Pescara, governo boccia l'ampliamento della Pineta Dannunziana

12 Marzo 2011   09:56  

Il Consiglio dei ministri, seppur inizialmente aveva respinto il ricorso dei costruttori pescaresi, ha annunciato l'impugnazione davanti alla Consulta della legge regionale approvata solo qualche settimana fa che amplia  di 29 ettari la riserva naturale della Pineta Dannunziana.

Il consigliere regionale di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo, promotore della legge, ha ipotizzato addirittura un intervento esterno per indurre il Consiglio dei ministri a ripensarci. "E’ segno - ha detto - che gli interessi che siamo andati a toccare, ampliando la riserva, sono molto potenti. Questo, però, non ci mette paura, perché ripresenteremo una nuova legge che sani eventuali vizi procedurali".

Per il consigliere del Pdl Lorenzo Sospiri, che ha votato a favore della legge, "Per adesso il provvedimento resta in vigore, rifaremo la legge per salvare gli 85 ettari di pineta". Ha invece espresso soddisfazione l’assessore all’urbanistica Marcello Antonelli. 

Stupore, persino da parte dell'avvocato Marcello Russo, legale dei costruttori.

Ora, insomma, sarà spianata la strada ad ogni possibilità di cementificazione. Imprenditori importanti, come Deborah Caldora, Enio Chiavaroli e Aldo Primavera, che si erano visti inserire le loro terre nella riserva e il vincolo di inedificabilità, già peraltro previsto nel prg, e che per questo avevano avviato le azioni legali per far annullare la legge, possono esultare.

Il governo ha ritenuto censurabile la legge in quanto la Regione non ha coinvolto nella decisione di ampliare la riserva il Comune di Pescara. E’ ciò che si deduce dalle motivazioni rese note ieri: "La legge regionale è censurabile relativamente all’articolo uno, legge regionale del 18 maggio 2000, numero 96, che istituisce la riserva naturale. L’articolo 22 della legge quadro concernente le norme per le aree naturali protette regionali stabilisce che costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione delle aree protette regionali. Poiché - conclude la motivazione - nell’istituzione della nuova area protetta regionale, oggetto della legge in esame, non risultano essere state osservate tali prescrizioni, la norma regionale determina la violazione di principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni ambientali, in contrasto con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione".


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