Gli ingegneri aquilani: ecco 17 motivi per cui la ricostruzione non parte

24 Marzo 2011   14:13  

Gli ordini degli ingegneri dell'Aquila, architetti, geometri e periti industriali, supportati da Confindustria, Apindustria ramo edili e Associazione nazionale costruttori edili, hanno inviato una lettera al Commissario per la ricostruzione del terremoto, Gianni Chiodi, per sollecitare un incontro chiarificatore e risolutorio necessario all'avvio della ricostruzione "pesante", cioe' degli edifici danneggiati dal sisma e classificati "E".

Alla luce del quadro normativo e amministrativo, con le numerose ordinanze, delibere, decreti e circolari, i collegi delle scriventi hanno rilevato delle criticita' che di fatto portano all'empasse se non risolte.

Tra i 17 punti elencati emerge che nei computi metrici per l'ammissione dei benefici alla ricostruzione non e' possibile inserire i costi per la rimozione delle opere provvisionali necessarie alla messa in sicurezza post-sisma, la modalita' di parametrazione dei sottotetti con altezza pari o inferiore a 2,4 metri di pertinenza delle abitazioni, definizione della caratteristica di pregio negli edifici prima che venga avviata la progettazione, oltre che a definire l'ambito di alea nel computo delle varianti in corso d'opera e di assestamento.
Tra le richieste anche il calcolo del beneficio per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'eliminazione delle soglie massime per l'adeguamento sismico, oltre alla necessaria rivisitazione del Decreto n. 27 che andrebbe a penalizzare in termini di accesso ai benefici, ville singole, bifamiliari e piccoli edifici.
L'ultima situazione da chiarire e' l'inserimento tra le somme a disposizione nel quadro economico degli eventuali oneri per l'occupazione del suolo pubblico, dei diritti di segreteria e per la rimozione delle reti pubbliche presenti sulle facciate degli edifici.

LA LETTERA

Egregio Signor Commissario,

in riferimento alla Vs. lettera aperta del 12 marzo u.s. indirizzata all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, al Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali, a Confindustria, API Industria ed ANCE di L'Aquila, corre l'obbligo fare alcune precisazioni in modo che i cittadini del cratere sismico siano a conoscenza del percorso necessario per la ricostruzione pesante ossia degli edifici classificati con esito di agibilità "E".

STATO NORMATIVO

Per gli edifici classificati "E" il percorso parte dalla O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, a cui segue la pubblicazione, in data 26-08-2009, dei Relativi Indirizzi per l'esecuzione degli Interventi
La O.P.C.M. n. 3790/09 ed i relativi Indirizzi pur dando criteri generali per la ricostruzione non forniscono parametri per calcolare il limite di convenienza per la ricostruzione.

Nel tempo, la prima scadenza per la presentazione delle domande per gli indennizzi era stata fissata al 30 dicembre 2009, i contatti con il tavolo tecnico istituito con il Dipartimento della Protezione Civile portarono ad individuare una ragionevole data di proroga individuata il 31-12-2010 nelle more della emanazione di OPCM esplicative.

Con l'OPCM n. 3845 del 29-01-2010 fu concessa la proroga per la presentazione delle domande al 6 aprile 2010 (ricorrenza nefasta), e successivamente la scadenza è stata prorogata al 31-12-2010 (come inizialmente concordato con il DPC), con OPCM n. 3870 del 21 aprile 2010.

In ultimo la presentazione delle domande è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2011 dall'OPCM n. 3917 del 30 dicembre 2010.

Occorre attendere l'11 giugno 2010 per la pubblicazione dell'O.P.C.M. n. 3881 dove viene fissato il limite di convenienza economica individuato da " il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unità immobiliare principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI".

Nel frattempo si aprì la diaspora circa la natura degli indennizzi da corrispondere ai cittadini: chi non ricorda le tesi di appalti sotto soglia e sopra soglia comunitaria. Chi sosteneva la tesi del "contributo" pensava all'enorme macchina burocratica che avrebbe dovuto attivarsi per affidare gli appalti.

Fortunatamente a seguito delle azioni corali di tutta la comunità aquilana, il Parlamento ha chiarito definitivamente la natura risarcitoria degli indennizzi.

La Giunta Regionale d'Abruzzo, da Lei Presieduta, ha aggiornato il Limite per l'E.R.P. con Delibera n. 615 del 9 Agosto 2010, pubblicata sul BURA n. 62 del 24 settembre 2010. Si evidenzia che il Limite dell'ERP vale per qualunque Comune della Regione Abruzzo e per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

L'edilizia presente nel territorio del cratere, come quella in tutti i Comuni della Regione, non presenta i caratteri dell'ERP e pertanto i parametri contenuti nella Delibera di G.R. n. 615 erano fortemente penalizzanti per il calcolo dell'indennizzo da corrispondere ai proprietari degli edifici danneggiati.

Dalla pubblicazione della citata Delibera n. 615 diverse furono le richieste inviateLe per aprire un confronto utile a risolvere tutte le criticità che Le furono prospettate.

I contatti avuti con la STM, anche se non sempre sereni, portarono poi alla pubblicazione del Decreto Commissariale n. 27 del 2-12-2010, che portava correttivi alla già richiamata Delibera di G.R. n. 615.

