Week-end di Pasqua occhio alle truffe!!

Contratti stipulati tramite internet e tramite telef

20 Marzo 2009   05:55  
Fa ormai parte della nostra quotidianità l’uso della tecnologia in generale e di internet in particolare, ce ne serviamo quasi per tutto; regali di Natale, prenotazione vacanze, acquisto abbigliamento, libri, cd musicali ecc.
Altrettanto consueta è divenuta la telefonata (di solito sempre ad ora di pranzo o di cena!!) del gestore telefonico di turno che vuole cambiare la nostra vita con offerte imperdibili e senza paragoni sul mercato.
Questi tipi di contratti sono c.d. atipici in quanto non conclusi alla presenza dei contraenti, ma stipulati unicamente attraverso una telefonata o l’ accettazione delle condizioni  in  rete.
Con il passare del tempo, per quanto la comodità sia una tentazione costante, abbiamo imparato  a prestare  maggiore attenzione, considerato che i mezzi di informazione ci allertano  soprattutto nel periodo estivo in relazione all’acquisto di pacchetti vacanza in rete. Ricordiamo come emblematica la storia del maxi raggiro portato avanti per 4 anni da un torinese che vendeva viaggi in luoghi esotici ma senza corrispondenza reale. Da non sottovalutare sono poi  numerosi casi di messa in vendita di beni, sapientemente sponsorizzati da  fotografie patinate, che poi si rivelano non conformi alle promesse.
Per cercare di proteggerci da questo nuovo modo di concludere contratti e anche per tutelare coloro che fanno il proprio lavoro onestamente ( mai fare di tutta l’erba un fascio!!!), da un lato il legislatore ha dato regole e sanzioni, dall’altro le associazioni di consumatori e i tour operator utili suggerimenti.
I riferimenti normativi in materia sono il d.lgs. 185 del 22/5/1999, il nuovo Codice del consumo (d.lgs. 206/2005 e succ. modifiche), il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/03) che dettano regole ancora  più favorevoli per il consumatore, estendendo il diritto di recesso a 10 giorni (e non 7 come di regola) e, in caso di mancata o imprecisa informazione, prolungandolo addirittura a 3 mesi dal ricevimento della merce o del servizio.
Prima di entrare nel vivo della trattazione che riguarderà con particolare attenzione la tutela del consumatore, precisiamo cosa il decreto legislativo n.185/1999, intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;               
……………………
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto……………...
Il Nuovo codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e successive modifiche) regola i contratti a distanza  dall’art. 45 al 68. In particolare l’art. 67 ter definisce il contratto a distanza e l’art. 68 tratta il commercio elettronico. In queste disposizioni c’è sicuramente una forma di tutela più forte per garantire i consumatori, considerati la parte contrattuale più debole.
Da quanto detto, appare evidente come la normativa in materia non fosse carente, però occorreva una pronuncia forte dell’autorità competente che fornisse regole più precise riguardo la sottoscrizione di contratti. A tale scopo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato, con delibera 664/66/CONS del 23/11/06, un nuovo regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica resi tramite contratti attivati e gestiti a distanza (telefono, internet).
Le regole di questa delibera in gran parte ricalcano quelle contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) e nel Codice del consumo (d.lgs. 206/2005). Le novità di particolare rilievo sono:
In caso di contatto telefonico l'operatore deve specificare, all'inizio e al termine di ogni conversazione, il nome dell'azienda per conto della quale sta chiamando nonché il proprio nome e cognome. 
Se durante la telefonata viene concluso un contratto deve essere fornito il numero di pratica assegnato e i recapiti ai quali poter chiedere maggiori informazioni.
La volontà di sottoscrivere il contratto può risultare da una registrazione integrale della telefonata (fatta previo consenso dell'utente), ma in ogni caso deve risultare da un modulo –anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo”.
Il diritto di recesso, sia per i contratti conclusi via telefono o via internet sia  per tutti i contratti a distanza, è disciplinato dall’art.73 del Codice del consumo.
Qualora al consumatore sia stato consegnato il bene, la restituzione dello stesso costituisce condizione essenziale per l’esercizio di recesso. Il consumatore che recede dal contratto ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate, comprese quelle corrisposte a titolo di caparra e il rimborso deve avvenire entro i successivi 30 giorni.
