L'Aquila, gli Ingegneri al Comune: rispetti l'esenzione della Dia

07 Ottobre 2010   13:42  

Il problema del pagamento dei diritti per le D.I.A., il Permesso di Costruire e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico per ponteggi o aree di cantiere, con relativi bolli annessi sulle domande delle pratiche della ricostruzione post-sisma era stato sollevato più volte all'attenzione del Comune e della STM nella persona dell'Arch. Fontana e si riteneva risolto, così come promesso da tali istututi, con la decisione di far inserire le somme nei quadri economici dei progetti. Ciò nonostante il Comune dell'Aquila ha continuato a chiedere ancora il pagamento di tali diritti e bolli, come segnalato dai professionisti apparteneti all'Ordine.

Il problema dovrebbe essere stato apparentemente risolto dall’Agenzia delle Entrate, con il parere richiesto dall’Ordine, di cui si riportano in seguito i passi salienti.

L'Agenzia dell'Entrate con nota del 26.10.2009 prot. n. 915-22526/2009 ha confermato
che le pratiche relative alla ricostruzione post-sisma di immobili privati sono esenti
dall'applicazione del bollo e dei tributi
, infatti “l'art. 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 - contenente "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009" - prevede alcune disposizioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché indennizzi a favore delle imprese. In particolare, il comma 1, lett. d), del citato articolo stabilisce "l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni
relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lett. a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi
e degli atti di cui alla lett. c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari
dei diritti notarili".

Tale disposizione è stata recepita nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, riguardanti rispettivamente le procedure e le modalità da seguire per la richiesta dei contributi per la ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, sia ad uso abitativo che non abitativo, classificati "temporaneamente inagibili" (esiti di tipo B), "parzialmente inagibili" (esito di
tipo C) e "inagibili o distrutte" (esito di tipo E). In particolare l'art. 6 di entrambe le suddette ordinanze stabilisce che "gli atti e le
operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti
la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi,
sono esenti da ogni tributo e diritto (omissis)".

Per i motivi di cui sopra, si ritiene che tutte le pratiche relative ai danni causati dal sisma del 6 aprile 2009, siano esenti da qualsiasi bollo o tributo.

Analoga richiesta, rivolta alla Provincia dell'Aquila - Settore Genio Civile - con  nota del 03.07.2010 prot. 2244 accoglie quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate per le pratiche relative al sisma.

A questo punto si chiede un incontro urgente con il Comune affinchè si possa eliminare ogni residuo dubbio e applicare l'esenzione.


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