Sterpaglie, il Consiglio Comunale modifica il regolamento di Polizia Urbana.

L’assessore Sulpizio: “Sì ai fuochi ma in sicurezza”

02 Luglio 2015   14:27  

Durante la seduta di ieri il Consiglio Comunale ha approvato la modifica all’articolo 43 comma 1 del Regolamento comunale di Polizia Urbana n. 54 del 4 aprile 2014 in merito alla possibilità di procedere alla combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potature provenienti da attività agricole o di manutenzione di orti, giardini e vigneti.

“Abbiamo provveduto ad adattare il vigente regolamento alle sopraggiunte modifiche normative introdotte dalla legge n. 116 del 11.8.2014 – commenta l’assessore Adelchi Sulpizio – venendo altresì incontro alle numerose richieste e alle esigenze dei residenti che hanno appezzamenti di terreno o giardini e che si trovano ad effettuare dei lavori che prevedono lo smaltimento dei residui vegetali e delle potature. L’appello è comunque a rispettare tutte le regole affinché tale operazione avvenga in sicurezza e secondo quanto stabiliscono le leggi di riferimento”

In virtù delle modifiche introdotte dall’articolo 14, comma 8 del decreto legge 91/2014, convertito in legge 116/2014, l’articolo in questione del Regolamento Comunale ora consente la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potature provenienti da attività agricole o di manutenzione di orti, giardini e vigneti, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini e alle seguenti condizioni:

  •          la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1° al 31 maggio, in osservanza di quanto disposto dalla legge regionale 4 gennaio 2014 n. 3, art. 56 comma 4, lett. F;
  •          durante tutte le fasi dell’attività e fino ad avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore e del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci;
  •          la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere dimensione maggiore di metri 3 x 3, avendo cura di isolare la zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma e il fronte del bruciamento. È vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  •          possono essere destinati alla combustione all’aperto massimo tre metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L’operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento;
  •          la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 200 da zone boscate, come disposto dall’art. 3 L.R. Abruzzo 4 gennaio 2014 n. 3;;
  •          i divieti di cui all’articolo 43 comma 1 permangono all’interno dei centri abitati.

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