Macerie, intesa per mantenerle in Abruzzo. Clini:" Vantaggi economici e ambientali"

14 Gennaio 2013   13:25  

Un accordo di programma perché ciò che la tragedia aquilana del 6 aprile 2009 ha prodotto, resti a L'Aquila. L'accordo siglato oggi pomeriggio dal Ministro Corrado Clini, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente crea le condizioni perché lo smaltimento delle macerie prodotte dal sisma, diventi un patrimonio per la città dell'Aquila. 

Nel solco di un'intesa già stabilita tra il ministero dell'Ambiente e il comune dell'Aquila, l'accordo propone nuovi passaggi.

All'obiettivo viene istituito un comitato di esperti con Ministero per l'ambiente, Comune, Regione, Provincia, Arta  e Asl, che garantierà programma e norme che portino alla sperimentazione di processi nuovi. 

Il sisma ha prodotto 3 milioni di tonnellate di macerie, 661 mila tonnellate sono state rimosse. 

Il monitoraggio delle macerie private è partito solo ad agosto.

Se le macerie pubbliche finiscono nelle cave locali, le altre partono per le più disparate destinazioni, fino anche a Foggia, e in ogni caso, quasi sempre fuori Regione, disperdendo così un tesoro.

E i costi per questi viaggi sono pagati con i soldi della ricostruzione: il costo stimato è di 10 centesimi per tonnellate per chilometro.

Il protocollo d'intesa punta a rendere concorrenziale la scelta di cave pubbliche locali, e l'interesse a che ciò si realizzi parte dai costruttori privati. Sono state infatti Ance e Cna a chiedere che tale accordo venisse siglato.

Il comitato di esperti sarà presieduto dal professore di diritto ambientale, Paolo dell'Anno, già consigliere giuridico del ministero dell'ambiente.

Le macerie, secondo il protocollo, andranno smaltite nei siti aquilani, e verranno così utilizzate per il ripristino di cave ambientali.

Il primo sito cui l'intesa mira a dare ripristino è quella di Pontignone, località Tempera. Poi sarà avviato il recupero ambientale della cava di San Giuliano e poi il parco archeologico di San Vittorino.

"L'intesa esprime l'interesse pubblico di conservare le macerie - ha spiegato nil ministro Clini - creando le condizioni perché sia conveniente l'uso del pubblico. Ha vantaggi ambientali, consentendo il ripristino di cave, economici per l'abbattimento di costi evitando le speculazioni."

E così il pubblico, attraverso la società Asm, offrirà alle ditte private servizi e costi contenuti.

Il problema allo stato attuale è che nei progetti di ricostruzione i costi per abbattimento e smaltimento di macerie non ha di fatto un tetto, il che permette ai privati di scegliere dove conferire, anche eventualmente individuando modalità a costi elevati. (B.b.)

Qui di seguito l'accordo di programma siglato oggi presso il comune dell'Aquila

 

ACCORDO DI PROGRAMMA

 

Per la definizione delle azioni necessarie per la gestione delle macerie pubbliche e private conseguenti i crolli e le demolizioni causate dal sisma del 6 Aprile 2009 nella Regione Abruzzo

PREMESSE

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 così come convertito in Legge 8 agosto 2012, n.134 ed in particolare il Capo X bis “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

VISTO l’art. 67-ter della su citata Legge che istituisce due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, costituito dal Comune dell’Aquila, e uno competente sui restanti comuni del cratere, per fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata;

CONSIDERATO che occorre definire tutte le azioni necessarie per la gestione delle macerie pubbliche e private conseguenti i crolli e le demolizioni causate dal sisma del 6 Aprile 2009 nella Regione Abruzzo;

VISTE le versioni delle Linee guida per i controlli antimafìa indicate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere – e, da ultimo, quelle della Deliberazione C.C.A.S.G.O del 26 aprile 2012 – adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Prima, del 7 marzo 2012;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i. ;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali” e s.m.i. che, tra l’altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTE le Ordinanze e Decreti emanati nel tempo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ultimo in particolare la OPCM n. 4014 del 23 marzo 2012 avente ad oggetto “Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Norme in materia di smaltimento delle macerie”;

