Aeroporto dei Parchi dell'Aquila: ecco il bando di gara

08 Giugno 2011   13:45  

Pubblichiamo il capitolato relativo al bando di gara per la gestione dell'aeroporto, presentato stamani in conferenza stampa

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "COMPLESSO AEROPORTUALE DEI PARCHI" DELLA CITTA' DELL'AQUILA.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

Ente Concedente: il soggetto che istruisce la procedura di gara per la ricerca del gestore del complesso aeroportuale dei Parchi della Città dell' Aquila, oggetto del presente Capitolato.

Concorrente: il soggetto cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta.

Gestore uscente: l'attuale gestore dell'aeroporto sino al subentro del nuovo Concessionario.

Concessionario: la società che subentrerà al gestore uscente a seguito di affidamento da parte del Comune dell'Aquila nella gestione dell'aeroporto dei Parchi della Città dell'Aquila.

Proposta tecnico gestionale: Piano di potenziamento e adeguamento degli impianti e delle infrastrutture dell'Aeroporto dei Parchi.

Concessione: Concessione stipulata tra il Comune dell'Aquila ed il Concessionario per regolamentare l'esercizio del servizio di gestione dell'aeroporto dei Parchi della Città dell'Aquila, oggetto del presente Capitolato.

Comitato Etico: organo collegiale e di riconosciuta indipendenza, con compito di verifica e controllo della rispondenza dell'attività del soggetto gestore alle finalità di sviluppo del territorio comunale.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente capitolato è funzionale alla ricerca, tramite procedura ad evidenza pubblica, del Concessionario cui affidare la gestione del complesso aeroportuale dei Parchi della Città dell'Aquila.

L'aggiudicatario della gara per la concessione della gestione del complesso aeroportuale dei Parchi della Città dell'Aquila dovrà provvedere, con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, a pena di decadenza, alla presentazione all'ENAC della documentazione per l'ottenimento della certificazione dell'aeroporto ai sensi del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti".

L'attività di gestione dell'aeroporto ha per oggetto l'esercizio delle attività aeroportuali, definendo ed attuando le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto: la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensive dei beni demaniali, ed ogni altra attività a tal fine necessaria.

Il Concessionario gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell'aeroporto e l'obbligo, per il Concessionario, per il Concessionario, di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale.

Il Concessionario ha il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti in aeroporto. L'idoneità del Concessionario ad espletare le attività di cui in precedenza è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.

Il Concessionario dovrà, in particolare, assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali utilizzati per l'espletamento del servizio, in particolare provvedendo - direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico produttive - alle seguenti attività:

manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature;

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti;

pulizia di tutte le infrastrutture aeroportuali di pertinenza.

Il Concessionario dovrà provvedere all'espletamento, assumendo, a tal fine, la qualità di stazione appaltante, delle procedure per l'affidamento e la realizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali previsti nel Piano degli Investimenti.

L'esercizio del servizio di gestione del complesso aeroportuale sarà regolamentato mediante apposita Convenzione, stipulata fra l'Ente Concedente ed il Concessionario, in cui saranno individuati gli impegni e gli obblighi delle parti tenuto conto della proposta progettuale presentata dal Concessionario in sede di offerta.

Il Concessionario subentra al precedente gestore nei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti attività accessorie alla gestione, fino alla scadenza naturale.

L'Ente Concedente effettuerà i controlli sulla gestione dei servizi aeroportuali oggetto della Convenzione di gestione, con particolare riferimento agli aspetti della qualità e della sicurezza.

L'Ente Concedente, nel caso in cui il Concessionario volesse apportare variazioni e/o aggiornamenti al programma approvato in sede di gara, verifica la adeguatezza al programma degli interventi nonché la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto e ne rilascia, se del caso, formale autorizzazione.

Dal momento della formale immissione in possesso del complesso aeroportuale, il Concessionario assumerà la responsabilità giuridica del custode, ai sensi dell' art. 2051 c.c..

