Emergenza abitativa, le procedure per proroga affitti concordati

24 Agosto 2010   15:19  

Il servizio Assistenza e Politiche abitative del Comune dell'Aquila ricorda a tutti i cittadini che hanno stipulato contratto di affitto concordato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 (contratti il cui canone di locazione e' pagato dal Comune, con i fondi della Protezione Civile Nazionale) che e' necessario ottenere un'attestazione di rinnovo da parte del Comune dell'Aquila, per ottenere la proroga dei contratti di affitto in scadenza. Il contratto, benche' stipulato per una durata complessiva di 18 mesi, deve essere "rinnovato" ogni 6 mesi affinche' il Comune possa verificare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di tale beneficio, in particolare la permanenza della condizione di inagibilita' della abitazione dell'affittuario. Pertanto, visto che siamo nel periodo di scadenza della gran parte degli 800 contratti di affitto concordati attraverso il Comune del'Aquila, il proprietario dell'immobile e l'affittuario (qualsiasi sia l'esito di agibilita' della propria abitazione, quindi E, F, Zona Rossa, B o C), muniti del contratto originale, devono recarsi presso gli uffici di via Rocco Carabba n. 6 per formalizzare il rinnovo. Il servizio Assistenza e Politiche abitative effettuera' la verifica della sussistenza dei detti requisiti. Si precisa che per gli affittuari con abitazioni classificate B e C e' possibile la proroga a condizione che l'affittuario dimostri di aver presentato la domanda per ottenere il contributo per la riparazione della propria abitazione. Tale dimostrazione deve essere fornita esibendo il "report" che rilascia Fintecna al momento dell'acquisizione della domanda stessa, sul quale viene inserito il numero di protocollo. La proroga verra' concessa per sei mesi e l'ulteriore proroga potra' essere possibile solo ed esclusivamente se, nella perizia del tecnico che ha redatto il progetto di riparazione, e' previsto un tempo piu' lungo rispetto ai sei mesi (per le B) e sette mesi (per le C) per concludere i lavori, cosi' come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827. Il servizio rammenta inoltre che i proprietari non possono rifiutarsi di rinnovare i contratti, qualora l'affittuario abbia ancora i requisiti per mantenere questo tipo di assistenza, salvo si siano verificati le particolari condizioni contenute nel contratto e comunque chiedendo l'intervento del Comune.


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