Come si vota: le istruzioni per le elezioni comunali. Consentito anche il voto disgiunto

05 Giugno 2016   11:20  

È partita questa mattina presto la tornata elettorale amministrativa che fa tornare alle urne 1.300 comuni di cui 25 capoluoghi di provincia.

Le sfide importanti si giocano in quelli di maggior caratura a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cagliari e Trieste.

L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 19 giugno.

Come si vota.
Per andare alle urne bisogna essere maggiorenni, mostrare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o conservata chissà dove, fa sempre in tempo a chiederne il duplicato negli uffici del proprio Comune. Nei comuni con più di 15mila abitanti la scheda è azzurra. Ci sono i nomi e i cognomi dei candidati a sindaco in un rettangolo. Sotto il rettangolo ci sono i contrassegni della lista o delle liste a cui il candidato è collegato.

Le opzioni.
Si può votare sia la lista sia il candidato tracciando un segno sul rettangolo con il nome del candidato a sindaco situato immediatamente prima dei contrassegni delle liste collegate. E un altro segno sul simbolo della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco. In questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta. Si può anche scegliere il voto disgiunto tracciando un segno sul rettangolo con il nome del candidato sindaco e un altro sul simbolo di una lista non collegata; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata.

Si può anche
Votare solo il candidato sindaco indicando la propria preferenza esclusivamente per un nome, tracciando un segno sul rettangolo con il suo nome e non segnando nessuno dei simboli di lista, collegati o meno al candidato. Il voto è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco. Poi si può scegliere di tracciare un segno solo sul simbolo di una delle liste presenti sulla scheda elettorale: il voto così è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Infine, si può optare per assegnare il proprio voto solo ad un candidato alla carica di Consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso il voto sarà valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Salvo che l'elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

La soglia
Nei Comuni con più di 15mila abitanti c'è una sola scheda con il nome dei candidati affiancati dai simboli delle liste collegate. Accanto a ogni simbolo ci sono due riga bianca. Si vota per il sindaco facendo un segno sul nome di uno dei candidati. Si vota per il consiglio facendo un segno su uno dei simboli delle liste collegate ai candidati sindaco. Accanto al simbolo della lista c'è uno spazio bianco dove si possono scrivere fino a due nomi dei candidati di quella lista. È possibile esprimere fino a due preferenze, purché a candidati di genere diverso pena l'annullamento della seconda preferenza. È possibile votare solo il nome di un candidato sindaco. Se si fa un segno su un simbolo di lista ma non su un candidato sindaco, il voto viene esteso automaticamente al candidato sindaco collegato a quella lista. È possibile votare per una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto. Nei Comuni inferiori ai 15mila abitanti sulla scheda c'è il nome del candidato con il simbolo della lista cui è associato. Si vota facendo un segno sul simbolo del candidato. Il voto al candidato si trasmette alla lista collegata. Sotto al simbolo ci sono una o due righe bianche, per il voto di preferenza . Sulle righe bianche è possibile indicare uno dei nomi tra i candidati presenti nella lista collegata. In tutti i comuni sopra i cinquemila abitanti sarà possibile dare due preferenze, purché a candidati di genere diverso, mentre nei comuni inferiori a cinquemila abitanti si può esprimere una sola preferenza.


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