"Ritiene la Corte che gli elementi probatori in atti siano insufficienti, anche alla luce dei principi in diritto sopra esposti al fine di consentire di affermare la penale responsabilita' degli imputati" .
Cosi' i giudici aquilani motivano l'assoluzione dell'ex governatore abruzzese Ottaviano Del Turco, del consigliere regionale del Pd Camillo Cesarone e dell'ex segretario generale della presidenza della Giunta regionale Lamberto Quarta, da diversi capi di imputazione.
Anche per Cesarone e Quarta c'e' stato uno sconto di pena in appello: al primo sono stati inflitti 4 anni (9 anni in primo grado) al secondo 3 anni (6 anni e 6 mesi in primo grado) "Il che - proseguono i giudici - non sta ovviamente a significare che per detti reati Angelini abbia mentito, o che debba, in relazione a cio', essere ritenuto nel complesso un dichiarante inaffidabile; ma, unicamente, che il suo racconto, non puo' ritenersi sufficiente per pervenire ad una pronuncia di condanna per tali delitti 'al di la' di ogni ragionevole dubbio'".
Per quanto riguarda invece la tangente da 200 mila euro che Angelini avrebbe consegnato il 2 novembre 2007 a Del Turco nella casa di Collelongo uscendo con una busta di mele, la Corte, nel confermare la condanna emessa in primo grado relativa a questo episodio, ritiene che "per tutto il complesso di elementi testimoniali e tecnici esposti, nonche' per tutte le altre argomentazioni di logica, debba considerata dimostrata in fatto la contestazione di cui al capo 39, per la quale gli imputati Del Turco e Cesarone sono stati condannati in primo grado. Ne' tale conclusione puo' ritenersi scalfita delle obiezioni difensive dell'imputato Del Turco in ordine al mancato rintraccio nella sua disponibilita' dei flussi di denaro contante che ha costituito oggetto di questa e delle altre dazioni di cui e' stato destinatario il predetto imputato.
L'argomento, infatti, pur potenzialmente suggestivo, risulta fallace essendo privo di rilevanza probatoria tanto positiva che negativa, e cio' in quanto, da un lato, dalla mancata prova di fatto non puo' desumersi l'assunto che quel fatto non si e' verificato o si e' verificato in circostanze diverse ed incompatibili con la tesi contraria, dall'altro risultando dimostrata nel presente processo la capacita' dell'imputato di movimentare ingenti somme di denaro contante non facendole transitare sui propri conti correnti".
Per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere, i giudici ritengono che "le emergenze probatorie dimostrano come le molteplici azioni delittuose riferibili agli imputati, perpetrate ripetitivamente e con serialita', nonche' gli altri fatti non ritenuti, per varie ragioni, costituire di per se' fattispecie delittuose, non siano il frutto di una collaborazione occasionale fra vari soggetti rivestiti di funzioni istituzionali, apprezzabile soltanto in termini di concorso di persone nei vari reati sin qui esaminati, quanto piuttosto l'esecuzione di un vero e proprio programma delittuoso munito dei caratteri della indeterminatezza e illimitatezza; finalizzato a generare, attraverso la possibilita' di incidere sulle scelte nel settore sanitario della Regione; nei titolari di case di cura private una condizione di soggezione e subalternita' psicologica, in modo da pretendere ed ottenere, in particolare da Angelini, cui veniva prospettata costantemente la delicatezza della situazione del gruppo Villa Pini, promesse e consegne ripetute di ingenti somme di denaro o altre utilita' in favore dei componenti del sodalizio criminoso".
Del Turco, secondo i giudici, sarebbe stato destinatario nel complesso di tangenti per 850 mila euro.