Proposta di legge per la gestione dell'acqua pubblica e trasparente, iniziative in tutto l'Abruzzo

Il testo integrale

05 Dicembre 2012   10:54  

 

La democrazia è in movimento Dopo lo schiacciante esito referendario dello scorso anno, che ha visto 600.000 abruzzesi (più di qualsiasi maggioranza partitica) schierati contro la privatizzazione dell’acqua, è necessario che anche in Abruzzo venga rispettata la volontà popolare e, di conseguenza, la democrazia, attraverso un impegno politico convinto ed esplicito in prospettiva della piena ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.

A parte i continui attacchi del governo Berlusconi e Monti all’esito referendario che il movimento dell’acqua si trova a dover incredibilmente affrontare come “unico” custode del Referendum, nella nostra Regione sembra che il 12 e 13 giugno dell’anno scorso nulla sia avvenuto: la legge regionale attualmente in vigore sul Servizio Idrico Integrato fa riferimento all'art. 23bis del decreto Ronchi, proprio l’articolo abrogato dal Referendum popolare e rinnegato ancora una volta dalla sentenza del luglio scorso della Corte Costituzionale.

Così, nella nostra regione, nonostante le dichiarazioni ufficiali, il quadro normativo continua ad intendere il servizio idrico integrato come un servizio a rilevanza economica, decretando di fatto l’acqua una fonte di profitto e beneficio per pochi.

Oltre a questo principio, la situazione gestionale a stampo privatistico che purtroppo caratterizza le S.p.A. in house abruzzesi richiede un cambiamento reale verso una gestione diversa, realmente pubblica e partecipata del bene comune acqua.

Il Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua rilancia forte e chiaro la battaglia per la ripubblicizzazione nella nostra Regione, presentando una proposta di legge per l’Abruzzo pronta per essere valutata, discussa ed accolta; un rilancio che richiede un rinnovato intreccio con tutte le forze cittadine, di movimento, sociali, politiche, sindacali e istituzionali intenzionate a promuovere una gestione diversa, partecipativa dei cittadini e dei lavoratori, che garantisca un utilizzo del bene comune acqua davvero sostenibile e solidale.

Pertanto il Forum, per attivare un percorso di democrazia partecipativa, organizza diverse assemblee pubbliche per presentarlo a tutta la società, alla politica, alle istituzioni, per un confronto a riguardo.

Si partirà da Pescara, venerdì 7 dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala del Consiglio di Quartiere della Circoscrizione di Portanuova (Piazza dei Grue,1);

mercoledì 12 dicembre, alle ore 17:30, sarà la volta di Teramo, presso il Centro di Documentazione Ambientale WWF "La Gramigna" (via De Vincentiis - edificio Croce Rossa) ;

giovedì 13 dicembre, alle 17:30, la presentazione è prevista a Sulmona, presso la Comunità Montana Peligna (via Angeloni, 11);

mercoledì 19 dicembre alle ore 17:00 si discuterà della proposta di legge a Lanciano, presso il Palazzo degli Studi (C.so Trento e Trieste, 72).

Dopo queste quattro date iniziali, le assemblee riprenderanno a gennaio nelle città di Vasto, Chieti, Giulianova, Guardiagrele e L’Aquila.

Invitiamo chiunque voglia partecipare ad essere parte attiva della rete che sosterrà la proposta di legge, contribuendo all'elaborazione di una legge regionale in grado di rispondere adeguatamente all'espressione popolare, in difesa della democrazia. 

 

PROPOSTA DI LEGGE ALTERNATIVA PER L’ABRUZZO IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESENTATA DAL FORUM ABRUZZESE DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA PUBBLICA

Disegno di Legge Regionale
Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

PARTE PRIMA

Art. 1 Finalità

La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico della Regione Abruzzo.
La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Art. 2 Principi generali

L'acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.

La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.

