Il prossimo 1 agosto i pensionati con un reddito inferiore a 1.500 euro percepiranno 796,27 euro di arretrati.
Lo spiega, a titolo esemplificativo, la circolare con cui l'Inps fornisce le istruzioni applicative del decreto pensioni, con cui il governo ha definito l'entita' delle rivalutazioni degli assegni superiori a tre volte il minimo dopo la sentenza della Corte Costituzionale.
L'una tantum comprende 210,6 euro di arretrati relativi al 2012, 447,2 euro per il 2013, 89,96 per il 2014 e 48,51 per il 2015. A partire dal 2016, l'assegno mensile percepito dal pensionato sara' di 1541,75 euro.
Piu' in generale, per gli anni 2012-2013 viene riconosciuta una rivalutazione del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, del 20% per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo e pari o inferiori a cinque volte e del 10% per quelli superiori a cinque volte il minimo e pari o inferiori a sei volte il miniimo.
La rivalutazione non e' riconosciuta per i trattamenti superiori a sei volte, vale a dire circa 3.000 euro lordi mensili.
Per il 2014 e per il 2015 la rivalutazione e' pari al 20% dell'aumento ottenuto per ogni fascia di reddito nel biennio 2012-2013.
Per il 2016, la rivalutazione e' pari al 50% dell'aumento ottenuto per ogni fascia di reddito nel biennio 2012-2013.
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d'ufficio.
Le somme arretrate, spiega ancora l'Inps, devono essere assoggettate ad Irpef con il regime della tassazione separata, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31 dicembre 2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.
I rimborsi per le pensioni comprese tra le tre e le sei volte il minimo previsti dal decreto del Governo dopo la sentenza della Consulta sono dovuti anche nel caso in cui il titolare del trattamento sia nel frattempo deceduto.
Gli eredi pero' dovranno presentare una domanda.
"Il calcolo delle differenze spettanti verra' effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate", si legge nel testo.
"Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sara' effettuato a domanda nei limiti della prescrizione".