Gli attori del processo non ritennero che il Decreto n. 27 fosse esaustivo di tutte le problematiche in essere per far partire la ricostruzione pesante e Le chiesero un incontro, che si tenne il giorno 16 Dicembre 2010.

Nell'incontro fu stabilito di aprire un "Tavolo Tecnico" come peraltro già esistente con il DPC fino al 31-01-2010, data di passaggio delle consegne alla Struttura Commissariale.

Nel frattempo venne emanata l'O.P.C.M. n . 3917 del 29-12-2010 che, fra l'altro, prorogò la scadenza per la presentazione dei progetti al 30 giugno 2011.
Le riunioni del Tavolo Tecnico dal mese di dicembre 2010 fino a febbraio 2011 hanno contribuito alla emanazione di Decreti e Circolari che per comodità si richiamano:

Decreto n. 40 del 4 febbraio 2011;
Decreto n. 43 del 17 febbraio 2011;
Decreto n. 44 del 17 febbraio 2011;
Decreto n. 45 del 17 febbraio 2011;
Circolare STM sul limite di convenienza economica del 8 febbraio 2011
Circolare STM prot. n.430 del 8 febbraio 2011

Non si vogliono in questa sede tacere le circolari uscite successivamente come, ad esempio quella dell'11 marzo 743/STM oppure quella del 16 marzo 979/STM.

I sottoscrittori della presente lettera non ritenendo ancora esaustivo il percorso per la ricostruzione per il fatto che restano insoluti alcuni importanti nodi da sciogliere, Le inviarono la nota del 4 marzo u.s. evidenziando ancora numerose criticità.

1. Condivisione di prezzi specifici per la ricostruzione;

2. Determinazione degli oneri conseguenti alla rimozione delle opere provvisionali – puntellamenti ed i relativi oneri per la sicurezza, propedeutici alle lavorazioni di ristrutturazione, da computare in aggiunta al contributo concesso;

3. Risulta necessario l'inserimento delle superfici del vano scala su ogni livello dell'edificio e dei muri interni, per la determinazione delle superfici inerenti le abitazioni classificate con esito di agibilità "E"soggette al Decreto n.27 del 02 Dicembre 2010;

4. Il calcolo delle superfici dei sottotetti con H≤ 2.40 adibite a pertinenza diretta o indiretta dell'abitazione o di parti condominiali, raggiungibili quindi da scala condominiale e/o da qualsiasi tipo di scala interna all'abitazione, già definito nel tavolo tecnico ed inserito nel foglio di calcolo pubblicato dalla STM, va ratificato con atto formale;

5. Il calcolo del contributo derivante dal decreto n.27 risulta particolarmente penalizzante per determinate tipologie abitative: ville singole, ville bifamiliari e piccoli edifici;

6. E' necessario specificare per le abitazioni diverse dalla principale quali sono i lavori riconosciuti in caso di ristrutturazione e di sostituzione edilizia;

7. Specificare che la riparazione delle parti comuni di abitazioni principali di un unico proprietario è finanziabile;

8. E' necessaria la rivisitazione del decreto n. 45/11 con riguardo agli elementi caratterizzanti gli edifici di pregio in relazione alla tipologia edilizia presente nei comuni del cratere. La richiesta di riconoscimento del pregio va definita prima della redazione del progetto;

9. Porre a chiarimento che il contributo per il risparmio energetico è attribuito anche agli edifici classificati E ricondotti a "super B" secondo l'OPCM 3779/09 con l'eventuale produzione di titolo abilitativo limitatamente alla sola parte energetica, e alla conseguente rimodulazione dei tempi della presentazione della domanda (60 gg.) previsti dal decreto n.44/11;

10. Normare le situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità che possono presentarsi durante la realizzazione dell'opera;

11. Regolamentare le varianti in corso d'opera e/o di assestamento che non alterino l'importo contrattuale e la certificabilità complessiva dell'edificio;

12. Previsione di uno specifico contributo per l'adeguamento degli edifici alla vigente normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

13. Attivazione dello sportello unico in tutti i comuni del cratere in forma singola o per area omogenea. All'atto della presentazione della pratica deve essere indicato il responsabile del procedimento;

14. Modifica del decreto n. 3 per l'estensione agli immobili classificati E ricadenti nei centri storici, aventi caratteristiche e possibilità di interventi immediati di ricostruzione, di quanto previsto nello stesso decreto per gli edifici B e C;

15. Ai fini dell'adeguamento sismico degli edifici è opportuna l'eliminazione delle soglie massime di euro 400 ed euro 600 al metro quadrato, per garantire un miglior livello di sicurezza degli edifici, pur rimanendo all'interno del limite di costo;

16. Inserimento tra le somme a disposizione nel quadro economico degli eventuali oneri per l'occupazione del suolo pubblico, dei diritti di segreteria, e per la rimozione delle reti pubbliche presenti sulle facciate degli edifici;

17. Individuazione di un congruo compenso per la cernita del materiale e del trasporto presso gli appositi cassoni (OPCM 3923/11), da escludere dal calcolo del limite di convenienza.


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