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione aeroportuale oggetto del presente Capitolato ha una durata pari ad anni 20 (venti) a far data dal formale affidamento e dovrà esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e commerciale e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.

Alla scadenza dell'affidamento, il Concessionario sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nella Convenzione per la gestione.

ART. 4 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

L'Ente Concedente si impegna a versare un contributo fino ad un massimo € 200.000,00/annui per tre anni, per lo start-up e l'innovazione al fine di accelerare e favorire le attività ed i progetti innovativi, a parziale copertura delle spese necessarie; la quantificazione del contributo sarà conforme alle modalità di formulazione dell'offerta economica espressa, in sede di gara, dal concessionario. L'utilizzo da parte del Concessionario delle somme erogate a titolo di contributo, dovrà essere oggetto di specifico rendiconto annuale all'Ente Concedente.

ART. 5 – REVISIONE DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

Ai sensi delle disposizioni della Direttiva 12.09.2007 n. 135/T del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante la gestione totale di aeroporti con traffico inferiore a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale, il periodo di durata della concessione è soggetto a revisione quadriennale in relazione alla attuazione del programma di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione del piano degli investimenti ed al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento.

All'esito di tale procedura è in facoltà delle parti individuare le eventuali misure per l'adeguamento del rapporto.

Sulle valutazioni operate dall'Ente Concedente in sede di revisione delle condizioni della concessione, prima dell'emanazione di ogni provvedimento e/o dell'espressione di ogni scelta, è richiesto il parere – non vincolante – del Comitato Etico, che è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza del parere nei tempi convenuti, l'Ente Concedente procede alla revisione.

ART. 6 – OBBLIGHI DELIL CONCESSIONARIO

Il Concessionario provvede, tra l'altro, con oneri a proprio carico:

ad assicurare la gestione del complesso dei beni aeroportuali, delle attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando ogni opportuna iniziativa in favore dello svolgimento delle attività di aviazione generale comunque compatibili con l'operatività aeroportuale;

a mantenere in esercizio lo scalo aeroportuale, senza soluzione di continuità con il precedente gestore, per lo svolgimento dell'attività turistica e civile;

ad erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza;

a condurre la gestione in modo da tendere all'equilibrio economico – finanziario assicurando una sana ed efficiente gestione aziendale, improntata al contenimento dei costi ed al migliore impiego delle risorse disponibili;

ad assicurare che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto stipulino polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi;

a predisporre, al fine di disciplinare l'attività propria e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto aeroportuale, lo schema di Regolamento di scalo conforme alle previsioni dell'art. 2 della legge n.265/2004;

a garantire il rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza, come previsto nella Carta dei servizi adottata ai sensi della normativa vigente;

ad adottare le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle amministrazioni e degli Enti di Stato operanti in aeroporto;

ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione;

a presentare annualmente all'Ente Concedente ed al Comitato Etico, indipendentemente dalla revisione quadriennale di cui al precedente articolo 5, una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo piano degli investimenti nonché a comunicare i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione;

all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra;

ad assicurare i servizi antincendio e di pronto soccorso sanitario come previsto dalle vigenti normative aeronautiche.

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguata a garantire l'attività di gestione aeroportuale secondo quanto previsto nella Convenzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Concessionario, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni, sarà tenuto ad assumere il personale già dipendente del Gestore uscente, suddiviso per qualifica, mansione svolta, costo complessivo, tipologia di Concessione ed anzianità lavorativa;

Il Concessionario, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni, sarà tenuto ad assicurare al personale dipendente l'applicazione del "Contratto collettivo nazionale per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali" ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del Contratto collettivo per i servizi accessori.

L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento, suddiviso per qualifica e costo complessivo, sarà comunicato al Concessionario 40 giorni prima dell'inizio del servizio.

Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale dipendente sarà a carico del Concessionario.

Nel caso di ulteriore necessità dovrà considerarsi prioritariamente la possibilità di assumere personale residente nel territorio provinciale.