VISTI i provvedimenti adottati nel tempo dal Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo ed i chiarimenti e le circolari emanate dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie ex art. 2 OPCM 3923/2011;

VISTO il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e la Circolare PRC 2012.2 del 16/06/2012 del Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012;

VISTO il Decreto 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (GU n. 221 del 21-9-2012);

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27.01.1994 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 96 del 03.04.1993, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della Legge n. 296 del 27.12.2006, la Sogesid ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società “in house providing” al Dicastero;

CONSIDERATO che con nota prot. 5878/TRI/DI del 16 marzo 2010 il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato la Sogesid come idonea a fornire supporto tecnico al Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi della OPCM n. 3857/2010;

CONSIDERATO che con nota prot. 27197/TRI/DI del 27 ottobre 2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito, nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro interministeriale costituito con OPCM 17 settembre 2010, n. 3898, una serie di principi ai quali ispirare l’azione per la ricostruzione;

CONSIDERATO che con nota prot. 27195/TRI/DI del 27 ottobre 2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto alla Sogesid un supporto alle proprie attività nell’ambito del gruppo di lavoro interministeriale costituito con OPCM 17 settembre 2010, n. 3898, da assicurarsi anche attraverso la formulazione di proposte per raggiungere una serie di obiettivi;

CONSIDERATO che in data 25 febbraio 2011 è stata sottoscritta tra il Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la Sogesid apposito atto convenzionale per la gestione delle macerie conseguenti al sisma del 6 aprile 2009;

CONSIDERATO che la ASM Aquilana Società Multiservizi, società a totale capitale del Comune di L’Aquila, è società in house dello stesso comune e che ha tra i propri compiti statutari anche quello di sviluppare ed offrire servizi a soggetti terzi;

CONSIDERATO che la stessa ASM in virtù di successive ordinanze ha gestito e sta gestendo le macerie derivanti dalla demolizioni di edifici pubblici avendo in tal modo acquisito notevole esperienza sul campo;

CONSIDERATO che con nota prot. 55133 del 23/08/2012 il Sindaco dell’Aquila ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di potersi ancora avvalere delle strutture del Ministero nell’ambito della gestione delle macerie, con particolare riferimento a:

  • realizzazione di una piattaforma di messa in riserva e lavorazione delle macerie che non possono essere selezionate in loco, in particolare del centro storico della città dell’Aquila;

  • avvio di un programma di recupero delle cave pubbliche dismesse presenti sul territorio aquilano, mediante l’impiego della frazione inerte selezionata dalle macerie;

  • istituzione di un comitato di esperti a garanzia del progetto di recupero delle cave pubbliche dell’Aquila;

CONSIDERATE le disposizioni della legge n. 134/2012 di conversione del decreto legge sviluppo n. 83/2012, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’11.08.2012 ed in vigore dal giorno successivo (art. 67 bis), che, nello specifico, dispone la chiusura dello stato di emergenza zone sisma.

CONSIDERATO che con nota prot. 5131 del 11 settembre 2012 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha condiviso la necessità di continuare e rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione comunale dell’Aquila, concordando sulla opportunità della nomina di un Comitato di esperti a garanzia del progetto di recupero delle cave pubbliche dell’Aquila;

CONSIDERATO che le Parti pubbliche firmatarie si impegnano a concorrere all’urgente attuazione delle misure necessarie per la gestione delle macerie conseguenti ai crolli ed alle demolizioni legate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune dell’Aquila (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Articolo 1

“Termini dell’Accordo” 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

“Oggetto e finalità” 

1. Il presente Accordo integra e sviluppa gli obiettivi contenuti nella nota prot. 55133 del 23/08/2012 con la quale il Sindaco dell’Aquila ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di potersi ancora avvalere delle strutture del Ministero nell’ambito della gestione delle macerie.

2. L’Accordo di Programma, attraverso gli interventi di cui al successivo art. 3, intende favorire gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione del tessuto produttivo che insiste sul medesimo territorio, con diminuzione degli impatti sull’ambiente, sui cittadini e sulla sicurezza dei lavoratori.