La Regione Abruzzo difende e garantisce l’approvvigionamento dell’acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all’acqua potabile in funzione del diritto alla vita. A questi fini le infrastrutture demaniali, così come identificate ed annoverate dall’art. 143 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, sono dichiarate strategiche di rilevanza regionale, anche in relazione alla eccezionale situazione del contesto territoriale di riferimento, data da peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che richiedono particolare complessità nel processo di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano regionale di Tutela delle Acque.

La Regione Abruzzo norma l’impiego dell’acqua nel rispetto della sostenibilità e tenendo conto della necessità di tutelare il patrimonio regionale di biodiversità unico in Europa.

La Giunta regionale è delegata ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 3 - Principi relativi alla gestione del servizio idrico

In considerazione dell’esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse generale.

La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.

Articolo 4 - Istituzione di un fondo regionale per garantire il diritto all’acqua

Per garantire la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato a tutti i cittadini residenti nella Regione e in funzione della finalità di garantire il livello essenziale di accesso all’acqua per soddisfare i bisogni produttivi della collettività, è istituito un fondo regionale per il diritto all’acqua.

La gestione del fondo è affidata alla Regione Abruzzo ed è disciplinata dal regolamento di cui all’art. 2, comma 5.

La copertura dei costi del servizio idrico, secondo i principi previsti dalla presente legge saranno coperti, per l’erogazione eccedente il quantitativo minimo, previa approvazione, da parte dell'assemblea di consorzio, di cui al successivo art. 5, di un sistema tariffario progressivo, differenziato per fasce di consumo e per usi.

Articolo 5 - Principi e criteri per il governo e la gestione delle risorse idriche

I servizio idrici integrati abruzzesi sono da considerarsi servizi pubblici locali di interesse generale oltre che servizi sociali di interesse generale.

In funzione delle peculiarità sancite dall’art. 2 comma 3 e 4 della presente legge, la gestione dei servizi idrici integrati abruzzesi spetta preferibilmente a consorzi di servizi sociali, o in alternativa in aziende speciali, di cui all'art. 31 D. Lgs. 267/00, volontariamente costituiti tra i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali, così come definiti al successivo articolo 7, in grado di garantire la gestione dell'intero ciclo con criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, equità sociale, solidarietà, senza finalità lucrativa e nel rispetto dei diritti delle generazioni future e degli equilibri ecologici, e che realizzino la propria attività esclusivamente con gli enti pubblici che li costituiscono. La formazione di tali consorzi viene incentivata dalla Regione attraverso il fondo regionale di cui all’art. 4 della presente legge.

Il Servizio Idrico Integrato, attraverso apposite convenzioni proposte agli ATO dai comuni che costituiscono i consorzi di gestione e sottoscritti tra le parti, deve essere gestito attraverso forme e modalità compatibili con i principi della presente legge ed in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le norme dell’art. 5 comma 3 si applicano anche nell’ipotesi che l’ATO decida l’affidamento a soggetti diversi dai consorzi di servizi sociali costituiti dai Comuni.

Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall’art. 143 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152.
Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale emana una convenzione-tipo che le Assemblee consortili dovranno adottare previa approvazione dei Consigli comunali.

L'assemblea consortile approva, ogni tre anni un piano degli investimenti il cui costo sarà distribuito sulla tariffa al netto dei finanziamenti pubblici.
L'assemblea consortile approva annualmente il piano finanziario ed i bilanci preventivo e consuntivo e determina la tariffa.
La partecipazione agli organi consortili è gratuita e dà diritto al solo rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi è costituito da tre componenti aventi diritto di voto, eletti dai Comuni che fanno parte del Consorzio stesso, e da due componenti senza diritto di voto ma con diritto di parola dei quali uno nominato dalla Regione Abruzzo e uno eletto dai cittadini facenti parte dell'ATO. Le spese e l'organizzazione di tale elezione sono a carico dei comuni aderenti a ciascun Consorzio salvo diversa disposizione da parte della Regione.

