Autovelox, se non segnalati la multa è nulla

15 Novembre 2008   10:32  

Il Giudice di Pace di Galatina, ha affermato con sentenza n. 1036/08 del 29/09/2008 l’annullamento di un verbale per presunto eccesso di velocità ex art. 142, 9° comma del codice della strada perché l’apparecchio di rilevazione non risultava adeguatamente segnalato non rispettando l’obbligo di preventiva informazione della presenza degli stessi e per la omessa taratura secondo le normative europee e nazionali in quanto apparecchiature rientranti nelle categorie a “ Metrologia legale“, il cui uso determina concreti effetti giuridici.

Il Giudice, che in via cautelare aveva decretato la restituzione della patente di guida all’automobilista leccese a cui era stata ritirata per un presunto eccesso di velocità, ha accolto nel merito le motivazioni addotte nel ricorso ed in particolare quella relativa agli obblighi stabiliti dal Codice della Strada e dal Regolamento d’attuazione relativamente alla preventiva ed adeguata segnalazione degli apparati elettronici di rilevazione delle infrazioni.

Tale importante decisione, conferma l’impegno di Giovanni D’Agata componente nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, volto alla verifica di un corretto e trasparente espletamento dell’attività di rilevazione delle infrazioni con ausili elettronici da parte della pubblica amministrazione. E’ opportuno riportare di seguito la sentenza sopra citata, con la certezza che possa estendere la sua forza persuasiva in tutto il territorio nazionale.


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