 

Articolo 3

“Il Programma degli interventi e piano finanziario “

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo, ciascuna per quanto di competenza ed avvalendosi delle procedure previste dalla normativa vigente, si impegnano a:

  1. elaborare un Protocollo operativo per disciplinare – in conformità alla normativa vigente - per le attività di selezione, trasporto, smaltimento e recupero delle macerie conseguenti alle attività di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

  2. realizzare una piattaforma di messa in riserva e lavorazione delle macerie che non possono essere selezionate in loco, in particolare del centro storico della città dell’Aquila; tale iniziativa sarà progettata ed attuata dal Comune dell’Aquila attraverso A.S.M.; su richiesta del Comune, il Ministero dell’Ambiente fornirà il sostegno necessario per la progettazione dell’intervento, anche avvalendosi di Sogesid, mediante opportuna convenzione.

  3. individuare i possibili impieghi del materiale inerte selezionato dalle macerie, con particolare riferimento agli interventi di ripristino ambientale delle cave pubbliche dismesse presenti sul territorio aquilano;

  4. definire le modalità di realizzazione degli interventi individuati, anche mediante il coinvolgimento della Regione Abruzzo e della Provincia dell’Aquila, nonché delle associazioni di categoria coinvolte nelle attività di raccolta, selezione, trasporto e smaltimento delle macerie conseguenti alle attività di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

  5. verificare le criticità che dovessero sorgere dall’attuazione delle attività di cui in precedenza, proponendo eventuali integrazioni, ove necessario, alle disposizioni vigenti;

  6. elaborare un piano finanziario degli interventi ricompresi ai punti che precedono al fine di consentire ai soggetti sottoscrittori il reperimento delle risorse occorrenti. In tale prospettiva, il Ministero potrà impegnare le somme che si sono rese disponibili all’esito delle procedure di emergenza.

Articolo 4

“Attuazione”

1. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune dell’Aquila, nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvederanno, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, ivi compresa la normativa di settore sulle società “in house providing”, a definire le modalità di attuazione ed i termini per l’espletamento delle attività di cui all’art. 3, eventualmente sottoscrivendo a tal fine apposite convenzioni.

 

Articolo 5

“Comitato di Esperti” 

  1. Sulla base di quanto riportato nella nota prot. 55133 del 23/08/2012 del Sindaco dell’Aquila e della nota prot. 5131 del 11 settembre 2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , è istituito un Comitato di Esperti quale figura di garanzia del progetto di recupero delle cave dell’Aquila e degli latri interventi previsti dal presente accordo

  2. Il Comitato sarà composto da uno o più rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Abruzzo, della Provincia di L’Aquila, del Comune di L’Aquila, dell’ARTA Abruzzo, dell’ASL di L’Aquila, delle società “in house providing” di cui all’art. 4, nonché di eventuali esperti che i sottoscrittori dell’Accordo vorranno indicare.

  3. Al Comitato, la cui presidenza è affidata al Prof. Paolo Dell’Anno, sono attribuiti i compiti di:

  1. coordinare il processo complessivo di individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi;

  2. indirizzare e verificare le tipologie degli interventi e la loro attuazione;

  3. monitorare lo stato di attuazione dell’Accordo;

  4. attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;

  5. verificare l’attuazione e l’evoluzione degli interventi nel territorio;

  6. facilitare l’introduzione di processi innovativi ed ecocompatibili.

 

Articolo 6

“Impegni delle Parti”

 

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a:

  1. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;

  2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall’articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

  3. rendere disponibili ai soggetti incaricati dell’attuazione degli interventi, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l’attuazione dell’Accordo;

  4. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate a valle del presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;

  5. porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l’attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell’Accordo, o di quelle che verranno suggerite dal Comitato di Esperti;

  6. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;

  7. condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

 

Articolo 7

“Disposizione generali e finali”

 

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori. Possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Qualora l’inadempimento di una o più delle Parti, intesi come Soggetti attuatori, comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.

 

 

 


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