I Comuni possono gestire in proprio il servizio idrico integrato nei rispettivi territori di competenza, attraverso apposite convenzioni con gli ATO, ma sono comunque obbligati al rispetto di quanto previsto nella presente legge.

Articolo 6 - Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

La Regione Abruzzo, in attuazione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 147 del DLgs 152/2006 riguardante l'organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione previste dalla Parte Terza del DLgs 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire la gestione unitaria dei Servizi Idrici Integrati e dell’acqua nell’ambito dei principali bacini idrografici della Regione con una visione ecosistemica della gestione, delimita i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali rappresentati nella planimetria e nell'elenco dei Comuni, di cui all’allegato sub. A - Planimetria ed elenco dei Comuni – della presente legge, che ne forma parte integrante e sostanziale:

Ambito Territoriale Ottimale n. 1 ATERNO-PESCARA;
Ambito Territoriale Ottimale n. 2 FUCINO-LIRI;
Ambito Territoriale Ottimale n. 3 SANGRO-TRIGNO;
Ambito Territoriale Ottimale n. 4 VOMANO-TORDINO.

Articolo 7 - Integrazioni e modifiche degli Ambiti Territoriali Ottimali

Ai sensi dell’art. 147 del DLgs 152/2006, le delimitazioni di cui all'art. 7 della presente possono essere eventualmente integrate con l’individuazione di sub bacini o modificate per migliorare la gestione del Servizio Idrico Integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia, risparmio della risorsa, sostenibilità, economicità e partecipazione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

- unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

- adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Le eventuali integrazioni e/o modifiche sono si competenza del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali e l'autorità di bacino interessata, con procedimento legislativo.

Articolo 8 - Trasparenza e partecipazione

Al fine di garantire l’informazione dei cittadini e degli amministratori nonché la loro partecipazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato, la Regione Abruzzo e i consorzi sono tenuti a promuovere attivamente forme di pubblicità per tutti gli atti di assemblee, consigli di amministrazione e strutture tecniche. In particolare gli ordini del giorno delle assemblee e dei C.d’A. sono resi pubblici sull’albo e sul sito web della Regione e dei consorzi almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione. Analogamente i verbali e le deliberazioni adottate da assemblee e consigli di amministrazione sono rese pubbliche sull’albo e sul sito web della Regione e dei consorzi entro 10 giorni dalla loro emanazione

È fatto obbligo ai Consorzi di pubblicare e aggiornare costantemente, in base alle proprie competenze, i seguenti documenti sul proprio sito web:

- fonti di approvvigionamento, chiarendo le aree dell’ambito servite dalle diverse fonti e le quantità immesse in rete, almeno con cadenza mensile. Tali informazioni dovranno essere comunque garantite tenendo conto delle necessarie ragioni di sicurezza;

- eventuali commistioni tra fonti differenti con aggiornamento costante in caso di cambiamenti sostanziali;

- tipologia di trattamento delle singole fonti, con aggiornamento costante in caso di cambiamenti sostanziali;

- referti relativi alla qualità delle acque, previo aggiornamento entro 2 giorni dal referto, sia per quanto riguarda le analisi interne che per quelle di controllo, nel caso siano trasmesse alla società di gestione dall’ente di controllo;

- elenco dei consulenti e relative retribuzioni lorde;

- componenti dei C.d’A. dei consorzi e relativi curricula;

- piante organiche e relative mansioni;

- principali documenti relativi a studi, piani, programmi e relazioni tecniche riguardanti gli aspetti generali del funzionamento degli ambiti e dei consorzi, quali piani industriali, ricerca delle perdite, operazioni finanziarie superiori a 1 milione di euro, programmi di investimento, risparmio idrico, qualità delle acque e monitoraggio delle fonti, carta dei servizi e principali norme riguardanti l’acqua.