ART. 8 - REGIME DEI BENI E POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

L'affidamento della gestione del complesso aeroportuale comporterà il conferimento in uso al Concessionario, con appositi verbali di consegna e consistenza indicanti lo stato d'uso e conservazione con relative planimetrie ed eventuali diritti reali in essere, delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale o, comunque, connessi alla gestione, nonché delle attrezzature funzionali all'erogazione del servizio.

Per l'espletamento del servizio, il Concessionario avrà facoltà di utilizzare anche beni, impianti ed attrezzature di sua proprietà.

Le eventuali migliorie infrastrutturali, le variazioni, gli aggiornamenti e le eventuali nuove costruzioni dovranno essere approvati dall'ENAC, previa verifica della conformità degli stessi al Piano degli investimenti, al P.R.G. in vigore nel Comune dell'Aquila e tenuto adeguato conto dei periodi di ammortamento degli stessi nonché della congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti nel complesso aeroportuale.

La realizzazione delle opere di cui sopra (art. 8 comma 3) avverrà sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale carico del Concessionario, il quale sarà tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, il ruolo di stazione appaltante.

Alla scadenza della Concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'Amministrazione Comunale, in contraddittorio con il Concessionario, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.

L'Amministrazione, al termine della Concessione, riacquisisce il pieno possesso, libero da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi esistenti; quanto alle opere legittimamente realizzate dal Concessionario o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto, dietro autorizzazione dell'ENAC, nel corso della gestione – anche se realizzate su aree entrate a far parte del sedime aeroportuale successivamente alla stipula della Concessione - trova applicazione analogica l'art. 936 c.c. limitatamente a quei beni i cui piani di ammortamento della spesa non siano giunti a scadenza e, in tal caso, con la sola valutazione della parte di spesa che non sia già stata ammortata, ulteriormente ridotta in relazione allo stato di uso in cui versa il bene stimato.

I beni mobili e le attrezzature acquistati a spese del Concessionario nel periodo di affidamento, rimangono di proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di acquisirli in tutto o in parte al valore corrente di mercato da determinarsi secondo le procedure vigenti.

Prima della stipula del Concessione, la Società di Gestione dovrà presentare un Programma di intervento, comprensivo del Piano degli investimenti e del Piano-economico-finanziario, che recepisca le previsioni della proposta tecnico gestionale di cui all'offerta.

Tutti i programmi e piani di competenza della Società di Gestione dovranno essere elaborati tenendo conto del Regolamento (CE) n. 785/2004 e di tutte le norme di sicurezza in tema di costruzione, esercizio e gestione di aeroporti e linee aeree; inoltre dovranno essere elaborati ed attuati tenendo presente che le eventuali edificazioni da realizzare, comunque in conformità della norma P.R.G. ( art. 33 N.T.A.) dovranno essere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica.

ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA.

Il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati a persone e/o cose in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio del presente Concessione secondo il Regolamento CE n. 1177/2009.

Su tutti i beni destinati, direttamente o indirettamente, alla gestione aeroportuale, il Concessionario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore assicurato non inferiore a € 2.000.000,00 e comunque soggetto ad adeguamento ISTAT nel corso del rapporto.

Il Concessionario dovrà provvedere, inoltre, alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'espletamento della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che, comunque, possano derivare alle Amministrazioni e agli Enti presenti in aeroporto e a terzi per un massimale non inferiore a quello prescritto dalle autorità tutorie (ENAC) e comunque soggetto ad adeguamento ISTAT nel corso del rapporto.

ART. 10 – GARANZIE FINANZIARIE

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, Il Concessionario, al momento del formale affidamento della Concessione è tenuto alla costituzione di una cauzione definitiva in favore dell' Ente Concedente, a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, di non inferiore a € 500.000,00.

Alla scadenza della Concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 3, l'Ente Concedente autorizzerà lo svincolo della suddetta cauzione, previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte del Concessionario e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni del Concessionario stesso o dei suoi agenti.

