Il mistero delle aree di sosta riservate a Pescara con ordinanza del sindaco dell'Aquila

09 Luglio 2013   15:49  

In via Catullo a Pescara ci sono aree di sosta riservate al personale del Consiglio Regionale. Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che, come denuncia la cittadina Mariella Febo, sui segnali si fa riferimento ad un'ordinanza del sindaco dell'Aquila...

A seguire la lettera di segnalazione

''In data odierna sono state elevate contravvenzioni per "sosta in area riservata al personale del Consiglio Regionale" in via Catullo a vetture che non esponevano il contrassegno.

Si da il caso che i segnali che istituiscono tale riserva di sosta portano sulla facciata posteriore la dicitura

" COMUNE DI L'AQUILA - ORDINANZA SINDACALE N XXXXXX".

Sarebbe interessante sapere chi ha installato il segnale e soprattutto sapere se il sindaco dell'Aquila puo' emettere ordinanze che riguardano il Comune di Pescara.

Ad ogni buon conto consiglio la lettura della ''Circolare Ministero dei lavori pubblici 28/9/1981 n. 1525 Spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse ''

Come è noto, l'art. 4 del T.U. n. 393 del 15.6.1959 comma 1°, lett. b) consente al Sindaco di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse".

L'art. 59 del Regolamento di esecuzione del citato T.U. precisa che possono essere previste "eccezioni al divieto di sosta generale solo per le seguenti categorie di veicoli: veicoli delle forze armate, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, limitatamente però alle aree antistanti le rispettive sedi e per la estensione strettamente indispensabile".

La Corte di Cassazione ha osservato che, in linea di diritto, il Sindaco ha la facoltà di concedere eccezioni al divieto di sosta anche ad altre categorie di veicoli che non rientrino nelle 4 fattispecie indicate dal citato art. 59.

Ma per giustificare queste concessioni di carattere eccezionale è necessaria la coesistenza delle seguenti condizioni:

- Carattere preminente di interesse pubblico dell'ordinanza, che configuri il chiaro soddisfacimento di un pubblico interesse, che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva.

In altri termini, si deve trattare di un interesse collettivo riferibile ad un bisogno effettivamente sentito dalla collettività, ritenuto con ciò escluso ogni caso di sosta per la privata utilità o comodità delle persone od impiegati e funzionari locali e non per l'immediato e diretto esercizio delle attività di pubblico interesse, cioè del "pubblico" che accede agli uffici.

- Esistenza di una correlazione logica fra il fine da perseguire ed il provvedimento adottato.

Sembra particolarmente importate osservare, inoltre, che l'"interesse pubblico" che può giustificare la riserva di spazi di sosta particolari si contrappone generalmente con altri più vasti interessi pubblici, quali quelli della generalità dei conducenti di disporre del maggiore spazio possibile per la sosta dei propri veicoli.

Sarà pertanto necessario contemperare in ogni caso questi interessi generali.

Dovrà infine ritenersi illegittimo un provvedimento allorché l'estensione dello spazio riservato sia palesemente esorbitante rispetto alla riconosciuta esigenza pubblica ed alla natura di essa, e non sia invece limitato alla misura strettamente indispensabile contenuta nei limiti più severi.

A titolo indicativo, può riuscire utile esemplificare alcuni casi in cui la Magistratura competente ha ritenuto non giustificata la concessione di spazi riservati di sosta:

veicoli di una Banca;
veicoli di servizio della Corte Costituzionale;
autovetture da noleggio;
spazi dinanzi agli alberghi;
ecc., in quanto dette concessioni favorivano interessi "particolari".

Si osserva, infine, che i permessi concessi non esonerano i beneficiari dalla osservanza degli obblighi imposti direttamente dalla legge in materia di sosta e precisati dall'art. 115 del vigente C.d.S...

In conclusione, tutti i funzionari ed impiegati senza distinzione di grado, di Enti ed Uffici pubblici in genere, dovranno usufruire per le proprie autovetture private degli spazi pubblici di sosta collettivi, aperti a tutti indistintamente gli utenti della strada.

Nel caso in cui gli enti ed Uffici in parola dispongano di aree private, sarà allora ottima norma attrezzarle a parcheggio riservato ai propri veicoli, o a beneficio dei "visitatori" che hanno interesse a recarsi presso tali Uffici per il disbrigo di pratiche.''

 

 


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