Il testo dell'ordinanza 3881

18 Giugno 2010   15:41  

ART. 1

All'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, il comma 5 e così sostituito: "5. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e commisurato all'importo ottenuto sommando alla parte capitale gli interessi dovuti ed iI contratto di flnanziamento ha durata ventennale. Per la riparazione dell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale I'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione, e comunque iI limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per I'accensione del finanziamento; per Ie spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, commi 1 e 3.". 2. All'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, II comma 5 e così sostituito: "5. Per gli Interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per I'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e iI contratto di finanziamento ha durata ventennale. L'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'operazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso I'importo relative agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.".

3. La modalità del finanziamento agevolato di cui ai commi precedenti può essere richiesta anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del comune.

ART. 2

II Ministero della Difesa e autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2010 I'impiego di personale Impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009. ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 e dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 127 unita.

2. Nel costo degli interventi di cui al presente articolo, stimato in euro 1.844.014, sono comprese Ie spese per il funzionamento dei mezzi, l'utilizzo dei materiali impiegati e Ie prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si prevede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

ART. 3

1. In relazione agli interventi effettuati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, finalizzati a garantire l'adeguato livello di funzionalità delle infrastrutture del servizio idrico integrato gravemente danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, II Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a rimborsare alla medesima Società la somma di euro 926.391,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. AI fine di assicurare, nei comuni compresi nell'ATO n. 1 Aquilano, il corrispettivo dei maggiori costi, derivanti dalla situazione emergenziale, del servizio idrico integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per I'esercizio finanziario 2010, pari a euro 5.000.000, a vaiere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del citato decreto-Iegge n. 39 del 2009.

ART. 4

1. AI fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, II Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a stipulare otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino alla scadenza dell'emergenza, ad integrazione del contingente messo a disposizione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sulla base di una scelta di carattere fiduciario anche attingendo alle graduatorie delle procedure selettive bandite dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, in deroga agli articoli 7, 13 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, ed all'articolo 3, comma 54, della Legge n. 244 del 2007.

2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, stimati in euro 260.000 annue, si fa fronte con Ie risorse previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 5

1. Fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilità E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia. II contribute di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n. 39, convertilo con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e valutato sulla base del Costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonchè, ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell'edificio esistente, comprovato con apposita perizia asseverate, sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 in relazione alla proprietà delle diverse unita immobiliari facenti parte dell'edificio. Tale contributo non può superare quello previsto al comma 4.

2. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento, il contributo di cui al comma 1 è valutato sulla base di costi unitari forfettari che, nel caso in cui tutte Ie unità immobiliari contenute nell'edificio siano adibile ad abitazione principale, si assumono pari a 500 euro/m2 nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m" nei casi di danni strutturali piu gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio, risultante dalla somma delle superfici coperte lorde di ciascun plano, comprese quelle delle parti comuni.

3. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unita immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, e relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda, cosi come definita al comma 2. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unità immobiliari adibile ad abitazione principale più la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contribute per Ie unita immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti nello stesso comma.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverate, superi il costo per I'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, II contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni del condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione determinato per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia dl efficienza energetica e di Isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI.

5. Per l'attuazione del comma 4 la perizia deve in particolare indicare:

1) i casi di edificio distrutto, ossia completamente crollato;

2) i casi di crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno II25% in volume degli edifici in muratura:

3) gli edifici in calcestruzzo armato, in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità dei pilastri di un qualunque plano, pari 0 superiore all'1,5% dell'altezza d'interpiano e relativa ad almeno i150% e dei pilastri del piano stesso:

4) i casi in cui la resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con altezza unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo eventualmente valutata tenendo canto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive -risulti inferiore a 8 mega Pascal. Nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo Ie formulazioni correnti. II Comune effettua controlli a campione, anche mediante I'esecuzione di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare la resistenza del calcestruzzo delle strutture per le quali verra richiesta I'applicazione del presente comma.

6. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti per I'effettuazione della sostituzione edilizia.

7. Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 e determinato sulla base del costa risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo.

8. Il Comune, al fine di garantire una migliore organizzazione del tessuto urbano ricompreso negli ambiti soggetti ai piani di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n.39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, PUD procedere, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, all'acquisto di immobili distrutti 0 gravemente danneggiati e delle relative pertinenze, inseriti nei piani di ricostruzione medesimi.

ART. 6

1.Per consentire il proseguimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto dall'articolo 5, commi 2 e 2-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.

2.Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 500.000, si prevede a carico dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 7

1. AI fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi alla emergenza, alla assistenza alla popolazione e alia applicazione delle ordinanze di protezione civile relative ai lavori di riparazione e ricostruzione, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, e prorogato sino al31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 1,510,000, si provvede a carico dell'articolo 14, comma 5 del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 8

1. in ragione del prolungato e gravoso impegno per Ie maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, e prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 400,000, si provvede a carico dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009,n, 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,"

ART. 9

1, Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 3, comma1. lettere e) ed e-bis) del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il contributo per la ricostruzione 0 la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale 0 di immobili ad uso non abitativo ovvero delle parti comuni degli immobili condominiali distrutti 0 danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, come disciplinato dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, tra i requisiti per l'ammissione al medesimo contributo non e richiesto dàl titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sui bene oggetto dell'intervento sia residente nella regione Abruzzo.

ART. 10

1, Al fine di assicurare, nei comuni di cui ai decreti del n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contribute straordinario per I'esercizio finanziario 2010, sulla base de; maggiori costi sostenuti 0 delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, pari a euro 11.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 11

1. Stante il contesto emergenziale in atto conseguente all'evento sismica del 6 apriie 2009 e ferme restando Ie previsioni; di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, tenuto conto della intervenuta risoluzione per colpa dell'appaltatore del contratto con fa COSBAU S.pA, che della necessita di assicurare il mantenimento delle condizioni di possibile svolgimento delle prestazioni, anche conseguendo Ie garanzie degli operatori già impegnati nelle attività di fornitura e posa in opera funzionali all'azione di ricostruzione del territorio, il Dipartimento della protezione civile e autorizzato a sottoscrivere con gli stessi operatori apposite convenzione con cui i medesimi si impegnano a fornire al Dipartimento stesso ogni più ampia garanzia in ordine alle opere realizzate. II Dipartimento e altresì autorizzato a provvedere alle attività svolte a credito degli operatori medesimi, nei limiti di quanto dovuto dal Dipartimento alla COSBAU S.pA, in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguile, in termini di ripartizione proporzionale e nella ricorrenza delle occorrenti certificazioni e dei presupposti di legge.

2. Ai fini del pagamento diretto gli operatori trasmettono al Dipartimento i contratti registrati, in originale ovvero in copia autenticata, stipulali con la COSBAU S.pA già affidataria delle opere dl cui al risolto contralto, nonchè i relativi idonei documenti contabili contenenti fa specifica delle attività eseguite, con espressa manleva in favore del Dipartimento, anche rispetto ad eventuali cessioni anche parziali, dei crediti medesimi a terzi.

3. Le attività solutorie di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate al rilascio da parte degli operatori di apposita garanzia, con idonea copertura fideiussoria, approvata dal Dipartimento della protezione civile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché alla produzione di atto notorio in cui e attestata la inesistenza di cessioni di credilo anche parziali a terzi. La polizza dovrà essere rilasciata da istituto bancario assicurativo ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono In via esclusiva 0 prevalente attività di rilascio di garanzie, a che autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 12

1. In ragione della mancata attuazione dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, 10 stesso articolo e soppresso.

ART. 13

1. AII'articolo 6, comma 8-bls, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, Ie parole: "al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14, comma 5, del decreto-Iegge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".


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