La Regione Abruzzo promuove la partecipazione di cittadini e amministratori locali alla gestione del servizio idrico. Tale obiettivo viene perseguito attraverso:

- l’obbligo per i Consorzi di trasmettere ai consigli comunali dei comuni appartenenti all’ambito, entro 15 giorni dall’assemblea e/o dal cda i documenti relativi alle principali scelte gestionali ovvero: approvazione del piano finanziario e delle sue varianti, modifiche tariffarie, bilancio, atti straordinari riguardanti l’approvvigionamento dell’acqua quali la chiusura di fonti di emungimento e/o l’apertura di nuove fonti;

- l’apertura delle assemblee dei consorzi a tre rappresentanti, uno indicato dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, uno indicato dalle associazioni dei consumatori e uno indicato dalle organizzazioni sindacali riconosciute. Essi devono essere espressi da almeno due associazioni e/o organizzazioni sindacali, restano in carica due anni e possono essere indicati per un massimo di due mandati, anche non consecutivi, hanno diritto di parola ma non di voto e non percepiscono indennità ma solo, se previsti, rimborsi spesa per le trasferte da e per il luogo delle riunioni.

- l’obbligo per i consorzi di destinare una quota, non minore del 3% del proprio bilancio al netto degli investimenti, alle azioni volte alla promozione proattiva della partecipazione dei cittadini alle scelte dei consorzi attraverso l’organizzazione di almeno 2 assemblee pubbliche all’anno presso ogni ATO e l’adozione di campagne informative sulla partecipazione,

- attivazione di percorsi di democrazia partecipativa nell’ambito delle principali scelte gestionali quali approvazione dei piani finanziari e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi. Gli strumenti che possono essere attivati per favorire la partecipazione dei cittadini alle principali scelte di bilancio sono, non singolarmente, i seguenti: forum anche telematici, assemblee, gruppi di lavoro tematici.

- assemblee dedicate all’approvazione dei bilanci consuntivi aperte alla partecipazione del pubblico, con divulgazione della data e del luogo stabiliti per l’assemblea tramite affissione di manifesti in ogni comune dell’ambito.

I principali atti della Regione Abruzzo, quali piani, deliberazioni, determinazioni, progetti, regolamenti e programmi che attengono a programmazione, gestione e ogni altro intervento connesso al Servizio Idrico Integrato, ivi compresi gli atti della giunta regionale e degli uffici dell’assessorato alle oo.pp., vengono divulgati tramite il sito web della Regione Abruzzo.

In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto e su proposta del Componente della Giunta competente per materia, esercita, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.

PARTE SECONDA

Art. 9 - Vigilanza e controlli

I consorzi di cui all'art. 3 comma 2 sono sottoposti alla vigilanza della Regione Abruzzo. Restano ferme le forme di controllo previste dalle norme statali.

Il Presidente della Regione, su proposta delle Direzione regionale competente e sentita la giunta regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione dei consorzi, che sono tenuti a consentire il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti prestando la necessaria collaborazione.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta può deliberare lo scioglimento degli organi collegiali dei consorzi.

Lo scioglimento è disposto in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di regolamento, nonché di gravi irregolarità nel funzionamento e nella gestione dei consorzi, ovvero in caso di perdurante inerzia dell’organo amministrativo. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione determina sempre la revoca del presidente e del vicepresidente.

Nel caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, nomina un commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti ed avvia le procedure per la ricostituzione del consiglio di amministrazione, che si devono concludere entro novanta giorni dall’atto di scioglimento.

Oltre tale termine, il commissario resta in carica sino a quando non sia ricostituito il consiglio di amministrazione con i soli poteri di ordinaria amministrazione dell’azienda pubblica regionale. In ogni caso la gestione commissariale non può essere protratta, per nessuna ragione, oltre il termine dei 6 mesi.

