Irregolarità al primo Consiglio,l'opposizione scrive al prefetto

27 Aprile 2010   14:26  

Con una lettera inviata al Prefetto dell’Aquila Franco Gabrielli, i consiglieri provinciali dei gruppi PD, Democratici per Pezzopane, Io sto con Stefania e IDV, Stefania PEZZOPANE, Giovanni LOLLI, Enio MASTRANGIOLI, Lorenzo BERARDINETTI,Giovanni TUZI, Amedeo FUSCO, Mauro RAI, Pierpaolo PETRUCCI, Lucia PANDOLFI e Rinaldo MARIANI denunciano la palese e grave violazione delle norme e procedure effettuata dalla Presidenza pro-tempore del Consiglio e dal gruppo di maggioranza, durante la seduta di insediamento dell’Assise lo scorso 22 aprile ed invitano lo stesso Prefetto ad intervenire per ripristinare la legalità.

Nell’affrontare, infatti, il primo punto all’O.d.g., relativo alla convalida degli eletti, la Presidente De Nino, anziché procedere alla convalida individuale, come da norma (art. 41, dell’Art. 63 e seguenti del DLGS 267/2000) , nell’aprire la seduta sul punto ha chiesto se ci fossero interventi in merito. A tale invito il Consigliere Gabriele Fulvimari ha avanzato una contestazione di incompatibilità, ai sensi del punto 2) dell’Art 63 del 267/2000, nei confronti del consigliere Lorenzo Berardinetti poiché componente del C.d.A. di Abruzzo Engineering, società partecipata dalla Provincia dell’Aquila.

“A parere degli scriventi- si legge nella nota- l’aver imposto un simile procedimento contrasta fortemente con gli obblighi previsti dall’Art. 41 del TUEL, che prevede come primo adempimento la convalida degli eletti, adempimento che non si è voluto fare nonostante i nostri forti richiami, con l’aggravante che i consiglieri provinciali, seppur non convalidati individualmente e collegialmente, sono stati chiamati a votare il rinvio della seduta.

L’aver impedito di compiere un adempimento obbligatorio inibisce, a circa un mese dalle elezioni, il pieno esercizio delle funzioni dei singoli consiglieri provinciali, oltre alla sospensione di tutti gli altri adempimenti statutari e regolamentari, compreso il mancato giuramento da parte del Presidente eletto.

La Presidente De Nino - proseguono i consiglieri- ha cercato di impedirne la discussione in merito, addirittura anche cercando di negare la parola al diretto interessato. Al termine di un’accesa discussione il Consiglio è stato chiamato a esprimersi sulla contestazione proposta dal consigliere Fulvimari, accogliendola a maggioranza dei presenti.

Sulla base di tale esito, la Presidenza del Consiglio, il Presidente della Giunta e il gruppo di maggioranza hanno proposto, imposto e votato un rinvio del Consiglio di tredici giorni, sulla base della considerazione che, essendo venuto meno il plenum dell’Assemblea e per consentire a Berardinetti di chiarire la propria posizione, non si potesse procedere oltre”.

Ancora più grave, sempre a parere degli scriventi, il procedimento imposto per la contestazione di incompatibilità, in forte contrasto con quanto previsto dall’Art. 69 ( Contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ) del TUEL, che gli interessati riportano integralmente nella lettera al Prefetto:

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

“Come si può evincere dal significato letterale della norma- concludono i consiglieri provinciali- è del tutto infondata la pretesa che Berardinetti esprima le proprie motivazioni e le proprie scelte entro i dieci giorni previsti, riportandole direttamente nel Consiglio Provinciale già convocato per il 5 maggio prossimo, che, a parere della maggioranza, dovrebbe deliberare senza nemmeno procedere preliminarmente con la convalida degli eletti e saltando volutamente quanto espressamente stabilito dai punti 1), 2), 4), 5) e 6) dell’Art. 69 del TUEL”.


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