Bancarotta: il commercialista è corresponsabile della frode quanto l'imprenditore

Sentenza della Cassazione

24 Febbraio 2012   11:11  

Nel casi di bancarotta fraudolenta nell'opinione pubblica si tende spesso a scernere la figura dell'imprenditore che compie il reato da quella del suo commercialista. Ma c'è una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 30412 del 2011, pubblicata il 1 agosto del 2011, che conferma quanto il professionista che cura la contabilità dell'impresa sia responsabile tanto quanto il titolare che fallisce dolosamente.

Un recente approfondimento di Italia Oggi, che si è occupato del caso, tra le altre cose ha spiegato come la Cassazione abbia “accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’Appello: sarà il Giudice del rinvio a fare luce fino in fondo sulla responsabilità penale del commercialista che da’ una mano a far sparire i soldi della società prima del fallimento, con l’amministratore che si defila grazie ad un provvidenziale trasferimento di quote ad un prestanome all’estero, irreperibile in Italia.

In particolare, nella condotta di chi causa dolosamente il fallimento di una azienda l’azione offensiva non si esaurisce al compimento dell’atto antidoveroso, ma continua fino alla dichiarazione di insolvenza della società. Fino a quel momento, infatti, è sempre possibile porre in atto dei comportamenti in grado di redimere la portata offensiva dell’azione. E nel caso di specie risulta ben precedente alla decisione del Giudice concorsuale l’intervento del professionista, che insieme all’amministratore della società provvede alla manomissione patrimoniale consistita nella cessione mascherata degli immobili, dietro cui si celano vendite simulate e l’incasso del denaro scaturito dalle dismissioni.

La conclusione - scrive sempre il quotidiano - è che il commercialista risponde del reato di bancarotta in concorso con l’amministratore perchè, pur terzo rispetto alla società fallita, contribuisce a realizzare un segmento efficace del risultato illecito, la cui consumazione coincide con l’accertamento giudiziale dell’insolvenza".

"E’ ovvio - spiega sul suo sito Carlo Costantini, avvocato e consigliere regionale - che si tratta di una pronuncia riferita ad uno specifico caso, i cui contenuti non possono essere di certo generalizzati; anche se la ritengo utile a farsi una idea complessiva dell’orientamento dei Giudici penali sulla materia".


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