Pio Rapagnà: "Il Consiglio regionale approvi Legge quadro per l'Edilizia Residenziale Pubblica"

17 Gennaio 2013   12:25  

Il Consiglio regionale, seguendo anche l'esempio della Regione Emilia e Romagna, approvi nella prima seduta utile, a quattro anni ormai trascorsi dal 6 aprile 2009, una Legge quadro per la ricostruzione e la messa in sicurezza antisismica della Edilizia Residenziale Pubblica regionale e comunale”.

La Legge, elaborata e proposta al Consiglio regionale dal Mia Casa d'Abruzzo, riguarda tutto il patrimonio abitativo pubblico della Regione Abruzzo:

essa dispone la realizzazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili di edilizia pubblica residenziale distrutti o danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e rende possibile l'immediato adeguamento alla normativa antisismica vigente dell’intero patrimonio abitativo pubblico della Regione Abruzzo.

La Legge affida alla Giunta regionale il compito di promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie.

Per la ricostruzione “pesante” la Regione tiene conto delle aree soggette a rischio idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od accentuati a seguito delle crisi sismiche del 6 aprile 2009 e seguenti, e stabilisce che su di esse non è possibile nessuna costruzione o ricostruzione di edilizia residenziale pubblica.

Laddove possibile, gli incarichi per la redazione di progetti e la direzione dei lavori sono conferiti dalla Regione o dagli enti attuatori nell’ambito dei propri ruoli pubblici, ricorrendo solo ove la complessità dell’opera lo richieda a professionalità esterne, e favorendo, in questo caso, la partecipazione di giovani professionisti.

I Comuni sono obbligati al mantenimento di tutti i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti al 6 aprile 2009, quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime ed il numero delle unità immobiliari. Tale invarianza della destinazione d’uso delle aree e delle pertinenze su cui insistono gli edifici d’edilizia residenziale pubblica è fissata per almeno 15 anni dall’entrata in vigore della legge. Qualsiasi variazione o alienazione successiva è resa nulla dal disposto della legge.

L’attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici. I soggetti attuatori degli interventi di riparazione e/o ricostruzione sono di norma le ATER ed i COMUNI secondo le rispettive competenze e titoli di proprietà.

Le norme sui beni culturali e paesaggistici si applicano anche al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica qualora ne ricorrano le condizioni.

Per l’attuazione degli interventi e per le attività previste dalla legge si provvede mediante l’istituzione di apposito nuovo capitolo di spesa nel bilancio della Regione Abruzzo presso il quale verranno trasferite anche le risorse già assegnate alla precedente gestione commissariale.

Mia Casa d'Abruzzo
Pio Rapagnà - ex Parlamentare


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore