Monti firma ordinanza per ricostruzione dei centri storici: le novità

18 Gennaio 2012   16:32  

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti, ha firmato l'ordinanza sui centri storici dell'Aquila e dei Comuni del "cratere" sismico.Non sono previsti finanziamenti aggiuntivi per le seconde case nei centri storici. Per quanto riguarda il miglioramento sismico, ''la parte eccedente è ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario''. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni  e  strutturali  di edifici  o di aggregati edilizi in cui  la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il Commissario delegato.

Ordinanza n.  3996


ART. 1
1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ubicati nei centri storici sono realizzati attraverso piani di ricostruzione predisposti ai sensi dell’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  anche per piani stralcio, ferma restando la necessità di un previo documento pianificatorio unitario che illustri l’assetto generale e gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e sia accompagnato da una stima di massima dei costi riguardanti l’intero perimetro del centro storico. 
2. Per la riparazione o la ricostruzione degli edifici civili privati ricadenti in tale perimetro  sono riconosciuti i contributi previsti dagli articoli 2, comma 11-bis, e 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis) del decreto-legge n. 39 del 2009, con le modalità ed i limiti stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti, in quanto compatibili con la presente ordinanza.

ART. 2
1. Il Comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree dove insistono gli edifici singoli ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, stabilendone tempi, modalità di esecuzione ed oneri.

ART. 3
1. Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici  di cui all’articolo 1, comma 2, vincolati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dichiarati  di particolare interesse paesaggistico dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco,  siano superiori ai limiti di cui all’articolo 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 ed all’articolo 21, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917/2010, la parte eccedente è ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.
2. La situazione economica è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente alla data del 6 aprile 2009.
3. L'indicatore della  situazione economica è determinato dal rapporto tra l’indicatore della situazione reddituale di cui al comma 4 aumentato del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale di cui ai commi 5 e  6, e il pertinente parametro della scala di equivalenza, calcolato ai sensi dei commi 7 e 8.
4. L’indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008, detratto il reddito derivante dagli immobili distrutti o inagibili;
b) il reddito delle attività finanziarie al 31 dicembre 2008, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare di cui al comma 6.
5. Il patrimonio immobiliare è costituito dai fabbricati e dai terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese al 31 dicembre 2008. 
Per la loro valutazione, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato, si considera il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2008, detratto l’intero valore, ovvero una quota parte di esso, degli immobili distrutti o inagibili per i quali non si ha diritto ad alcun contributo.
6. Il patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2008.
7. I parametri della scala di equivalenza sono determinati in relazione al numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, secondo la seguente tabella:Numero dei componenti Parametro
1 1,002 1,573 2,044 2,465 2,85
Ai parametri di cui al comma 7 si applicano le seguenti maggiorazioni:
a) 0,35 per ogni ulteriore componente;b) 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;c) 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%;d) 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
9. L’entità  del contributo è determinata, in relazione al valore dell’indicatore della situazione economica, nelle seguenti percentuali:a) fino a 40.000 euro: 30%;b) oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: 20%;c) oltre 80.000 euro: 10%.
10. Gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi sono definiti dalla Soprintendenza la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.
11. Qualora il proprietario sia soggetto diverso dalle persone fisiche, il contributo di cui al comma 1 spetta solo se nell’edificio insistevano una o più unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 e comunque nei limiti del 10%.

ART. 4
1. Per accedere al contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati ricadenti  negli ambiti assoggettati ai piani di ricostruzione  di cui all’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009,l’interessato presenta, entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’atto di adozione del piano di ricostruzione sull’Albo Pretorio del comune e salvo i diversi termini in esso stabiliti, che tengano conto della localizzazione rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità dei servizi a rete, al livello di interferenza con altre attività nello stesso ambito, al Sindaco del comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità ai modelli allegati alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, n. 3779 del 6 giugno 2009 e  n. 3790 del  9 luglio 2009.
2. La domanda deve  essere integrata  con la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti all’articolo 3 della presente ordinanza, per il riconoscimento dell’ulteriore contributo ivi previsto.
3. Il comune svolge l’istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con quanto previsto nel piano di ricostruzione di cui al comma 1 e con il regolamento igienico sanitario vigente,  nonché l’equivalenza dell’abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.
4. Il Sindaco del comune, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione o acquisto dell’abitazione sostitutiva e determina le spettanze del contributo indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5
1. Se l’interessato al contributo intende ottenere il finanziamento agevolato, gli importi di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e di cui  all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono raddoppiati.

ART. 6
1. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni  e strutturali  di edifici  o di aggregati edilizi in cui  la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il Commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio.  Agli interventi di riparazione oricostruzione delle parti comuni  e strutturali  di edifici  o di aggregatiedilizi in cui la proprietà pubblica non è maggioritaria, può provvedere il Commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta della proprietà privata maggioritaria.
2. I progetti delle singole unità immobiliari inserite nell’edificio o nell’aggregato  di cui al  comma 1 devono essere coerenti con gli interventi strutturali disposti per  l’intero  edificio o  aggregato e sono verificati prioritariamente dal Comune competente ai fini dell’immediato riconoscimento del contributo.

ART. 7
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del  17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della protezione civile provvede in deroga agli articoli 21, 41 e 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che per la stima delle  indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni.

ART. 8
1. Previo il riversamento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse iscritte sul conto di contabilità speciale aperto ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21  aprile 2010  confluiscono sul conto di contabilità speciale aperto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.
2. Il Commissario delegato per la ricostruzione  – Presidente della Regione Abruzzo,  tiene separata evidenza  contabile della  gestione concernente rispettivamente gli interventi di ricostruzione e quelli emergenziali, anche aifini della rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio 1992, n. 225.

ART. 9
1.Agli oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla presente  ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  17 gennaio 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Mario Monti


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