L'Ente Concedente potrà procedere, senza diffida o procedimento alcuno, in tutto o in parte, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili al Concessionario, fatto salvo, comunque, il diritto dell'Ente Concedente stesso al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 11 PROVENTI

Costituiscono proventi del Concessionario:

i diritti per l'uso dell'aeroporto;

la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza

le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché per l'utilizzazione di aree e impianti aeroportuali da parte di terzi.

ART. 12 – SUBCONCESSIONI

E' consentito, previa autorizzazione dell'Ente concedente, l'affidamento in sub concessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche:

E' consentito, previa comunicazione scritta all'Ente concessionario, l'affidamento in sub concessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati nel rispetto dei piani di utilizzo previsti ed approvati.

I rapporti di sub concessione di cui ai commi 1) e 2) devono contenere la clausola di rispetto della Carta dei servizi adottata dal Concessionario ai sensi della normativa vigente, non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.

Il Concessionario controlla che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'espletamento della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

ART. 13 – PENALI

Qualora, a seguito di verifiche, dovessero riscontrarsi eventuali inadempienze, imputabili al Concessionario, rispetto a quanto previsto dal Codice della navigazione o dalla Convenzione di gestione, previa contestazione degli addebiti da parte dell'Ente Concedente, verranno determinate in contraddittorio tra le parti, le azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati, fissando i tempi di rientro.

Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle misure correttive, l'Ente Concedente - fermo restando l'obbligo per il Concessionario di provvedere entro un ulteriore termine fissato dallo stesso Ente Concedente – impone al Concessionario il pagamento di una penale non inferiore ad € 300,00 giornalieri, fino al completamento delle azioni correttive delle irregolarità contestate.

In caso di ulteriore mancata attuazione delle azioni correttive richieste, il Concessionario incorre nella revoca dalla concessione.

La penale di cui sopra si applica anche in caso di inosservanza di quanto previsto all'art. 6 lett. b) e c).

ART. 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Fatti salvi i casi di revoca della concessione per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico che verranno specificamente dettagliate nella convenzione per l'affidamento della gestione, la revoca della concessione avrà luogo nei casi di:

Gravi e/o reiterate violazioni del Codice della Navigazione o nei casi di gravi inadempienze nell'esercizio e/o reiterate violazioni della convenzione per l'affidamento della gestione imputabili al Concessionario;

Gravi violazioni della disciplina relativa alla sicurezza;

Perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" dell'ENAC;

mancata attuazione del programma di intervento e/o piano degli investimenti negli ulteriori termini fissati ai sensi del precedente articolo 14;

eventi dai quali risulti che la concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto.

Il Concessionario decade automaticamente dalla concessione e la convenzione per l'affidamento della gestione si risolve di diritto nel caso di:

Fallimento del Concessionario;

Mancata apertura dello scalo all'attività commerciale e/o di aviazione generale.

A seguito della revoca o della decadenza di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'Ente Concedente viene reimmesso nel possesso dei beni oggetto della concessione fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile per eventuali danni causati da azione od omissione del Concessionario.

A seguito della revoca o della decadenza di cui ai precedenti punti 1) e 2), al Concessionario non spetta alcun rimborso per le opere eseguite, né per le spese sostenute.

ART.15 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie inerenti l'esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato, le parti eleggono esclusivamente competente il Foro di L'Aquila.

ART. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini della regolarizzazione dei rapporti intercorrenti con l'Amministrazione Comunale, Il Concessionario elegge domicilio presso il complesso aeroportuale stesso.

A tale domicilio, ad avvenuta aggiudicazione dell'Concessione, verrà inviata ogni comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale

ART. 17 – RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

La convenzione per l'affidamento della gestione si conforma automaticamente alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali che dovessero entrare in vigore. (ai sensi art. 1339 cc)

Per quanto non espressamente contemplato nella convenzione, si intendono espressamente richiamate, oltre alle leggi vigenti, le disposizioni del Codice della navigazione, del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" dell'ENAC ed in genere, la specifica normativa di regolamentazione del settore.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula della Convenzione tra Il Concessionario e l'Ente Concedente, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario. 


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