Ricostruzione ed assistenza: tutte le novità

In vigore l'Ordinanza 3870

05 Maggio 2010   10:44  

E' stata pubblicata ieri, 3 maggio, in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 Aprile 2010 che contiene, importanti misure per la ricostruzione.

CASE E: POSSIBILE MODIFICARE L'ASPETTO ORIGINARIO

Nello specifico, il provvedimento, per quanto riguarda le procedure di avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari classificate E, completa l’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009.

Viene infatti aggiunto il seguente periodo: “Qualora l’intervento di miglioramento sismico consegua un livello di sicurezza superiore all’80% dell’adeguamento sismico, il costo dell’intervento ammesso a contributo è valutato con riferimento ad un progetto basato sulle stesse tipologie d’intervento, che consegua al massimo l’80%, oppure, in maniera semplificata, applicando criteri di proporzionalità, ossia moltiplicando il costo dell’intervento per 80% diviso la percentuale di sicurezza conseguita”.

Inoltre sempre all’OPCM 3790, all’art. 1, al comma 6, in relazione ai “lavori di riparazione, all’estetica ed ai parametri edilizi dell’edificio originario devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme tecniche delle costruzioni”, l’ultimo provvedimento del Capo del Governo ha aggiunto: “salvo autorizzazione del Comune, concessa compatibilmente con le vigenti norme, fermo restando che il contributo massimo ammissibile è riferito al ripristino della situazione originaria medesima”.

Ciò vuol dire che sarà possibile modificare l’aspetto originario della propria casa, ma a condizione che la Municipalità lo consenta in ragione delle norme urbanistiche e dei regolamenti.

Tale novità è collegata anche alla documentazione della conclusione dei lavori che, nel caso in cui siano state previste delle modifiche all’aspetto originario del fabbricato, devono contenere anche l’attestazione del rispetto del progetto di variante approvato dal Comune (modifica all’ordinanza n. 3790, articolo 2, comma 9, da parte dell’ordinanza n. 3870, articolo 1, comma 4).

CASE E: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2010 PER PRESENTAZIONE PROGETTI

L’ultimo provvedimento governativo mette nero su bianco in merito a quanto anticipato nelle settimane scorse dal commissario Gianni Chiodi e dal vice commissario Massimo Cialente, sulla proroga dei termini per la presentazione dei progetti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni classificate E al 31 dicembre di quest’anno.

CASE A EX-ZONA ROSSA: RADDOPPIA IL CONTRIBUTO

Altro elemento di interesse quello costituito dalla possibilità di ottenere un aumento del contributo concesso per gli immobili agibili di tipo “A”, ricadenti in zona rossa subito dopo il 6 aprile dello scorso anno, e poi usciti dalle aree interdette.

In questo caso il contributo per la riparazione dei danni di lieve entità è il doppio rispetto a quello disponibile per le abitazioni “A” fuori dalle zone rosse, come previsto dall’ordinanza n. 3778 dello scorso anno. Erano 10.000 euro per queste, diventano 20.000 euro per le A ex zone rosse.

Idem per le parti comuni; erano 2.500 euro per le case già agibili e fuori dalle aree interdette, diventano, con l’ultima ordinanza, 5.000 euro per gli immobili che sono usciti dalle zone rosse nel corso del tempo.

CASE A EX-ZONA ROSSA: ENTRO IL 2 LUGLIO INIZIO LAVORI

Per l'accesso al contributo, e' necessario presentare la comunicazione di inizio attivita' entro il 2 luglio per le abitazioni il cui esito ufficiale "A", ex zona rossa, era gia' noto prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 21 aprile, oppure entro 60 giorni dalla notifica dell'esito di agibilita' dell'edificio effettuata dal Comune.

A tal proposito, si ricorda che il Comune dell'Aquila procede a detta notifica pubblicando gli esiti all'albo pretorio e sul sito internet della municipalita'.

AUTONOMA SISTEMAZIONE E ALBERGHI: CHI NE AVRA' ANCORA DIRITTO

Ci vorrà un’autocertificazione per continuare a percepire il contributo di autonoma sistemazione o per rimanere in albergo.
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 27 aprile scorso, ha infatti disposto alcune modifiche sull’assistenza alla popolazione dei Comuni.

Sarà necessario che i cittadini che percepiscono attualmente il contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) o che beneficiano della soluzione alberghiera o di alloggi simili (come nel caso dei residence convenzionati), facciano pervenire, al proprio Comune di residenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, un’autocertificazione che attesti l’indisponibilità di idonee ed agibili unità abitative, di proprietà anche di componenti del nucleo familiare, pena la sospensione dei suddetti benefici.

Tali abitazioni devono ricadere nell’ambito della provincia di attuale dimora o, nel caso del Comune dell’Aquila, nell’ambito della mobilità, già individuata nei Comuni di Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte e Villa Sant’Angelo.

