Ecco il ''decreto Abruzzo'' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Parte da V a VI

29 Aprile 2009   17:34  

PARTE SECONDA

- CAPO V

Disposizioni di carattere fiscale
e di copertura finanziaria

Articolo 12.

Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo’: a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; b) adottare ulteriori modalita’ di gioco del Lotto, nonche’ dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita’ di piu’ estrazioni giornaliere; c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o piu’ citta’ gia’ sedi di ruota; d) consentire l’apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi; e) disporre l’assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita’ di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attivita’ dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell’UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia’ previsti dall’ordinamento interno, nonche’ delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi’, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l’aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate e’, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalita’ di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l’aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi’ in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalita’ di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse; h) per le scommesse a quota fissa di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l’aliquota d’imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonche’ la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro; i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773, nonche’ l’eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita’ riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: 1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l’accesso di propri incaricati nei locali destinati all’esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi; 2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita’ ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita’ riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari; 3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell’esclusione delle responsabilita’ previste dall’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 4) applicabilita’ dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l’iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell’impresa e sui beni personali dell’imprenditore individuale o dell’amministratore, se responsabile e’ persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresi’, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d’impresa, responsabile a qualunque titolo; l) attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche’ dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate; definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all’otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche’ le modalita’ di verifica della loro conformita’, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita’ vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all’installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi gia’ posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; m) fissare le modalita’ con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: 1) asseverazione preventiva, da parte dell’Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario; 2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti; n) stabilire la posta unitaria di gioco e l’importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonche’ il limite della vincita potenziale per il quale e’ consentita l’accettazione di scommesse che comunque non puo’ essere superiore a 50.000 euro; o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita’ telematiche previste dall’articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresi’ il regolamento del concorso, nonche’ la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e’ vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e’ raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e’ stato vietato lo svolgimento. La sanzione e’ altresi’ applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all’attivita’ distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata; p) dispone l’attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalita’ e all’evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l’intensificazione delle attivita’ di controllo sul territorio: a) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio; b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze; c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Articolo 13.

Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e’ ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne’ ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l’applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l’erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, una quota pari all’1,4 per cento calcolata sull’importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta e’ effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009; b) per i medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono cosi’ rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell’8 per cento e’ ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilita’ economica, comporta, con modalita’ da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: 1) per l’azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell’AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo; 2) per il grossista, l’obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell’importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo; 3) per la farmacia, l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l’autorita’ amministrativa competente puo’ ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni; c) il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e’ rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l’anno 2009.

2. Le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

3. Le complessive economie derivanti per l’anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate: a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro; b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all’incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficolta’ per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. L’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui e’ scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, puo’, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’autorizzazione all’immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche’ la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ rideterminato in diminuzione dell’importo di 380 milioni di euro per l’anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell’adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Articolo 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia’ disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell’ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

2. Le risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all’Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l’acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche’ di apparecchi televisivi e computer, destinati all’uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalita’ di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, anche in maniera da garantire l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze destinato all’attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarieta’.

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all’articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attivita’ di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all’entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2009, 300 milioni per l’anno 2010, 350 milioni per l’anno 2011 e 300 milioni per l’anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l’anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 15.

Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

1. In relazione all’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita’ di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalita’ analoga comunicazione e’ effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. L’uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 e’ esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e’ punito ai sensi dell’articolo 497-ter del codice penale.

Articolo 16.

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata negli interventi per l’emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

1. Il Prefetto della provincia di L’Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l’unita’ di indirizzo di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche’ nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l’emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all’articolo 1. 2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attivita’ di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere di cui all’articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L’Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia’ esistenti e che non puo’ configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e’ istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi’ effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e’ prevista la tracciabilita’ dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’ attuative del presente comma.

6. L’esclusione di cui al comma 6-bis dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.

Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell’organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avra’ luogo nei giorni dall’8 al 10 luglio 2009, si terra’ nel territorio della citta’ di L’Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell’evento predetto nonche’ dell’ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all’organizzazione del vertice G8 nella citta’ di L’Aquila.

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall’emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l’organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantita’ effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell’appaltatore. A tale fine, non sono piu’ dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su piu’ turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell’evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 18.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 11, dall’articolo 3, commi 3 e 6, dall’articolo 4, comma 5, dall’articolo 6, comma 4, dall’articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall’articolo 8, comma 3, e dall’articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l’anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l’anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l’anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, si provvede, quanto: a) a 150 milioni di euro per l’anno 2010 e 200 milioni di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; b) a 300 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; c) a 380 milioni di euro per l’anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 5; d) a 472,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 389,2 milioni per l’anno 2010, a 131,8 milioni per l’anno 2011, a 468,7 per l’anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 aprile 2009


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