma viene valutato, dai soggetti interessati all’accordo, con superficialità e con un certo fastidio come se il rispetto delle leggi sia un orpello di cui fare ameno.

Eppure, l’istituto dell’accordo di programma tra enti pubblici è disciplinato in maniera inequivocabile dalla legge regionale n. 18 del 12.04.1983 s.m.i. che all’art. 8-ter così recita:

Art. 8-ter

Contenuti dell'accordo di programma.

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con |'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'art. 8-bis, comma 8, lett. f);

i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al Comitato di cui al comma 5 dell'art. 8-bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.

2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'art. 8-bis che abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed é approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega dall'assessore competente per materia, dal Presidente della provincia o dal Sindaco.

3. II decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Giunta provinciale.

4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo dev'essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del Consiglio comunale.

…omissis….

Invece, in luogo di questa procedura i soggetti partecipanti all’accordo hanno ritenuto di modificare le previsioni del Piano Regolatore richiamandosi surrettiziamente all’accordo di programma ma disciplinando i propri intenti con l’art. 26 della stessa l.r. 18/83 che riguarda un altro istituto urbanistico e cioè “il comparto”.

Una procedura inammissibile quanto strana nei suoi presupposti che non trovava chiarimento da parte dell’amministrazione comunale nel corso delle riunioni di Commissione Consiliare tenutesi sull’argomento.

Oggi, un approfondimento ulteriore del perché di tale misteriosa ed illegittima procedura ha trovato, una parziale risposta dalla lettura congiunta con altro testo normativo: la legge regionale n. 49 del 15.10.2012 “la c.d. norma di recepimento del Decreto Sviluppo”.

Infatti tale normativa prevede che all’interno dei piani di cui all’art. 26 della l.r. 18/1983, quello richiamato illegittimamente dall’accordo di programma, si applicano le premialità volumetriche fino al massimo del 35% della superficie lorda esistente al momento dell’entrata in vigore della l.r. 49 del 15.10.2012.

In buona sostanza e considerato che all’interno dell’area ex COFA insistono costruzioni di tipo non residenziale che occupano una superficie di circa 7.500 metri quadrati è facile immaginare che una eventuale premialità si aggirerebbe nell’ordine di ulteriori 2.000/2.500 metri quadrati oltre quelli previsti dal Piano regolatore Generale.

Una eventualità dalle conseguenze disastrose per quell’area che, invece di prevedere spazi liberi e contenere le volumetrie per quelle destinazioni essenziali ed innovative sul piano dello sviluppo economico-sociale, verrebbe colpita da una innaturale, illogica ed inattesa concentrazione di volumi edilizi che non rispondono alle esigenze ed alle prospettive attese.

Oggi suonano come un insulto le parole che l’amministrazione Mascia e la stessa Camera di Commercio hanno indirizzato nei confronti di quei consiglieri e quei cittadini che chiedevano chiarezza nella procedura secondo i canoni previsti dalla legge per conoscere quali funzioni venivano previste in quell’area ed a quali valori queste rispondevano.

Il trincerarsi dietro le vacue parole e dichiarazioni del tipo: “secondo i parametri previsti dal PRG”, non potevano ritenersi sufficienti per la garanzia di una pianificazione unitaria di tutto quell’ambito urbanistico ed oggi, dopo l’acclarata potenzialità di una premialità aggiuntiva, così come esplicitamente previsto dalla legge regionale 49/2012, confermano le legittime ed opportune perplessità avanzate dalla Città di Prescara nei confronti di quell’accordo di programma.

Ora non rimane che attendersi un gesto di responsabilità da parte dei soggetti pubblici che hanno dato avvio a questo incredibile accordo proponendone l’immediato ritiro.

Adesso si misura la reale volontà di questi soggetti pubblici a sostenere lo sviluppo di quell’area riproponendo un accordo senza incrementi volumetrici ma con una chiara esposizione, quant’anche non di dettaglio, di una visione di sviluppo vera di quell’area.

Qualsiasi altra scelta diversa da quella sopra prospettata non potrà che leggersi come una conferma dei dubbi e delle perplessità che in quell’accordo si manifestavano e le sterili accuse della maggioranza di irresponsabilità per la mancata ratifica di quel pastrocchio evidenziano lo stato confusionale di una amministrazione che considera inammissibile una dilazione di qualche settimana dopo che quelle aree sono state lasciate in quello stato di degrado per decenni.

Peraltro, le posizioni oltranziste che provengono dalla maggioranza sulla necessità di fare in fretta giungono paradossalmente proprio da quei consiglieri che più hanno dimostrato completa ignoranza delle norme, della procedura e del contenuto di quell’accordo e pretendono di dare lezioni di moralità e responsabilità o richiamando gli esiti dell’ultima tornata elettorale. (sic.)

Per il Gruppo del PD
Il CG Moreno Di Pietrantonio
Il VCG Enzo Del vecchio

 

L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 (1).

Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale n. 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)".

Art. 4 Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali.

1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una superficie supplementare nella misura del 10 per cento della superficie utile lorda esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità previste al comma 2 (14).

2. L'incremento di cui al comma 1 può essere aumentato di un ulteriore 10 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'intero ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili, per ubicazione e destinazione, a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione.

3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui ai commi 1 e 2 sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate a parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici (15).

4. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma 2 (16).

5. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 5 per cento della superficie esistente, che si andrà a sommare alle premialità di cui ai precedenti commi, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi di standard, anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma 2 (17).

6. La misura premiale di cui al comma 5 non è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale.

7. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima, prevista dalla normativa vigente in materia, per la specifica destinazione.


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