Indennizzi per i danni della fauna selvatica: gli allevatori inferociti contro il Parco

05 Marzo 2013   10:46  

Dino Rossi, dell'associazone delgi allevatori Cospa contesta il regolamento sul risacrimento dei danni cauati dalla fauna selvatica  deciso dal Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga.

'' Il Cospa Abruzzo è stato pioniere negli anni passati nel rappresentare i danni da fauna selvatica, evidentemente a qualcuno sfugge o fa finta di non ricordare l’imponente manifestazione con la quale si portò all’attenzione dell’istituzione i danni causati dalle zone protette.

Si è venuto a conoscenza dell’approvazione del nuovo regolamento tramite alcuni allevatori, i quali per l’ennesima volta si sentono sbeffeggiati da un ente che invece di tutelare veri i protettori della natura, come gli agricoli e allevatori si pensa solamente a mal gestire i fondi per i danni da fauna selvatica, tanto da determinare la chiusura di molte aziende agricole e hobbistiche.

Siamo in possesso di uno stralcio di bozza riguardante l’indennizzo per gli animali predati di cui facciamo le seguenti osservazioni:

1. Non sono state interessate tutte le associazioni ricadenti sul territorio del parco stesso; per questo bisogna integrare un tavolo con tutte le associazioni riconosciute e non, oppure se siate così gentile da voler fornire la bozza completa, per le osservazioni del caso.

2. I danneggiati non devono essere indennizzati, ma risarciti, in quanto l’indennizzo è un palliativo al danno subito, infatti l’indennizzo non ripaga i danni indiretti, a volte non vengono nemmeno riconosciuti quelli diretti.

3. Per i danni indiretti si intende la perdita della razza allevata, la lungaggine dei tempi di attesa per l’acquisto di un nuovo animale, oltre al mancato reddito, dovuto allo stress chi gli animali vengono sottoposti ogni attacco da parte della fauna selvatica.

4. All’art. 2 del punto 4) non posso essere fatte le distinzioni tra allevatori e hobbisti, il risarcimento deve essere commisurato in parti uguali, anche per gli hobbisti. In poche parole, se il predatore assale gli animali di questi ultimi, nel contempo risparmia o allunga la vita agli animali di chi ci ricava reddito.

5. Art3 lettera A) non può essere applicata una riduzione di risarcimento per l’inadeguata istallazione delle misure di prevenzione, senza che l’ente parco abbia attivato il contenimento degli animali selvatici, con pastura dissuasiva, esempio: con l’acquisto di vacche e pecore fine carriera, ed un eventuale riduzione di numeri di animali “protetti”, attenendosi al fabbisogno agro-silvo- pastorale .

6.art.4 comma 3 in fase di accertamento, il danneggiato deve avere la possibilità di contestare per iscritto in calce al verbale di accertamento, nella fase di sopralluogo.

7. L'art.6 l’ente non può avvalersi del veterinario del Parco, in quanto come da prassi il sopralluogo deve essere effettuato dai veterinari ASL, i quali sono deputati a fare l’accertamento nelle aziende zootecniche.

8. Il regolamento per il risarcimento deve essere esteso anche per le aree limitrofe al parco con superficie da concordare, in quanto la fauna selvatica che il parco dovrebbe tutelare, la notte sconfinano di parecchi Km arrecando danni ad animali,e campi coltivati certi di un coinvolgimento di questa associazione ad un nuovo incontro, altrimenti saremo costretti ancora una volta a manifestare, per la tutela dei nostri redditi che anno dopo anno si vedono assottigliare.  

 


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