Precisazioni sul caso ''Puglielli '' a Pescara

31 Ottobre 2011   19:15  

“L’avvocato Gaetano Puglielli non è mai stato licenziato dall’Ufficio legale del Comune di Pescara perché non poteva essere assunto. Innanzitutto quell’assunzione era priva della necessaria copertura finanziaria in bilancio, inoltre la graduatoria del concorso era ampiamente scaduta dunque il Comune non avrebbe mai potuto far firmare un contratto d’assunzione a tempo indeterminato al professionista. Peraltro tale tesi è già stata validata e confermata in due successivi gradi di giudizio dal Giudice del Lavoro, nel dicembre 2009 e ancora nel marzo 2010, dove i giudici hanno sempre respinto i ricorsi del Puglielli stesso”. Lo ha detto l’assessore al Personale del Comune di Pescara Marcello Antonelli che ha esaminato la vicenda con la dirigente al Personale Gabriella Pollio.

“La verità sull’intera vicenda è che l’avvocato Puglielli non è stato licenziato dall’amministrazione perché non poteva essere assunto dunque il suo contratto era illegittimo – ha confermato l’assessore Antonelli -. Innanzitutto per tale procedura non c’era la necessaria copertura finanziaria. Ma soprattutto la graduatoria del concorso era scaduta. O meglio: la tesi che l’avvocato ha difeso era che, in virtù di una norma antecedente addirittura il 2007, le graduatorie degli Enti locali erano prorogate, e dunque, automaticamente, anche la sua per l’Ufficio legale. In realtà così non è perché la normativa stabilisce che le graduatorie erano prorogate solo negli Enti locali che avevano un limite alle assunzioni. Il Comune di Pescara, con il precedente governo cittadino, ha realizzato una marea di nuove assunzioni, dunque ciò significava chiaramente che lo stesso Comune non aveva limiti, altrimenti quelle assunzioni oggi andrebbero considerate illegittime. Dunque non avendo limiti alle assunzioni, le graduatorie non godevano di proroghe, ma erano scadute, compresa quella dell’Avvocatura. E tale tesi è già stata convalidata dai Giudici: l’avvocato Puglielli ha infatti già presentato ricorso contro il presunto licenziamento appellandosi all’ex articolo 700 e il Giudice con ordinanza 2369 del dicembre 2009 ha rigettato il ricorso affermando che in realtà l’avvocato non è stato licenziato; contro quell’ordinanza lo stesso legale Puglielli ha presentato reclamo e in questo caso l’intero Ordine Collegiale riunito ha di nuovo respinto l’istanza con ordinanza dell’8 marzo 2010, evidenziando che il contratto dell’avvocato non era valido”.


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