La comunicazione di recesso deve essere scritta e spedita a mezzo di raccomandata A/R entro 10 giorni  dalla   HYPERLINK "http://www.overlex.com/dizionario_giuridico_termine.asp?id=27" conclusione del contratto se questo ha per oggetto prestazioni di servizi, mentre per i contratti di compravendita, ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione, i 10 giorni decorrono dal ricevimento della merce. Se invece l’informazione avviene dopo la conclusione del contratto (purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa),  i termini partono dalla data in cui si è avuta la stessa.
Nell’ipotesi in cui al consumatore non sia stata fornita alcuna informativa scritta sul diritto di recesso, quest’ultimo è esercitabile entro 60 giorni per i contratti stipulati fuori dal locale commerciale del venditore e 90 giorni per i contratti a distanza, decorrenti dalla stipulazione del contratto di prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento del bene nel caso di contratti di fornitura di beni.
Di fondamentale importanza per l’argomento in oggetto è la rescissione del contratto a seguito delle a volte fantomatiche e incomprensibili modifiche contrattuali. In particolare l’art. 5 del Delibera 664/06/CONS:
“L'utente deve essere informato -con un preavviso di almeno un mese-  riguardo eventuali modifiche contrattuali (clausole o condizioni economiche) nonché del suo diritto di recedere dal contratto senza spese - all'atto della notifica delle variazioni- qualora non intenda accettarle. 
Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione, nei confronti del gestore, di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000.
Se il recesso avviene dopo la sottoscrizione, l'utente ha diritto di recedere dal contratto attivato a distanza entro 10 giorni lavorativi (o comunque entro il termine stabilito dal contratto, che può essere maggiore), senza dover motivare la sua decisione e senza penalità.
Per esercitare tale diritto deve inviare una raccomandata a/r oppure un fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o telex seguiti -entro 48 ore- da una raccomandata A/R di conferma. La data che fa fede e' quella di spedizione della raccomandata e l'avviso di ricevimento non e' condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto (pur essendo necessario per dare valore legale alla comunicazione). I 10 giorni decorrono:
- per i beni dalla data del loro ricevimento;
- per i servizi dalla data della conclusione del contratto.
Con il corretto esercizio del diritto di recesso il contratto perde efficacia legale. Il gestore che non disattiva tempestivamente il servizio, quindi, non può addebitare alcun importo per le prestazioni eventualmente usufruite dalla data in cui questo e' efficace. 
In caso di violazione di questa disposizione il gestore e' punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000.
La rescissione senza penali è inoltre sempre possibile qualora sussista l'oggettiva impossibilità di attivare il servizio”.
Dato il periodo dell’anno, con l’arrivo del week-end  di Pasqua e l’estate alle porte, consiglio la massima attenzione nell’acquisto di pacchetti vacanze tramite internet.
Riporto dei semplici consigli forniti  da operatori di settore per prenotare serenamente le vacanze on-line.
E' utile ricordare sempre che:
1) Quando si acquista in rete affidarsi ad aziende di provata serietà, rivenditori autorizzati o a famosi centri commerciali on-line.
2) Non fidarsi di offerte quali viaggi gratuiti in isole da sogno. Oppure di viaggi a prezzi scontatissimi. Del resto non vi viene un sospetto se vedete un viaggio in crociera ai Caraibi venduto al costo di un viaggio su un peschereccio? Possono davvero secondo voi esistere simili affari?
3) Se proprio volete viaggiare a basso costo, affidatevi alle offerte di agenzie specializzate in Last Minute, o partecipare alle aste on-line di famose compagnie aeree o tour operator.
4) E poi la classica domanda: posso usare la carta di credito su Internet? Il consiglio è di utilizzare le carte prepagate: le caricate solo “quando” vi serve e “quanto” vi serve. Ne esistono ormai per tutti i gusti. Altro metodo utilizzato è quello tramite agenzie di pagamento ( tipo pay pal con il quale è possibile effettuare transazioni presso molti negozi online).
5) In caso di dubbio scrivete ad agenzie specializzate.

Francesca Aloisi

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore