Ricostruzione, Apindustri: “Decreto Enti Locali” gli obblighi permangono

A rischio tutti i contratti stipulati

15 Luglio 2015   12:41  

A seguito della pubblicazione del Decreto Enti Locali il 18/6 u.s. sono state introdotte “sciagurate” modifiche che si sta cercando di modificare per evitare una catastrofe nella ricostruzione.

Ad oggi però, nonostante il dichiarato impegno della politica locale, non ci risulta siano state introdotte novità per cui occorre sottolineare che esistono obblighi in vigore che possono condurre alla nullità dei contratti e dei precontratti esistenti.

Analizzando i commi 1 e 3 dell’Art. 11, che di seguito riportiamo, si evidenziano subito gli atti da compiere per evitare i problemi di cui sopra:

1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell’articolo 67 quater, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f)*, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione, sono adeguati- entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento- alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.

Da quanto sopra si evince che TUTTI i contratti stipulati (non vengono esclusi i precontratti che sono essi stessi contratti a tutti gli effetti, soprattutto sotto riserva di legge), entro 45 giorni dalla pubblicazione e cioè l’1/8/2015, dovranno essere integrati con queste informazioni che fanno riferimento al DL 22/06/2012 n. 83:

a) identità del professionista e dell’impresa;

b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell’impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;

c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;

d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;

e) modalità e tempi di consegna;

f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell’esecuzione dell’opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l’identità del subappaltatore.

Dato che molte di queste informazioni non sono disponibili in caso di precontratto il rischio di annullamento degli stessi permane per cui consigliamo alle imprese e ai cittadini interessati di procedere alla stesura di una appendice al contratto con tutte le informazioni disponibili e per quanto non possibile di inserire una dicitura che ne specifichi i motivi.

Facciamo notare inoltre che la documentazione richiesta ai tecnici è in gran parte INDISPONIBILE a norma di legge perché non può essere prodotta alle P.A. pertanto consigliamo di richiedere delle autocertificazioni ed allegare all’appendice del contratto trasmettendole agli uffici comunali (Assessorato alla Ricostruzione) anche in assenza di ulteriori indicazioni dall’Ente.


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