Manovra finanziaria: il testo integrale del maxi-emendamento

07 Settembre 2011   13:52  

Le novita


Emendamento al disegno di legge di conversione
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sede presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni
delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale."
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
All'articolo 1,
premettere il seguente:
"Art. 01.
(Revisione integrale della spesa pubblica)
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il più efficace coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.
2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento , sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al precedente comma 1.
3. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.".
premettere al comma 1, i seguenti commi:
01. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento.
Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n.196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È soppresso il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.
al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «indebitamento» inserire la seguente: «netto» ed è soppresso l'ultimo periodo.
Al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«e al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate, resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento''».
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «di cui a primi due periodi» con le seguenti: «di cui ai primi due periodi»;
Al comma 11, alla fine è aggiunto il seguente periodo:
«Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo».
Al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;
dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: ''dei comuni'', sono inserite le seguenti: ''e dei Consigli tributari'' e dopo le parole: ''soggetti passivi'', sono inserite le seguenti: ''nonché ai relativi Consigli tributari'';
b) al comma terzo, la parola: ''segnala'', è sostituita dalla seguente: ''ed il Consiglio tributario segnalano'';
c) al comma quarto, la parola: ''comunica'' è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario comunicano'';
d) al quinto comma, la parola: ''può'', è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario possono'';
e) in fine, è aggiunto il seguente comma: ''Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza''.
12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».
Al comma 13, sostituire le parole: «i seguenti periodo» con le seguenti: «i seguenti periodi»;
Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole:
«è attribuito» con le seguenti: «può essere attribuito».
Il comma 15, è sostituito dal seguente:
"15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "emesse" sono aggiunte le parole "o contratte", dopo le parole "concedere prestiti" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria", e dopo le parole "9-10 maggio 2010," sono aggiunte le seguenti: "con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,".
Al comma 17, lettera c), sostituire le parole: «è sostituita» con le seguenti: «sono sostituite».
Al comma 20, le parole "2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".
Al comma 21, sostituire le parole: «inserire la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
«23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, del conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché della compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e fermo restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio».
Al comma 24, dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,».
Al comma 26, sostituire le parole da "in luogo" fino a "Comune" con le seguenti: "è sufficiente una determina dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
"26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78 del 2010, nonché le
modalità di rendicontazione e controllo.";
"26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 22, è incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale.".
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: ''della Confederazione generale dell'industria italiana'' sono aggiunte le parole: '', di R.ETE. Imprese Italia''».
Il comma 31 è soppresso
Dopo il comma 33, è inserito il seguente:
«33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno."».
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
«Art. 1-bis. - (indennità di amministrazione). – L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
All'articolo 2,
i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».
"1-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il
predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986.. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle contenute nei citati articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.".
Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:
a) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.";
b) il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.";
c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: "PRODOTTI SOGGETTI A SPECIFICHE DISCIPLINE".
2ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.".
Al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta di consumo» con le seguenti: «dell'accisa» e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012», e le parole: «sulle sigarette», sono sostituite dalle seguenti: «sui tabacchi lavorati».
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.».
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al precedente comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.".
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1» e sostituire le parole: «del medesimo testo unico» con le seguenti: «del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: ''non utilizzate in tutto o in parte'' e le parole: ''spettano'', sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: ''possono essere utilizzate'' e: ''oppure possono essere trasferite''»;
«12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole da ''spettano'' a "venditore" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica."»
Al comma 13,
alla lettera a), numero 1), alle parole: «I soggetti» premettere la seguente: «1.» e al numero 3), alle parole: «I soggetti» premettere la seguente: «3-bis.»;
alla lettera b), dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1»
alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: «quattro noni» con le seguenti: «dei quattro noni».
Ai commi 14, 17, 19, lettere a), b) e c) numero 3 e 23, dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1»
al comma 15, lettera b), alle parole: «Gli organismi» premettere la seguente: «5-quinquies»;
al comma 16, sostituire le parole: «le parole: "e 1-ter" sono soppresse» con le seguenti: «le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"»;
al comma 17, alle parole: «Se i titoli indicati» premettere la seguente: «115.»;
al comma 18, lettera a), numero 2), alle parole:« L'imposta» premettere la seguente: «1-quater.»;
al comma 19, lettera c), numero 1), alle parole: «la ritenuta» premettere la seguente: : «b)»;
al comma 26, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8», con le seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;
al comma 29, lettera a), dopo la parola: «5-quinquies,» inserire le seguenti: «del citato testo unico»;
al comma 31, sostituire le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma», con le seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)».
Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:
«35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: ''e amministrativi'' sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: ''procedura civile e'' inserire le seguenti: ''il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo'';
c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: ''Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)'';
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
e) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: ''Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.'';
f) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: ''e per le controversie tributarie di valore indeterminabile''.
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: ''Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.'';
b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: ''Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma''.
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e
dell'indirizzo di posta elettronica certificata» e al comma 4, dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 22, comma 1, infine, inserire il seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: ''entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre 2011'', e al comma 7, le parole: ''alle controversie instaurate'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai procedimenti iscritti a ruolo'';
b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi''.
35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio''».
«35-septies. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 4) dopo le parole: ''successive modificazioni'', sono aggiunte le seguenti: '', ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)'';
b) al punto 5), capoverso 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: ''parenti fino al terzo grado'', sono sostituite dalle seguenti: ''parenti fino al secondo grado''».
«35-octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione Europea, nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
Sostituire il comma 36, con il seguente:
«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
«36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
3) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento'';
b) alla lettera b-bis), le parole ''per la quota del 55 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 65 per cento''.
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali''.
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articola 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della
legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 36-decies e 36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: ''h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore''.
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
3) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro trentamila'';
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire tre miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro un milione'';
d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire duecento milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro cinquantamila'';
e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire quattro miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro due milioni'';
f) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti ''a euro trentamila'';
g) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: ''Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.'';
3) all'articolo 13, le parole: ''alla metà'' sono sostituite dalle seguenti ''ad un terzo'';
l) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.'';
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
''2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.''.
Le norme di cui al presente comma si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della presente legge.
36-vicies bis. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».
«36-vicies ter. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,"».
All'articolo 3,
al comma 1,
a) sopprimere le parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione,»;
b) alla lettera e), dopo la parola:«disposizioni» inserire le seguenti: «relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero» e dopo la parola «che» inserire la seguente: «comunque».
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel comma 3 ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.».
Al comma 5,
alinea, sostituire le parole: «all'art. 33 comma 5 della Costituzione» con le seguenti: «all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione»;
alla lettera a) dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico», aggiungere le seguenti: «tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana».
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;
al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;
al comma 9,
lettera d), sopprimere le parole: «della professione o»;
sostituire le parole: «l) l'obbligo di fornitura» con le seguenti «i) l'obbligo di fornitura»;
al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.».
Al comma 11,
alinea, sostituire le parole: «l'Autorità per la concorrenza ed il mercato» con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;
lettera a) dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico», aggiungere le seguenti: «tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana».
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
"11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".
Il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presente disposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro 30 giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 34."».
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: ''Entro dieci giorni dalla'', e le parole da: ''cancellate'' fino a: ''avvenuto pagamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da patte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''già registrate'' sono inserite le seguenti: ''e regolarizzate'', e le parole da: ''estinte'' fino a: ''presente decreto'' sono sostituite dalla seguenti: ''aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente''.».
All'articolo 4,
nella rubrica, sostituire le parole: «dell'unione europea» con le seguenti: «dell'Unione europea».
al comma 2, dopo le parole: «All'esito della verifica» inserire le seguenti: «di cui al comma 1» e sostituire le parole da: «i fallimenti» fino alle parole: «all'interno della» con le seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la».
al comma 11, lettera f), sostituire le parole: «di cui al commi 29» con le seguenti: «di cui al comma 29»;
al comma 30, sostituire le parole: «i beni di cui al comma 1» con le seguenti: «i beni di cui al comma 29»;
al comma 34, sostituire le parole: «dai commi 19 a 27» con le seguenti: «dai commi da 19 a 27» e alla fine aggiungere il seguente periodo: «È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».
All'articolo 5,
al comma 1, dopo la parola: «partecipazioni», sopprimere la parola «azionarie».
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei
territori della Regione Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse.".
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)
1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni predette a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garant


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