ESEMPI:

Se percepisco l'assegno di autonoma sistemazione e  dimoro a L'Aquila, o negli altri comuni dell'ambito di mobilità ( Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte e Villa Sant’Angelo), perdo l'autonoma sistemazione se ho una seconda casa aglibile in questi comuni.  Mantengo l'autonoma sistemazione se ho una seconda casa in altre località della Provincia dell'Aquila, non menzionate nella lista di comuni ''previlegiati''.

Se percepisco l'autonoma sistemazione e  dimoro a Fontecchio, Montereale, Campotosto, Arischia, Tione degli Abruzzi, e in altri  comuni del cratere non compresi nella lista dei Comuni dell'ambito di mobilità, o dimoro a SulmonaAvezzano, e in  altri comuni della Provincia dell'Aquila, e ho una seconda casa ovviamente agibile in qualsiasi altra località della Provincia dell'Aquila, perdo l'assegno mensile di autonoma sistemazione. Mantengo l'autonoma sistemazione se ho seconde case  fuori provincia.

Se percepisco l'autonoma sistemazione e dimoro a Teramo, perdo l'autonoma sistemazione se ho un'altra casa agibile in Provincia di Teramo, mantengo l'autonoma sistemazione se ho una seconda casa in provincia di Chieti, Pescara e anche in provincia dell'Aquila, non importa dove. Idem per le altre Province.

Discorso analogo per la permanenza negli alberghi.

Cosi ci ha spiegato almeno l'addetta dell'ufficio  assistenza della struttura commissariale (0862.308637)

L’idoneità dell’immobile deve essere valutata sulla base dei parametri contenuti nell’ordinanza n. 3769, vale a dire quella che ha disciplinato i contratti di affitto concordati che hanno dato la possibilità ai senza tetto di prendere in locazione una casa con oneri a carico della Protezione civile.

Nel caso in cui non sussistessero i requisiti necessari o non si presentasse l’autocertificazione nei termini previsti dall’Ordinanza, il contributo di autonoma sistemazione cesserà il 31 Agosto.

La sistemazione alberghiera invece dovrà essere lasciata allo scadere di quindici giorni, dopo i trenta giorni necessari per la presentazione dell’autocertificazione ai comuni di residenza.

AUTONOMA SISTEMAZIONE E ALBERGHI: L'AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO 30 GIORNI

come già detot sarà necessario che i cittadini che percepiscono attualmente il contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) o che beneficiano della soluzione alberghiera o di alloggi simili (come nel caso dei residence convenzionati), facciano pervenire, al proprio Comune di residenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. Cioè entro il 2 giugno 2010.

Chi non fa l’autocertificazione perde comunque benefìci.

La modulistica sul contributo di autonoma sistemazione può essere ritirata all’Urp della Scuola della Finanza e al Servizio assistenza alla popolazione del Comune, in via Rocco Carabba 6.

Questi uffici, per la consegna delle autodichiarazioni sull’autonoma sistemazione, saranno aperti da domani, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.

I modelli potranno essere inviati anche per raccomandata.

I moduli per la permanenza in albergo saranno portati anche negli hotel della costa e potranno essere inviati per posta alla Sge, Scuola della Finanza di Coppito, o depositati all’Urp nella stessa scuola, tutti i giorni (10-16) e il sabato (10-14).

Il modello per l'autocertificazione per conservare il diritto a percepire l'autonoma sistemazione si compone di due parti. La pagina 1 va riempita da uno dei membri del nucleo familiare, che dichiara la residenza della famiglia al 6 aprile 2009, la dimora temporanea attuale e la composizione della famiglia stessa. La seconda pagina va invece sottoscritta da tutti i membri maggiorenni della famiglia che percepisce il contributo e contiene la richiesta di conoscere l'eventuale proprietà o possesso di case idonee e agibili. Il modulo va inviato per raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnato direttamente presso il Comune che eroga il beneficio, entro il prossimo 2 giugno. Essendo questo giorno festivo, la scadenza effettiva è il 3 giugno. Non presentare il modello entro questa data comporta la cessazione del contributo di autonoma sistemazione al 31 agosto.

C.A.S. - scarica il modulo per l'autocertificazione

Il modello per l'autocertificazione per conservare il diritto all'ospitalità alberghiera deve essere compilato a cura di OGNI OSPITE delle strutture ricettive. Una famiglia di quattro persone deve riempire quattro moduli. Va dichiarata la residenza o dimora stabile al 6 aprile 2009, la dimora temporanea attuale, la proprietà o il possesso di immobili. Per i minori, occorrerà almeno una firma di chi esercita la potestà genitoriale. Il modulo va inviato per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato direttamente presso l'Urp della Sge-Area Assistenza alla popolazione, c/o scuola della guardia di finanza, Coppito-L'Aquila, oppure ancora va depositato nelle segreterie degli alberghi. Qualsiasi sia la modalità utilizzata, il modello va comunque consegnato entro il 2 giugno. Essendo questo giorno festivo, la scadenza effettiva è il 3 giugno. Non presentare il modello entro questa data comporta la cessazione dell'ospitalità alberghiera al 17 giugno.

Sistemazione alberghiera - scarica il modulo per l'autocertificazione

 

Fonte

Ufficio Stampa della Struttura per la Gestione dell'Emergenza

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