Professore disabile vince ricorso di immissione in ruolo

La sentenza del Tribuanle dell'Aquila

28 Ottobre 2010   16:52  

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L'Aquila, Anna Maria Tracanna, ha accolto un ricorso presentato da un docente disabile, difeso dall'avv. Nino Ruscitti del Foro di Sulmona, il quale nel corso delle operazioni per le immissioni in ruolo, seppur gia' riconosciuto invalido civile e titolare di diritto alla riserva dei posti, collocato nella III fascia delle graduatorie permanenti, si era visto preferito nell'immissione in ruolo altro docente collocato nella II fascia e non titolare del diritto alla riserva.

Il problema nasceva dal fatto che per anni e sino ad oggi il Ministero dell'Istruzione, anche alla luce dell'autorevole parere espresso in merito dal Consiglio di Stato, ha proceduto nelle operazioni di immissione in ruolo del personale ritenendo i tre scaglioni della graduatorie permanenti come se fossero tre graduatorie distinte ed operando in modo che i docenti collocati in III fascia, seppur dichiarati invalidi civili e titolari della riserva, non potevano godere del diritto al collocamento se prima non fossero stati esauriti i posti delle due fasce precedenti. Ne e' derivato che per molti docenti riservisti e collocati in III fascia, ossia nella fascia piu' affollata,l'inserimento 'mirato' voluta dalla Legge 68/1999 e' diventato un vero e proprio miraggio. Ad essere piu' chiari l'Amministrazione scolastica se rileva il diritto ad un posto di riserva nella prima fascia, ma in questa e in quella successiva mancano aspiranti con questo requisito, presente invece nella terza fascia, dovra' d'ora in poi considerare il primo riservista della III fascia come titolare del diritto a quel posto, proprio perche' i tre scaglioni delle graduatorie permanenti fanno parte di un unico concorso. L'avvcato Nino Ruscitti ha rilevato che il modo di operare del M.I.U.R.,seppur alla luce del parere del Consiglio di Stato, di fatto non ha mai garantito il diritto alla riserva dei posti per gli invalidi giacche' questo, seppur costituzionalmente orientato, in tal modo non avrebbe potuto mai essere esercitato e veniva quindi sistematicamente violato dall'Amministrazione. Se tale e' il principio giuridico, la rilevanza pratica della decisione del Tribunale dell'Aquila si evidenzia sul fatto che se il modo di operare dell'Amministrazione scolastica e' stato tale per anni e se si considera il numero degli invalidi civili titolari del diritto alla riserva dei posti nelle graduatorie permanenti, ben numerosi potrebbero essere i casi di docenti titolari di riserva trascurati negli anni e nelle operazioni di assunzione a favore di soggetti che, a questo punto, non ne avevano diritto. L'accertamento di tali violazioni, trattandosi di pubblico impiego, potrebbe produrre effetti caducativi su tutte le assunzioni gia' avvenute illegittimamente in tal senso.


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