La Direzione regionale competente, con i propri servizi ed uffici, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi della Regione, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. P

er tali attività può avvalersi della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale. In particolare, la Direzione regionale competente, attraverso i propri servizi ed uffici, raccoglie ed elabora dati inerenti:

- alle condizioni generali delle convenzioni per l'esercizio dei servizi;

- ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di p- rogrammazione dei servizi e degli impianti;

- ai livelli di qualità dei servizi E DELL’ACQUA erogati;

- alle tariffe applicate dai consorzi;

- ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

- al censimento dei dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio dei soggetti gestori.

I consorzi trasmettono ogni dodici mesi alla Direzione Regionale i dati e le informazioni di cui al comma 2 e comunque tutti i dati che la Direzione richieda loro in qualsiasi momento.

Sulla base dei dati acquisiti, la Direzione effettua elaborazioni al fine, tra l'altro, di:

- definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

- individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;

- individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;

- verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

- realizzare quadri conoscitivi di sintesi.

La Direzione assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo le indicazioni della Giunta regionale.

Le attività di raccolta e di elaborazione dati sono attribuite a un Servizio della competente Direzione regionale il quale si avvale della collaborazione dei Servizi della predetta Direzione regionale nonché della Struttura Speciale diSupporto Sistema Informativo Regionale.

Per quanto non espressamente indicato al presente comma si rinvia, per l’organizzazione, alle norme di cui alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazione. Per l'espletamento dei propri compiti la Direzione regionale, può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate, sulla base degli stanziamenti di bilancio assegnati.

La Giunta regionale provvede ad emettere i necessari atti organizzativi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 - Controllo di qualità delle acque

La ASL competente per territorio, di concerto con l'Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - ARTA, ai sensi delle vigenti normative di settore, provvede al controllo di qualità delle acque destinate al consumo umano nonché di quelle da restituire in alveo, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

I referti dei controlli sono pubblicati sul sito web della ASL e dell’Arta entro 10 giorni. È sancito l’obbligo di produrre una relazione annuale sui Controlli effettuati attraverso un’elaborazione statistica dei dati.

Per i Comuni aderenti ai consorzi, l’ARTA conclude con il consorzio stesso, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni per i controlli che tengano anche conto, per la frequenza dei campionamenti, del numero di abitanti, delle condizioni della rete distributiva, dei risultati delle analisi precedenti e di ogni altro fattore si ritenga importante ai fini di accertare la qualità delle acque.

Le relative spese sono a carico del consorzio.

Per i Comuni non aderenti ai consorzi, l’ASL competente per territorio di concerto con l’ARTA predispone, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un programma annuale dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo, che tenga conto anche di quanto disposto dal comma 2, da sottoporre al parere del Servizio Acque e Demanio Idrico, nonché del Servizio Ciclo idrico integrato della Direzione Regionale competente. Le relative spese sono a carico dei bilanci comunali.

In caso di inerzia nella predisposizione degli atti di cui ai precedenti commi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto e su proposta del Componente della Giunta competente per materia, esercita, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.
Restano ferme le previsioni di cui agli art. 163 e ss. del DLgs 152/2006

Articolo 11 - Disposizione transitoria

Restano in vigore le attuali gestioni fino all’insediamento del consiglio di amministrazione dei consorzi e, comunque, non oltre centottanta giorni dall’approvazione della presente legge.

Articolo 12 - Erogazione gratuita del quantitativo minimo giornaliero

Nell’esercizio delle proprie competenze anche in materia di tutela della salute ed alimentazione di cui all’art. 117, III comma Cost., la Regione Abruzzo vincola in ogni caso il consorzio all’erogazione gratuita, relativamente alle utenze domestiche, del quantitativo vitale di acqua, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei parametri indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità e della capacità finanziaria della Regione Abruzzo, in favore di tutti i cittadini residenti nel territorio regionale.

L’erogazione gratuita del quantitativo minimo di cui al comma precedente è posta a totale carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

 


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